Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30394 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del Tribunale di sorveglianza di Napoli; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di liberazione anticipata emessa dal Magistrato di sorveglianza di Napoli il 18 gennaio 2024, rilevando che «NOME ha terminato di espiare la pena il 27 gennaio 2024 .. E’ pertanto evidente la carenza di interesse all’impugnazione, in quanto la stessa non sortirebbe alcun risultato pratico favorevole».
Avverso l’ordinanza in oggetto ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia dello COGNOME, AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge: rappresenta e documenta che lo COGNOME si trova in esecuzione pena in forza del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 4 dicembre 2023, con fine pena fissato per 11 luglio 2025.
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Il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, poiché, al momento della sua emissione, la detenzione era ancora in atto, sicché lo stesso risulta emesso al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Nelle more della trattazione del ricorso, è pervenuta in Cancelleria l’ordinanza dell’i luglio 2024 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha revocato il provvedimento qui impugnato: ed invero, come fondatamente dedotto dal ricorrente, lo COGNOME era ed è tuttora detenuto in forza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 4 dicembre 2023, con residua pena espianda determinata in anni 2, mesi 10 e giorni 17 di reclusione, e fine pena fissato per 11 luglio 2025, sicché è evidente che egli aveva ed ha interesse a coltivare il reclamo avverso l’indicato provvedimento del magistrato di sorveglianza.
La sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rimozione del provvedimento impugnato impone di dichiarare inammissibile il ricorso, pronuncia alla quale non deve seguire alcuna ulteriore statuizione, posto che «In tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282549 – 01; cfr., in termini, anche Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785 – 01, che ha affermato il medesimo principio in un caso in cui, proprio come nel caso di specie, nelle more della discussione del ricorso era intervenuta la revoca del provvedimento impugnato).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 12/07/2024.