Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 406 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 406 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416bis .1, comma 1 cod. pen., in relazione ai capi 6 e 7 delle imputazioni provvisorie, confermando nel resto la misura degli arresti domiciliari, nei confronti di NOME COGNOME.
2.Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi di ricorso.
2.1.Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico, di cui all’art. 512bis cod pen.
2.2.Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 496 cod. pen.
2.3.Con il terzo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari e la violazione del principio di proporzionalità.
3.In data 20 ottobre 2025 la difesa del ricorrente, munito di procura speciale ha rinunciato al ricorso, in quanto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, con ordinanza del 25 settembre 2025, il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ha revocato la misura degli arresti domiciliari.
4.Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il
ricorrente validamente formalizzato l’atto abdicativo (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244) in seguito alla revoca del provvedimento oggetto di impugnativa di merito.
2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nØ della sanzione pecuniaria in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
2.1.Questo Collegio, pur consapevole di un contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), ritiene di aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo il quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato nØ al pagamento delle spese processuali, nØ al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 35829 del 25/9/2925, non mass., Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, COGNOME, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, COGNOME, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, COGNOME, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, COGNOME, Rv. 210561). Siffatta conclusione si pone in linea di continuità con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo le quali la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità Ł venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante o perchØ la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così Ł deciso, 07/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME