Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1556 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1556 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 05/08/1954
avverso l’ordinanza del 21/02/2023 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di esecuzione della pena al domicilio a norma del d.l. n. 137 del 2020 avanzata nell’interesse di NOME COGNOME
Ricorre COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell’interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello dellla sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di ciliritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U. COGNOME, citata).
3.2. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l’interesse da parte del ricorrente all’annullamento dell’ordinanza, come risulta dalla certificazione dell’anagrafe penitenziaria.
L’esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare
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l’impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
In effetti, emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il Tribunale di sorveglianza ha concesso la misura richiesta, come risulta anche dalla posizione giuridica.
3.3. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, COGNOME, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, COGNOME, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, COGNOME, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 26 ottobre 2023.