Carenza di Interesse: Quando un Ricorso Diventa Inutile
Nel complesso mondo della procedura penale, il concetto di carenza di interesse gioca un ruolo fondamentale. Si tratta di una situazione in cui un ricorso, originariamente valido, perde la sua ragion d’essere a causa di eventi accaduti dopo la sua presentazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17734/2024, offre un chiaro esempio di come questo principio si applichi, stabilendo un’importante regola riguardo le spese processuali.
I Fatti del Caso
Una persona, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione di un familiare, aveva richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di poter scontare la misura in un’altra residenza. La richiesta era stata respinta, e tale decisione era stata confermata anche dal Tribunale del Riesame.
Contro questa ordinanza, l’interessata aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando che i giudici non avessero adeguatamente valutato una serie di nuovi elementi. Tali elementi, a suo dire, dimostravano un’attenuazione delle esigenze cautelari e includevano la ripresa degli studi universitari, la partecipazione a pubblicazioni, un percorso psicoterapeutico e un comportamento processuale corretto. L’obiettivo era ottenere una modifica delle modalità di esecuzione della misura.
Il Principio della Carenza di Interesse nel Processo
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, si è verificato un fatto nuovo e decisivo. Il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con una meno restrittiva: l’obbligo di dimora, seppur con ulteriori prescrizioni.
Questo cambiamento ha soddisfatto, di fatto, le esigenze della ricorrente, rendendo inutile una pronuncia della Cassazione sul ricorso originario. A fronte di questa nuova situazione, il difensore ha formalmente rinunciato all’impugnazione. La questione centrale, quindi, si è spostata sulla sorte del ricorso: doveva essere semplicemente respinto, con la conseguente condanna alle spese per la ricorrente, o dichiarato inammissibile per altre ragioni?
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La parte più significativa della decisione riguarda le spese processuali. I giudici hanno chiarito che, quando la mancanza di interesse a proseguire il giudizio è determinata da una causa non imputabile al ricorrente (in questo caso, un provvedimento favorevole del GIP), non si configura un’ipotesi di soccombenza.
In altre parole, la ricorrente non ha ‘perso’ la causa. Al contrario, il suo interesse è venuto meno perché ha ottenuto, per altra via, un risultato positivo. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Questa interpretazione, supportata da precedenti pronunce, tutela il diritto di difesa, evitando di penalizzare chi rinuncia a un ricorso diventato superfluo per un evento favorevole e indipendente dalla propria volontà.
Conclusioni
La sentenza analizzata rafforza un principio di equità processuale. Un imputato che impugna un provvedimento restrittivo e che, nel corso del giudizio di impugnazione, ottiene una misura più favorevole non può essere penalizzato economicamente se rinuncia al ricorso. La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in questi casi, non comporta alcuna conseguenza patrimoniale, garantendo che l’accesso alla giustizia non venga scoraggiato dal timore di dover sostenere costi ingiusti.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un ricorso?
Significa che, dopo la presentazione del ricorso, si è verificato un evento che ha fatto venir meno l’utilità pratica di una decisione da parte del giudice. Nel caso specifico, la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con una più lieve ha reso inutile la pronuncia della Corte sull’originaria richiesta di modifica.
Se si rinuncia a un ricorso per cassazione si è sempre condannati a pagare le spese?
No. Come chiarito dalla sentenza, se la rinuncia è dovuta a una sopravvenuta carenza di interesse per una causa non imputabile al ricorrente (come un provvedimento favorevole ottenuto nel frattempo), non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali perché non si configura una soccombenza.
Perché in questo caso la Corte non ha condannato la ricorrente alle spese?
La Corte non ha condannato la ricorrente alle spese perché il venir meno del suo interesse a una decisione non è stato causato da un errore o da un’azione a lei imputabile, ma da un provvedimento favorevole emesso da un altro giudice. Questa circostanza esclude la configurabilità di una ‘soccombenza’, che è il presupposto per la condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17734 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Firenze, in data 18 settembre 2023, ha confermat l’ordinanza di rigetto della richiesta di modifica del luogo degli arresti domiciliari eme Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Grosseto in data 4 agosto 2023.
La ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione dell’ordina impugnata, in quanto il giudice del riesame non ha adeguatamente argomentato la inidoneità degli elementi nuovi, puntualmente dedotti, che attestano un’attenuazione delle esigenze cautelari, e che supportano l’istanza di modifica delle modalità di esplicazione della mi cautelare, consistente nella sostituzione del luogo di detenzione domiciliare dalla abitazi della madre in RAGIONE_SOCIALE, ove è stata disposta, all’abitazione ove è ristretto il coindagato, COGNOME, in Isola del Giglio, luogo ove la ricorrente è da tempo residente.
Rappresenta, al riguardo, di aver intrapreso un serio percorso di percorso di riabilitazi di aver ripreso gli studi universitari in Ingegneria Elettronica, sostenendo un esame di pro di aver partecipato alla pubblicazione con l’RAGIONE_SOCIALE, di un volumetto lingua inglese, curandone la traduzione, di essere impegnata nella stesura di un libriccino vengono riassunte le lettere encicliche dei Papi COGNOME e NOME, unitamente proprie riflessioni personali, di aver intrapreso un percorso psicoterapeutico, di aver tenu buon comportamento processuale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiara l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 27/10/2023, la ricorrente, p tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, quale difensore all’uopo munito procura speciale, vi ha rinunciato, in quanto, nelle more del presente procediment successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, il G.i.p. del Tribunale di Grosset con ordinanza emessa in data 13/10/2023, allegata all’atto di rinuncia all’impugnazione, vi l’istanza di modifica della misura cautelare proposta dal PM, ha disposto la sostituzione d misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora, con previsione di ul prescrizioni.
Vertendosi, nel caso in esame, in una ipotesi di sopravvenuta carenza di interess determinata da causa non imputabile al ricorrente, non consegue alla dichiarazione d inammissibilità alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 8025 de 25/01/2012, Rv. 252910; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 Cc. (dep. 28/07/2021 ) Rv. 281785).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso all’udienza del 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente