Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26912 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26912 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/11/2023 del TRIB. RIESAME di PALEI – 410
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 6 novembre 2023 depositata in data 13 novembre 2023 il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, ha rigettato l’appello proposto nei confronti dell’ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 2 ottobre 2023 nei confronti di COGNOME NOME che aveva respinto la declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.297 comma terzo cod. proc. pen. (cd. contestazione a c:atena).
L’indagato si trovava sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in virtù di ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 14 giugno 2023:
per il reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento mafioso di Pagliarelli, della famiglia del Villaggio Santa Rosalia riconducibile al capofamiglia COGNOME NOME e al figlio COGNOME NOME (capo 2: artt. 81 cpv.1.10,416 bis commi
1,2,3,4,6 cod. pen.); in Palermo in data antecedente e prossimo al 13 settembre 2019
per la condotta di interposizione fittizia al fine di agevolare l’associazione, per essere stato l’intestatario fittizio della società RAGIONE_SOCIALE, riconducibil a COGNOME NOME al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale in favore di COGNOME NOME, già colpito da una confisca (capo 17: artt. 110,512 bis, 416bis1 cod. pen.)
In data 13 settembre 2019
La difesa con l’atto di appello aveva ravvisato i presupposti per la retrodatazione dei fatti di cui alla citata ordinanza in relazione a quelli di cu all’ordinanza Gip Tribunale di Palermo applicativa degli arresti domiciliari dell’8 aprile 2021 per i reati di sequestro di persona e di lesioni aggravate ai sensi dell’art.416bis1cod. pen. per avere NOME agito per agevolare RAGIONE_SOCIALE, fatti commessi in Palermo in data 07/07/2019.
Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo.
2.1. Con l’unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 297 comma terzo cod. proc. pen.
Sostiene la difesa che:
tra i fatti oggetto di contestazione delle due ordinanze sussiste un rapporto di connessione qualificata;
i fatti oggetto della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti prima della richiesta di rinvio a giudizio per i fatti della prima ordinanza.
2.1.1.11 Gip dell’ordinanza del 2 ottobre 2023 aveva respinto la richiesta sul presupposto che solo a seguito della valutazione di una serie di molteplici vicende racchiuse nella seconda ordinanza e che non riguardavano solo la posizione di NOME, tra cui colloqui intercettati, accertamenti documentali e bancari, attività di perquisizione e sequestro, erano emersi elementi di gravità indiziaria in relazione al reato di cui agli artt.110, 416 bis cod. pen., commesso in tempi distinti anche se vicini.
In realtà, lamenta la difesa che la piattaforma indiziaria delle due distinte ordinanze era la medesima ed era rappresentata dalla informativa di Polizia giudiziaria del 16 novembre 2021 antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza, richiesta datata 4 marzo 2022 e all’ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato del 29 marzo 2022.
2.1.2. Il provvedimento impugnato ha poi respinto l’appello sul presupposto della mancanza del secondo dei requisiti e cioè la sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti di cui alle due ordinanze atteso che l’addebito associativo ha ad oggetto le vicende della RAGIONE_SOCIALE società fittiziamente intestata a
NOME COGNOME da COGNOME NOME, vicenda del tutto “eccentrica” rispetto agli episodi della prima ordinanza relativi ad un sequestro di persona e al pestaggio di soggetti che avevano commesso due rapine senza il benestare del sodalizio mafioso.
Ha poi aggiunto che le vicende della prima ordinanza erano state commesse su mandato del mandamento di Pagliarelli senza alcun coinvolgimento di COGNOME.
Anche in tal caso la difesa contesta l’erronea interpretazione del concetto di “connessione qualificata”, non rilevando:
-la circostanza che i delitti siano stati commessi in concorso con soggetti differenti dovendo l’interprete indagare sulla deliberazione delinquenziale presa dal soggetto agente volta nel caso di specie a fornire un apporto alla consorteria criminale mafiosa quale l’articolazione territoriale del mandamento mafioso RAGIONE_SOCIALE Palermo Pagliarelli;
la eterogeneità dei reati atteso che la identità del disegno criminoso è intesa come ideazione e volizione di uno scopo unitario rispetto ad un programma complessivo; i reati richiamati si presentano tutti unitari rispetto al primari programma delinquenziale costituito dal controllo del territorio e l’apporto fornito da COGNOME attraverso i reati di cui alla prima delle ordinanze era manifestazione del concorso esterno anche in ragione della sostanziale sovrapponibilità temporale.
In data 5 marzo 2024 è pervenuta memoria del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, unitamente ad allegata documentazione con la quale è stato evidenziato che:
-in data 4 marzo 2024 il ricorrente è stato, in sede di giudizio abbreviato svoltosi dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo, assolto dall’imputazione di concorso esterno di cui al capo 2) e condannato alla pena di anni 2 di reclusione condizionalmente sospesa per il reato di interposizione fittizia di cui al capo 17 con conseguente declaratoria di inefficacia del titolo cautelare ed immediata sua liberazione se non detenuto per altro.
La difesa ha rappresentato che, in ragione di ciò, non avrebbe partecipato alla udienza in relazione alla quale aveva avanzato richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.La intervenuta liberazione dell’imputato a seguito della declaratoria di inefficacia del titolo cautelare oggetto di impugnazione, come rappresentato nella memoria difensiva pervenuta in data 4marzo 2024, ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione.
2.Tanto premesso deve essere chiarito che non si versa in una situazione di “soccombenza” nei casi in cui la inammissibilità sia giustificata dalla rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, (2011), Rv. 249916).
La decadenza dell’interesse alla decisione cautelare per fatti sopravvenuti alla presentazione dell’impugnazione impedisce, infatti, di ritenere che il rinunciante sia “soccombente”, essendo il suo interesse perento per cause non prevedibili al momento dell’impugnazione.
L’inammissibilità del gravame per rinuncia dell’impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell’interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell’impugnazione (nella specie, l’intervenuta scarcerazione dell’indagato). (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità per le ragioni sue sposte non consegue la condanna alle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente