Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16997 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Brescia il 15/10/1963
avverso l’ordinanza emessa il 30 dicembre 2024 dalla Corte d’appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso l’inamnnissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’istanza di revoca o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, applicata a NOME COGNOME nell’ambito della procedura estradizionale avviata dalla Repubblica dell’Uruguay in relazione al reato di “insolvencia societaria fraudolenta”, rinviando all’udienza fissata ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen. la decisione sulla richiesta di estradizione. La Corte territoriale, considerando che l’istanza non conteneva alcun elemento nuovo rispetto a quanto già esaminato nelle precedenti decisioni in
materia cautelare, essendo fondata solo sulla mancanza della condizioni previste dal trattato di estradizione tra l’Italia e la Repubblica dell’Uruguay, avuto riguardo alla pena edittale prevista per il reato sopra citato, ha rilevato che per detto reato è prevista una pena edittale da dodici mesi a dieci anni, ha ribadito l’idoneità esclusiva della misura applicata, essendo immutato il pericolo di fuga dell’estradando, ed ha riservato alla decisione di merito sulla richiesta di estradizione la valutazione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il suo accoglimento.
NOME COGNOME ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di due motivi, ai quali sono stati aggiunti ulteriori tre motivi, di seguito riassu nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Abnormità funzionale del provvedimento che, rinviando alla fase di merito la decisione sull’istanza di revoca della misura cautelare ha determinato una situazione di irreversibile stasi del procedimento cautelare. Con riferimento a tale doglianza, con i motivi nuovi si è aggiunto che: 1) nelle more del presente giudizio la Corte di appello d Brescia ha rigettato altra istanza di revoca della misura cautelare, presentata il 9/1/25, sulla base di una valutazione identica a quella espressa dall’ordinanza impugnata: 2) con sentenza emessa all’udienza del 23/1/25 di cui ancora non è stata depositata la motivazione, la Corte territoriale si è pronunciata favorevolmente all’estradizione.
Tale ultima circostanza è stata confermata dal difensore nel corso della discussione con l’ulteriore precisazione relativa all’avvenuto deposito della sentenza in data 29/01/2025.
2.2. Violazione dell’art. 2.1. del Trattato di estradizione tra l’Italia e la Repubblic dell’Uruguay del 2017. Sostiene il ricorrente che: i) tale norma prevede quale condizione di applicabilità che per il reato sia prevista una pena di almeno due anni in entrambi gli Stati; ii) non facendosi espressamente riferimento alla pena massima edittale deve ritenersi, in applicazione dei principi di legalità e tassatività, nonché sulla base un’analisi comparata dei Trattati in materia di estradizione, indicati nel motivo, che l’art 2.1. del Trattato con l’Uruguay fa riferimento al minimo edittale cosicché, essendo prevista per il reato per cui è stata chiesta l’estradizione del ricorrente una pena minima di dodici mesi, la richiesta non può essere accolta; iii) ai sensi dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen., potendosi formulare un giudizio prognostico negativo in merito alla sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione, la Corte territoriale avrebbe dovuto revocare la misura.
Tal doglianza è stata ulteriormente illustrata con i motivi aggiunti in cui, a sostegno della tesi difensiva, si è invocato il principio di tassatività e il divieto di analo in malam partem.
2.3. Con i motivi nuovi, il ricorrente ha, altresì, illustrato il proprio interesse impugnare, e, pur considerando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la
sentenza n. 26156 del 18/6/2003, ha sostenuto che nel caso di specie non si è verificata alcuna preclusione endoprocessuale in quanto la Corte territoriale non ha assunto alcuna decisione sulla questione de libertate dedotta con l’istanza di revoca.
2.4. Infine, con i motivi nuovi, il ricorrente ha eccepito l’estinzione per prescrizione del reato per cui è stata richiesta l’estradizione, qualificabile come appropriazione indebita e non come insolvenza fraudolenta (che richiede una sentenza di fallimento), come si evince anche dal provvedimento di revoca del sequestro probatorio disposto a carico del ricorrente in relazione all’asserito riciclaggio dei proventi del reato oggetto d estradizione, del quale il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza del fumus. Si afferma, infatti, che, così qualificato il fatto, avuto riguardo alla sua consumazione nel 2016, deve concludersi per l’estinzione per prescrizione secondo l’ordinamento interno e, dunque, per la insussistenza della condizione prevista dall’art. 3, lett. h) del Trattato di estradizione Italia Uruguay.
Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato una memoria in cui ha rilevato la sussistenza nel caso di specie dei presupposti della doppia punibilità e del rispetto del limite edittale, atteso che la richiesta è stata avanzata per un fatto riconducibile alla bancarotta fraudolenta o all’appropriazione indebita e che il limite edittale previsto dal Trattato di estradizione deve intendersi riferito alla pena edittale massima.
Il ricorrente ha, infine, depositato una memoria di replica in cui ha rilevato che il reato per cui è stata richiesta l’estradizione non è riconducibile ad alcuna delle condotte di bancarotta fraudolenta né ad altri reati fallimentari, posto che la società RAGIONE_SOCIALE non è mai stata dichiarata fallita. Ha, inoltre, insistito sulla interpretazione già sostenuta ricorso dell’art. 2.1 del Trattato di estradizione Italia Uruguay del 2017, richiamando anche i lavori preparatori della legge di ratifica di tale trattato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente conseguente alla pronuncia della sentenza di estradizione.
Deve anzitutto ribadirsi, alla stregua di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224613), il principio secondo cui la definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell’ambito del procedimento incidentale de libertate, purché detta richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al
pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di
estradizione, la decisione definitiva sulla questione de libertate
che determina una preclusione endoprocessuale sul punto (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, COGNOME, Rv.
224613).
Pertanto, poiché nel caso in esame l’istanza si fonda su aspetti attinenti alla insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione, già
trattati e decisi nell’esclusiva sede del giudizio regolato dall’art. 704 cod. proc. pen., deve ritenersi venuto meno l’interesse alla definizione del procedimento
de libertate, che ha
pur sempre natura incidentale rispetto al procedimento principale di estradizione.
Ad avviso del Collegio, non possono a tale riguardo condividersi le argomentazioni svolte dal ricorrente con i motivi aggiunti in merito alla pretesa permanenza dell’interesse
all’impugnazione, in quanto, a prescindere da ogni valutazione sul contenuto del provvedimento impugnato e sulla sua natura decisoria o meno, ciò che rileva ai fini della
permanenza dell’interesse all’impugnazione è il tipo di censura dedotta che, nel caso di specie, investendo la sussistenza delle condizioni per la decisione, è interamente
assorbita dalla successiva decisione sul merito della richiesta estradizionale.
Trattandosi di una sopravvenuta carenza di interesse derivante da una causa non imputabile al ricorrente, alla inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente