Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2821 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2821 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato in ALBANIA il 23/05/1977 avverso l’ordinanza del 30/07/2024 del TRIBUNALE di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME del Foro di ROMA in difesa di NOME COGNOME che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Bolzano ha dichiarato l’inefficacia del decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano di data 29 maggio 2024 nei confronti di NOME COGNOME indagato del reato di truffa aggravata.
La sanzione processuale, si legge nel provvedimento, è motivata dal mancato rispetto del termine richiesto dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art. 309, commi 10 e 5, cod. proc. pen., nonché del termine previsto dall’art. 324, comma 5, cod. proc. pen..
In particolare, si afferma a pg.3, per una serie di cause non imputabili alla difesa, la trasmissione degli atti al Tribunale deputato alla decisione è avvenuta 47 giorni dopo la presentazione dell’istanza di riesame e 42 giorni dopo la richiesta dell’autorità giudiziaria. Quanto alla decisione, essa è intervenuta non già nel termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti ma solamente il 30 luglio 2024.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza, deducendo violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 324, comma 7, in combinato disposto con l’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen..
Quanto al termine per la trasmissione degli atti al tribunale, si sostiene nell’impugnazione, esso è di un giorno, come previsto dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., ed ha natura ordinatoria, dovendosi escludere nel caso di riesame delle misure cautelari reali, l’applicabilità del termine perentorio di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581 – 01).
Il tribunale di Bolzano ha errato altresì nel calcolo del dies a quo per il termine di dieci giorni per la pronuncia del provvedimento. A fronte di una decisione assunta il 30 luglio, la trasmissione degli atti è avvenuta il 17 di luglio, in esecuzione dell’ordine disposto dal Procuratore il 15 luglio. Tra la trasmissione e la decisione sono quindi trascorsi 13 giorni e non 42, come indicato nel provvedimento impugnato.
2.1 Il difensore ha inviato memoria in limine dell’udienza.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Tra le regole generali sulle impugnazioni previste dall’art. 568 cod. proc. pen., vi è quella del comma 4, secondo la quale “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”, profilo che si concretizza solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Costituisce infatti principio consolidato nel sistema processuale penale che la nozione di interesse ad impugnare non possa essere parametrata sul mero concetto di soccombenza, come nelle impugnazioni civili, ma vada piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione pregiudizievole, col conseguimento di un’utilità, rappresentata dalla decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame (Sez. U, n.6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693).
Nel caso oggi in esame, e con specifico riferimento all’individuazione del dies a quo per il calcolo del termine entro cui la decisione andava assunta, in relazione alla trasmissione degli atti, tale risultato concreto non può essere conseguito, ed invero non è stato nemmeno richiesto. Infatti, il Procuratore di Bolzano, dopo aver indicato un alternativo termine iniziale, non ha dedotto (né poteva dedurre) che dall’applicazione del nuovo termine derivasse la erroneità del ragionamento posto a base della decisione impugnata, posto che in ogni caso, nemmeno il nuovo dies a quo avrebbe consentito il rispetto del termine di dieci giorni indicato dall’art. 309, comma 10, richiamato dall’art. 324, comma 5, cod. proc. pen..
In conclusione, il ricorso, in parte qua, è un conato di impugnazione, diretto ad evidenziare un potenziale errore nell’indicazione del dies a quo, ma privo di esito concreto perché inidoneo a produrre l’annullamento dell’ordinanza che ha dichiarato l’inefficacia del decreto di sequestro. Per la stessa ragione, attesa la natura assorbente della evidenziata carenza, che rende il ricorso uno strumento ‘spuntato’; l’ulteriore profilo sollevato rimane assorbito.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 15 gennaio 2025