Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9457 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9457 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 20/02/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Erba il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 17/09/2025 dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria depositata in data 13/02/2026 dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO che ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento del 31/07/2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina aggravata, successivamente sostituita in data 29/08/2025 con quella degli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi che si illustrano nell’ordine in cui sono stati proposti.
2.1. Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale avrebbe integralmente omesso di pronunciarsi in ordine alla sussistenza di attuali esigenze cautelari ai sensi dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., profilo dedotto con la richiesta di riesame.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria in capo a NOME COGNOME con riferimento alla sua partecipazione al delitto di rapina oggetto dell’incolpazione provvisoria e alla qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso Ł connotato da argomentazioni piuttosto oscure e scarsamente intelleggibili in
ordine alle effettive doglianze prospettate, potendosi comunque dalle stesse enucleare, nella sostanza, le seguenti censure:
-il Tribunale non avrebbe correttamente condotto il vaglio di attendibilità del portato dichiarativo della persona offesa NOME (ritenuto, con evidente illogicità, per un verso, ritenuto poco lineare e, per altro verso, credibile), tra l’altro omettendo la valutazione di un elemento centrale rappresentato dalle comunicazioni tramite facebook attivate da NOME con NOME COGNOME, madre di NOME, dalle quali emerge l’assenza di una pregressa conoscenza dell’indagato da parte della vittima.
-il collegio della cautela avrebbe inoltre errato anche sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto, sussumibile nell’alveo della fattispecie prevista dall’art. 393 cod. pen. per la quale non Ł consentita l’applicazione di misure cautelari: lo stesso Tribunale ha dato conto della preesistenza di rapporti personali sinallagmatici tra la persona offesa e gli autori materiali dello spossessamento; il giubbotto asseritamente rapinato era un oggetto che la persona offesa aveva rinvenuto nei pressi di un bar e che intendeva restituire al legittimo proprietario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con memoria depositata in data 13/02/2026 il difensore di fiducia del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rappresentando che il procedimento in relazione al quale era applicata a COGNOME la misura cautelare confermata dal Tribunale per il riesame con l’ordinanza qui impugnata, Ł stato definito, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con sentenza emessa il 12/02/2026 dal Giudice per le indagini preliminari che ha applicato la pena concordata di un anno, mesi nove giorni dieci di reclusione ed euro 593,00 di multa, condizionalmente sospesa, con conseguente perdita di efficacia della misura custodiale in atto.
Tale rinuncia, tuttavia, non può essere presa in considerazione mancando la relativa procura speciale rilasciata dal ricorrente in favore del proprio legale fiduciario.
E’ infatti inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dal ricorrente, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale atteso che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (SU, n. 12603 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 266244-01; Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663).
Tanto premesso, va comunque constatata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente con conseguente inammissibilità del ricorso.
Come documentato nella annotazione trasmessa al collegio in data 14/02/2026 dalla RAGIONE_SOCIALE, nelle more del presente procedimento Ł effettivamente divenuta inefficace la misura cautelare oggetto dell’impugnazione qui proposta proprio per le ragioni prospettate dal difensore con la memoria scritta depositata.
¨ da escludersi che il ricorrente conservi un interesse specifico e concreto ad eventuale successiva domanda di equa riparazione atteso che sul punto alcuna specifica e motivata deduzione Ł stata proposta ed, anzi, Ł lo stesso difensore del ricorrente ad avere prospettato il venir meno dell’utilità alla coltivazione del proposto ricorso (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010-dep. 2011, Testini Rv.249002 secondo cui, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchŁ possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai
fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, Ł necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e non anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, presupponendo quest’ultimo una colpa non ravvisabile in concreto atteso che la carenza di interesse all’impugnazione Ł sopravvenuta alla proposizione della stessa per causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325; Sez. 2, n. 36266 del 09/10/2025, Maggio, Rv. 288826).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 20/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME