Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17573 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocato quella con cui, il 23 giugno 2022, aveva ammesso NOME alla misura alternativa della detenzione domiciliare ed ha, quindi, rigettato le istanze del condannato, resosi irreperibile all’atto dell’esecuzione della misura.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di considerare che il suo difensore di fiducia, assente all’udienza all’esito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, aveva tempestivamente depositato rituale e documentata istanza di differimento della trattazione del procedimento, motivata da concomitante ed improrogabile impegno professionale.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, che ne determina l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..
In proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell’interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251694).
Nel caso in esame, occorre prendere atto, da un canto, della revoca del provvedimento impugnato, disposta dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 20 dicembre 2022 e, dall’altro, dell’avvenuta, integrale espiazione, alla data dell’8 luglio 2023, della pena della cui esecuzione si discute.
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse del ricorrente ad avere una decisione che ne apprezzi la fondatezza determina, pertanto, l’inammissibilità dell’impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, COGNOME, Rv. 252910).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 01/02/2024.