Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14858 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA DATA_NASCITA
avverso il decreto del 03/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha concluso chiedendo
la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 3 maggio 2022 il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da NOME COGNOME il quale aveva lamentato la mancata risposta, da parte della Direzione della RAGIONE_SOCIALE circondariale di Novara, alla richiesta di avere copia di una nota DAP con la quale era stato autorizzato ad effettuare una videochiamata di dieci minuti con i familiari aventi diritto.
A fondamento del provvedimento il giudice ha posto la circostanza che NOME, il 13 aprile 2022, era stato trasferito presso la RAGIONE_SOCIALE di reclusione di Milano Opera, determinando, così, la carenza di interesse al reclamo.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito plurimi profili di violazione di legge.
Premessa l’affermazione della ricorribilità per cassazione della pronuncia di non luogo a provvedere, ha segnalato l’irrilevanza del trasferimento presso altro luogo di detenzione ai fini della discussione e della decisione del reclamo, dovendosi avere riguardo, allo scopo di verificare la sussistenza dell’interesse all’impugnazione, al luogo di detenzione al momento della richiesta.
Altra violazione di legge è stata eccepita per avere provveduto, il Magistrato di sorveglianza, de plano e senza fissare apposita udienza.
Non vertendosi in tema di istanza manifestamente infondata, quindi, il giudice adito in sede di reclamo non avrebbe potuto decidere senza instaurazione del contraddittorio.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con l’unico motivo sono state sollevate due distinte censure.
La prima relativa alla violazione della regola della perpetuatio iurisdictionis (espressamente evocata in ricorso); la seconda con riferimento all’adozione del provvedimento de plano e, dunque, senza contraddittorio.
2.1. L’eccepita violazione della regola relativa all’attribuzione della competenza di cui all’art. 677 cod. proc. pen. è eccentrica rispetto alla ragione della decisione.
Invero, il giudice adito in sede di reclamo non ha decliNOME la propria competenza a decidere ma ha rilevato, per effetto dell’avvenuto trasferimento del detenuto presso altra RAGIONE_SOCIALE di reclusione, la carenza di interesse dello stesso alla decisione.
A seguito del trasferimento, non è stata affermata alcuna circostanza contrastante con la disciplina della competenza per territorio del Magistrato di sorveglianza.
Pertanto, il provvedimento con il quale è stato affermato il «non luogo a provvedere» non è stato oggetto di specifica censura.
Si osserva, per completezza, inoltre che il detenuto, ancora prima, non ha spiegato quale fosse il proprio interesse ad ottenere copia della nota del DAP con la quale è stato autorizzato ad effettuare una videochiamata con i propri familiari, vertendosi in tema di provvedimento a lui favorevole.
2.2. Passando all’esame del secondo profilo di contestazione sollevato dal ricorrente, deve osservarsi che l’adozione della decisione del Magistrato di sorveglianza secondo il procedimento de plano di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è avvenuta correttamente.
Si ricorda, a tale proposito, il principio, da tempo costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 – 01; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490 – 01; Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, Angemi, Rv. 215368 – 01).
Nel caso di specie, il giudice ha rilevato la sostanziale carenza di interesse al reclamo a ragione di una circostanza oggetto di mera constatazione (priva, dunque, di elementi valutativi di natura discrezionale), ovvero l’avvenuto trasferimento di COGNOME presso altra RAGIONE_SOCIALE di reclusione.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,a1 versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 16/02/2024
Il Consigliere estensore COGNOME,
Il Presidente