Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5253 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5253 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, nato in Messico il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 09/12/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’istanza nell’interesse di NOME COGNOME di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a fini estradizionali in relazione a cinque mandati di cattura emessi dalla Autorità Giudiziaria del Messico in relazione ad altrettante procedure per fatti qualificati come frode, con quella degli arresti domiciliari.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e dell’estradando d ducendo con unico motivo mancanza assoluta di motivazione in relazione alle deduzioni difensive proposte con l’istanza presentata in data 04/12/2025.
Il ricorso premette una ricostruzione della vicenda estradizionale che interessa il ricorrente, originariamente tratto in arresto in relazione al mandato emesso il 10.01.2025 dalla A.G. messicana, con riguardo al quale in data 11.11.2025 la A.G. palermitana ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Palermo, con pernottamento presso il domicilio dichiarato. Al predetto mandato di arresto hanno fatto seguito altri cinque ordini di arresto emesi dalla stessa A.G. messicana alla quale ha fatto seguito una nuova misura cautelare carceraria in data 25.11.2025.
Si illustrano, quindi, le ragioni e le allegazioni prodotte dalla difesa nella istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria – segnatamente l’avvenuta sospensione dell’esecutività degli ordini di arresto da parte della autorità giudiziaria messicana – deducendo, da un lato , lo svilimento e, dall’altro, l’omessa mancata loro considerazione da parte della ordinanza impugnata, affermandosi così apoditticamente la mancanza di novum alla base della istanza difensiva.
Inoltre, la Corte di appello ha omesso qualsiasi riferimento alla adozione di strumenti di controllo elettronico, limitandosi ad affermare la inadeguatezza degli arresti domiciliari, facendo del tutto illogicamente riferimento alla capacità del ricorrente di spostarsi tra i continenti, non considerando le ragioni lavorative e turistiche di detti spostamenti né la documentata residenza in Spagna dello stesso ricorrente.
Risulta in atti che, alla data del 22/12 /2025, il ricorrente è stato posto agli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il ricorrente risulta aver ottenuto, nelle more, la applicazione della minore misura custodiale, oggetto della originaria istanza cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 19/01/2026.