Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42512 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Nicosia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 14/05/2024,
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibili visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano ha respinto l’appel cautelare proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari e la conseguente applicazione
suoi confronti della custodia in carcere, pronunciata ai sensi dell’art. 27 proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari di Milano il 7 marzo 2024.
L’indagato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari rafforzat dispositivo di controllo elettronico, perché gravemente indiziato di appartene ad un sodalizio dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e di plurimi reati scopo di importazione di sostanze stupefacenti, era autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per recarsi presso il SERD per due gio a settimana. Il Tribunale ha disposto l’aggravamento in ragione della violazi delle prescrizioni accessorie alla misura, in particolare del disposto divi “effettuare conversazioni o comunicazioni telefoniche o telematiche con alt indagati, con pregiudicati e con persone diverse dai prossimi congiunt comunque autorizzati”, verificatesi in almeno due occasioni.
L’ordinanza reiettiva dell’appello successivamente proposto ha denegato il ripristino degli arresti domiciliari rilevandone la inadeguatezza a fronteggi esigenze cautelari correlate al pericolo di recidiva, per la dimostrata incapac autocontrollo del soggetto.
Ha rimarcato la gravità della trasgressione (avuto riguardo al fatto c con il coindagato COGNOME, con il quale era stato sorpreso a parlare, COGNOME aveva svariate cointeressenze, avendo con lo stesso costituito la società “RAGIONE_SOCIALE“, che, in tesi accusatoria, aveva operato come strumento d riciclaggio del danaro proveniente dai traffici delittuosi) e l’ha valutat sintomatica di accresciuta pericolosità, trattandosi di condotta in contrasto specifiche finalità per cui le prescrizioni erano state imposte genericamente elusiva della misura in essere.
Propone ricorso l’indagato, con atto del difensore, AVV_NOTAIO, in cui deduce, con unico motivo, l’illogicità della motivazione.
Il Tribunale ha travisato le informazioni desumibili dal filmato prodot dalla difesa e ha omesso ogni valutazione in ordine alle dichiarazioni acquisit sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen.
Ed invero, con riguardo all’incontro del 26 febbraio 2024:
–COGNOME non attese l’arrivo del ricorrente, come ritenuto dal Tribuna ma rimase fuori dall’ambulatorio fino all’orario di convocazione determinato secondo calendari che venivano redatti dalla struttur sanitaria senza conoscere le prescrizioni imposte ai coindagati;
-le riprese audiovisive della “dash cam”, posta a bordo del taxi di COGNOME, da cui si desume l’assoluta irrilevanza, rispetto alle esig preventive, del colloquio avvenuto tra i due – posto che COGNOME limitò ad ammettere di avere confessato e di volere cambiare vita – son
state svalutate dal Tribunale sul presupposto che riproducesse spezzoni di un dialogo avvenuto in data imprecisata, laddove recano in sovraimpressione data e orari delle riprese;
fu la fidanzata convivente di COGNOME – come dalle stessa dichiarat a contattare COGNOME perché prelevasse il ricorrente, che era in ritar lo conducesse al SERD.
In relazione ad entrambi gli incontri, la casualità del loro accadimen stata sconfessata dai Giudici dell’appello in termini meramente congettur ipotizzando che gli stessi fossero avvenuti in esito a pregressi contatti tele e che fossero preordinati a riallacciare i rapporti con i coindagati. Di con tali contatti telefonici non vi è prova alcuna, né la presenza di COGNOME all’interno del medesimo convoglio della metropolitana, sulla linea entrambi utilizzavano per raggiungere il SERD, in giorni ed orari sovrapponibi stabiliti dal medesimo Giudice della cautela, può ritenersi dimostrativa di al programmazione.
Il giudizio di gravità sarebbe poi in contrasto con la confessione resa pr dei colloqui incriminati da entrambi i coindagati, i quali si sono reciprocam accusati dei fatti per cui è processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In data 8 ottobre 2024, è stata depositata a mezzo PEC dal difensore munito di procura speciale, rinuncia all’impugnazione sul presupposto che, c ordinanza del 7 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribu di Milano ha ripristinato nei confronti del ricorrente il regime degli domiciliari.
Da tale atto abdicativo, formale, irrevocabile e recettizio, disce l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse, in forza combinato disposto di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, cod. proc pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue, in tal caso, condanna del ricorrente alle spese del procedimento e neppure al pagamento d una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 cod. proc. pen., non essendovi soccombenza della parte, neppu virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 – 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 09/10/2024