Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22632 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22632 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità;
dato avviso al difensore che ha depositato memoria;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare avanzata nell’interesse di NOME COGNOME.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Il difensore ha depositato memoria con la quale insiste.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell’interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U. COGNOME, citata).
3.2. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l’interesse da parte del ricorrente all’annullamento dell’ordinanza.
L’esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare
l’impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente ha espiato data 15 aprile 2024 la pena relativa.
3.3. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese de procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa dell ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6 n. 44805 del 05/11/2003, COGNOME, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 d 17/05/2006, COGNOME, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, COGNOME, Rv 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 aprile 2024.