Carenza di Interesse: Quando la Giustizia si Ferma per Inutilità
Nel complesso mondo del diritto processuale, esistono principi fondamentali che garantiscono l’efficienza e la ragionevolezza del sistema giudiziario. Uno di questi è l’interesse ad agire, ovvero la necessità che una richiesta al giudice porti un’utilità concreta al proponente. Quando questa utilità viene a mancare nel corso del processo, si parla di carenza di interesse, una circostanza che può portare alla fine anticipata di un procedimento. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come questo principio operi nella pratica.
Il Caso in Esame: Dalla Richiesta di Modifica alla Revoca Totale
La vicenda ha origine dall’istanza di un individuo, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria tre volte a settimana. L’uomo chiedeva una modifica di tale misura, proponendo di ridurla a un solo obbligo di firma mensile. La motivazione era pratica e legittima: permettergli di svolgere un’attività lavorativa, altrimenti ostacolata dalla frequenza degli obblighi imposti.
Tuttavia, mentre questa istanza era in attesa di una decisione, un evento processuale di portata maggiore ha cambiato radicalmente le carte in tavola. La stessa Corte di Cassazione, con un’altra sentenza, ha annullato senza rinvio il provvedimento che aveva dato il via libera alla sua estradizione verso la Moldavia. Contestualmente, e come diretta conseguenza di tale annullamento, la Corte ha revocato in toto la misura cautelare a suo carico.
La Decisione della Corte: Focus sulla Carenza di Interesse
Di fronte a questa nuova situazione, la Corte si è trovata a dover decidere non più sulla legittimità della richiesta di modifica, ma sulla sua stessa esistenza in vita. La decisione è stata netta: l’istanza è stata dichiarata inammissibile.
Il motivo risiede interamente nel concetto di carenza di interesse sopravvenuta. L’obiettivo del richiedente era ottenere un alleggerimento della misura cautelare per poter lavorare. La revoca totale della misura ha di fatto realizzato un risultato ben più favorevole di quello richiesto, estinguendo completamente l’obbligo che si voleva solo modificare. A questo punto, una decisione del giudice sulla richiesta originaria sarebbe stata priva di qualsiasi effetto pratico e, quindi, inutile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione spiegando che l’annullamento della sentenza sull’estradizione e la conseguente revoca della misura cautelare hanno fatto venir meno l’interesse del proponente ad ottenere una pronuncia sulla sua istanza di modifica. In parole semplici, non si può modificare qualcosa che non esiste più. Questo principio di economia processuale evita che i tribunali impieghino tempo e risorse per decidere su questioni ormai superate dai fatti.
Un altro punto rilevante della motivazione riguarda le spese processuali. Di norma, una dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese. Tuttavia, in questo caso, la Corte ha specificato che, poiché l’inammissibilità deriva da un ‘fatto nuovo’ (la revoca della misura) che ha determinato la carenza di interesse, non consegue alcuna condanna alle spese processuali né a sanzioni pecuniarie. Si tratta di un’importante precisazione che tutela la parte la cui richiesta è diventata inutile per cause esterne e non per un suo difetto originario.
Conclusioni
Questa ordinanza illustra in modo chiaro e didattico il principio della carenza di interesse come causa di inammissibilità di un’istanza. Ci insegna che l’interesse ad agire non deve esistere solo al momento della proposizione della domanda, ma deve persistere per tutta la durata del processo. Se un evento successivo rende la decisione del giudice priva di utilità, il procedimento si arresta. Questo non rappresenta una negazione della giustizia, ma al contrario una sua applicazione razionale ed efficiente, che concentra le risorse giudiziarie solo dove una decisione può ancora produrre effetti concreti nella vita delle persone.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un processo?
Significa che dopo la presentazione di una richiesta al giudice, si verifica un evento che rende la decisione del giudice non più utile o necessaria per chi ha fatto la richiesta.
Perché la Corte ha dichiarato l’istanza inammissibile invece di accoglierla o rigettarla?
Perché la misura cautelare che si chiedeva di modificare era già stata completamente revocata da un’altra sentenza. Non c’era più un oggetto su cui decidere, quindi la richiesta era diventata priva di scopo e non poteva essere esaminata nel merito.
La dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse comporta la condanna alle spese processuali?
In questo caso specifico, la Corte ha stabilito di no. Poiché l’inammissibilità è stata causata dall’emersione di nuovi elementi (la revoca della misura), non è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali o di sanzioni pecuniarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 30640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
Sull’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare proposta da NOME, nato in Moldavia il DATA_NASCITA
visti gli atti ed esaminata la richiesta; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
NOME COGNOME ha proposto istanza tesa ad ottenere la modifica della misura cautelare, con disposizione dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria una volta al mese anziché tre volte a settimana, al fine di permettergli di lavorare.
Con sentenza del 12 luglio 2024 questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con cui sono state ritenute sussistenti le condizioni per l’estradizione a fini processua verso la Moldavia di NOME ed è stata revocata la misura cautelare emessa a suo carico, con la conseguenza che l’istanza in esame deve essere dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
All’inammissibilità del ricorso – fondata sull’emersione di nuovi elementi atti a determinare la sopravvenuta carenza di interesse – non consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 12/7/2024