Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8857 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/01/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 115/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
CC Ð 23/01/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 33695/2024
NOME COGNOME
Motivazione semplificata
NOME. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata a San Donato di Ninea il 30/04/1963
avverso lÕordinanza del 16/08/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Con lÕimpugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice cautelare, ha respinto lÕistanza di riesame proposta da NOME avverso il provvedimento di sequestro preventivo, ai sensi dellÕart. 321 comma 1, cod.proc.pen., del 9,4% delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE, nella
sua disponibilitˆ, in relazione al reato di cui allÕart. 452 quaterdecies cod.pen. contestato al legale rappresentante della societˆ.
Avverso lÕordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia e procuratore speciale, e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 321, 322, 324 cod.proc.pen. e 452 cod.pen. Argomenta la ricorrente, terza estranea al reato, che lÕordinanza impugnata avrebbe respinto la richiesta di riesame in ragione dellÕasserita impossibilitˆ del terzo estraneo al reato a contestare i presupposti per lÕapplicazione della misura e non avrebbe reso alcuna motivazione, tenuto conto del più recente della giurisprudenza di legittimitˆ, in relazione al , del periculum in mora, dellÕattualitˆ e proporzionalitˆ del vincolo cautelare delle quote sociali, essendo stata sequestrata lÕintera azienda gestita dallÕamministratore unico NOME.
In data 22 gennaio 2024, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore NOME COGNOME difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME munito di procura speciale.
Il difensore motiva la rinuncia evidenziando che nelle more della pendenza del ricorso, i beni oggetto del presente procedimento sono stati giˆ dissequestrati.
Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 – dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266244).
Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue nŽ la condanna al pagamento delle spese processuali nŽ della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Questo Collegio ritiene di aderire allÕindirizzo espresso, da ultimo, da Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785 Ð 01, secondo cui in tema di impugnazioni, l’inammissibilitˆ del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato nŽ al pagamento delle spese processuali, nŽ al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.
Ritiene, il Collegio, di aderire allÕorientamento, autorevolmente riconducibile al delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in materia di impugnazioni,
la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualitˆ è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta , assorbendo la finalitˆ perseguita dall’impugnante, o perchŽ la stessa abbia giˆ trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251694). Per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza COGNOME (¤ 9) Ò
Ó; ne discende, pertanto, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in consimili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, lÕinammissibilitˆ dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente art. 616, cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso. Cos’ deciso in Roma, il 23/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME