Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28142 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2024
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SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Firenze il 02/04/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso dell’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Roma ha respinto l’istanza di riesame avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Firenze il 26/02/2024 con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente in relazione ai reati descritti in ordinanza.
Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e 275-bis cod. proc. pen. e conseguente vizio di motivazione derivante da omessa valutazione della idoneità della misura degli arresti domiciliari con il mezzo elettronico di controllo e ulteriore vizio di motivazione nella parte in cui afferma l’esistenza di un motivo ostativo circa il luogo indicato per l’esecuzione degli arresti domiciliari.
Si chiede, quindi, di annullare l’ordinanza impugnata con ogni consequenziale provvedimento.
In data 9 maggio 2024, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore AVV_NOTAIO, munito di procura speciale. Il difensore motiva la rinuncia evidenziando che nelle more della pendenza del ricorso, il GIP del Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22/04/2024 ha accolto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, già respinta con l’ordinanza oggetto del presente ricorso come da provvedimento che allega.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, munito di procura speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Il Collegio ritiene, sul punto, di aderire all’indirizzo espresso da Sez. 3, 18624 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785, e da Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282549, secondo cui in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del
provvedimento impugnato e applicazione della invocata custodia domiciliare, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (l’orientamento è affermato, da ultimo, da Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 18624 del 18/04/2024, COGNOME).
La conclusione è conforme a quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo cui in materia di impugnazioni, la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza Marinaj (§ 9) «Alla declaratoria d’inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all’evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un’ipotesi di soccombenza del ricorrente» (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME).
Consegue, pertanto, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che, in consimili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla intervenuta modifica del regime cautelare personale nel senso invocato dal ricorrente, in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. atti. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2024.