Carenza di interesse e inammissibilità del ricorso penale
Nel panorama della procedura penale, la carenza di interesse rappresenta un pilastro fondamentale per la validità di un’impugnazione. Quando un indagato presenta ricorso in Cassazione contro una misura cautelare, l’obiettivo è ottenere la libertà o una misura meno afflittiva. Tuttavia, se durante il corso del giudizio la misura viene revocata da un altro giudice, il ricorso perde la sua utilità pratica.
La recente pronuncia della Suprema Corte analizza proprio questa dinamica, chiarendo le conseguenze processuali ed economiche per il ricorrente quando l’interesse alla decisione viene meno per fatti sopravvenuti.
Il caso delle misure cautelari revocate
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Tribunale del Riesame che, pronunciandosi in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, aveva confermato la misura degli arresti domiciliari per un indagato. La difesa aveva contestato la decisione lamentando una motivazione apparente e il mancato adeguamento ai rilievi formulati dai giudici di legittimità.
Nello specifico, si criticava il fatto che il giudice del merito avesse riproposto le stesse argomentazioni già censurate, senza fornire un quadro prognostico aggiornato sulla pericolosità sociale del soggetto. Tuttavia, prima che la Cassazione potesse entrare nel merito di queste contestazioni, la misura cautelare è stata revocata.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno preso atto della documentazione prodotta dalla difesa, la quale attestava l’intervenuta revoca degli arresti domiciliari. In questa situazione, la Corte non può più pronunciarsi sulla legittimità dell’ordinanza impugnata, poiché l’annullamento della stessa non produrrebbe alcun effetto pratico per l’indagato, già tornato in libertà.
Un aspetto di grande rilievo riguarda le spese processuali. Ordinariamente, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, però, la Corte ha applicato un principio di equità: poiché la carenza di interesse è sopravvenuta rispetto alla presentazione del ricorso, l’indagato non deve essere sanzionato economicamente.
Le motivazioni
La decisione si fonda sulla constatazione oggettiva che il bene della vita richiesto, ovvero la cessazione della restrizione della libertà personale, è stato ottenuto per altra via. La giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite stabilisce che, in presenza di una revoca della misura cautelare, il ricorso diventa inammissibile per carenza di interesse.
La Corte ha inoltre richiamato i precedenti della Corte Costituzionale per giustificare l’esclusione della condanna alle spese. Se il ricorso era originariamente fondato o comunque ammissibile al momento del deposito, il ricorrente non può subire un pregiudizio economico per un evento favorevole (la revoca della misura) accaduto successivamente.
Le conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza di monitorare costantemente l’attualità dell’interesse nel processo penale. La carenza di interesse non deve essere vista come una sconfitta processuale, ma come il riconoscimento che l’obiettivo difensivo è stato raggiunto, seppur attraverso un provvedimento diverso da quello della Cassazione. Resta fermo il principio per cui il giudice del rinvio deve sempre attenersi rigorosamente ai vincoli posti dalla sentenza di annullamento, evitando motivazioni meramente ripetitive di provvedimenti già censurati.
Cosa accade se la misura cautelare viene revocata durante il ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l’annullamento del provvedimento non porterebbe più alcun vantaggio concreto al ricorrente già libero.
Il ricorrente deve pagare le spese processuali se il ricorso è inammissibile per fatti sopravvenuti?
No, se la mancanza di interesse si verifica dopo la presentazione del ricorso, la Corte non dispone la condanna al pagamento delle spese o della sanzione pecuniaria.
Qual è l’obbligo del giudice del rinvio rispetto alla Cassazione?
Il giudice del rinvio deve conformarsi ai principi di diritto e ai rilievi espressi dalla Suprema Corte, evitando di copiare motivazioni già annullate.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1918 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1918 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME il quale ha concluso per l’inammissibilita’ per intervenuta rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
- La Corte di Cassazione con sentenza in data 16/03/2022 annullava l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 23/11/2021 emessa nei confronti di NOME COGNOME limitatamente ai capi sub. 3), 4), 5), 6) ed 8) della incolpazione provvisoria e rinviava per nuovo esame innanzi a Tribunale di Catanzaro confermando l’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria relativamente alle ulteriori contestazioni di cui ai capi sub. (art. 512-bis c.p.), 7) (art. 319-ter c.p.), 9) (art. 356 c.p.) e 10) (art. 640 comma 2 c.p.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, pronunziando in sede di rinvio, con ordinanza del 5 luglio 2022 confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto.
Contro il detto provvedimento ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
mancanza e illogicità della motivazione in merito alle ritenute esigenze cautelari.
Il ricorrente rileva che il Tribunale aveva confermato la misura cautelare evidenziando un rischio di recidivanza delittuosa fondata su un fatto (la consumazione dell’illecita esecuzione di opera pubblica) incerto.
Lamenta che il Tribunale del riesame si era limitato a confermare, quanto alle esigenze cautelari, gli elementi di cui alla prima ordinanza oggetto di annullamento, apparendo evidente il vizio lamentato in quanto i giudici di merito per confermare il quadro prognostico iniziale avrebbe dovuto adottare una motivazione del tutto diversa per confermare il giudizio di pericolosità; b. violazione dell’art. 627 c.p.p.
Il ricorrente rileva che, in violazione del menzionato disposto normativo, in punto di esigenze cautelari la motivazione adottata dal giudice della cautela era in gran parte “interamente copiata da quella annullata dalla Corte di Cassazione”, apparendo chiaro che il giudice del rinvio non si era conformato al dictum della Suprema Corte.
3.1. I difensori dell’indagato hanno depositato memoria con la quale hanno prodotto sentenza della Corte di Cassazione n. 28640/2022 avente ad oggetto l’annullamento della ordinanza nei confronti di NOME COGNOME concorrente nel reato di frode in pubbliche forniture nonch successivamente ulteriore memoria avente ad oggetto rinunzia al ricorso stante la intervenuta revoca della misura cautelare in atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della intervenuta revoca della misura degli arresti domiciliari, per come risulta da documentazione in atti.
Osserva il Collegio che il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria in quanto la mancanza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 2000; Sez. U, n. 7, del 25/06/1997, COGNOME, R 208166; Sez. U, n. 31524, del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168).
P.Q.M.
Il Presid
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2022 Il • • • -re NOME