Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 609 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA in Francia avverso l’ordinanza del 07/03/2023 del Tribunale di Catanzaro, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO Foresta, il quale, riportandosi a motivi di ricorso, ha insistito per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il
19 gennaio 2023 con la quale il Giudice per le indagiW preliminari aveva applicato nei suoi confronti, siccome indagato per il delitto di peculato continuato, la misura interdittiva della sospensione per mesi sei dall’esercizio del pubblico servizio di addetto alla gestione del risparmio presso l’Ufficio postale di Catanzaro.
Il Tribunale, premesso che il quadro indiziario si fondava sulla denunzia dei privati contitolari dei buoni fruttiferi postali indebitamente riscossi e sugli e della consulenza calligrafica circa la non autenticità della firma apposta per il prelievo e la sua riconducibilità alla mano di COGNOME, ha osservato che il ricorrente risultava indagato in altri due procedimenti penali per fatti analoghi. Quanto alle esigenze cautelari, riteneva che il ricorrente, nonostante le mutate mansioni essendo stato nelle more assegnato a un settore privatistico di RAGIONE_SOCIALE, potrebbe avere occasione anche presso il nuovo ufficio di destinazione di compiere ulteriori falsificazioni di firme per appropriarsi indebitamente di somme di denaro altrui.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME denunziando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo sia all’affermata sussistenza del quadro di gravità indiziaria a carico dell’indagato, sia alla presunta concretezza e attualità del pericolo di recidivanza.
3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Va premesso che la misura interdittiva ha attualmente perso la propria efficacia risultando dallo stesso testo del provvedimento impugnato e dal ricorso per cassazione che la misura interdittiva, disposta dal Giudice per le indagini preliminari per la durata di un semestre con provvedimento del 19 gennaio 2023 e applicata con decorrenza 28 gennaio 2023, è divenuta inefficace per essere cessata alla data del 28 giugno 2023.
Di talché, non persiste in capo al ricorrente un interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile in sede penale a rimuovere attraverso il gravame una decisione a lui eventualmente pregiudizievole. La giurisprudenza di questa Corte è invero conforme nel ritenere come, nel caso di perenzione di una misura interdittiva, l’interesse di cui trattasi non sia collegabile alla possibili riparazione pecuniaria a sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., che è prevista solo per la ingiusta detenzione, ma alla incidenza su situazioni di mero interesse, tutelabili nella sede propria.
La sopravvenuta inefficacia di una misura cautelare interdittiva nel corso del procedimento incidentale determina il venir meno dell’interesse all’impugnazione e la conseguente inammissibilità di quest’ultima (da ultimo, Sez. 1, n. 52781 del
09/03/2017, COGNOME, Rv. 271548; Sez. 6, n. 46995 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282392; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282542).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 09/11/2023.