Carenza di Interesse Sopravvenuta: Quando un Ricorso Perde di Efficacia
Nel complesso mondo della procedura penale, ogni atto processuale deve essere sorretto da un interesse concreto e attuale. Ma cosa succede se questo interesse viene a mancare dopo che un ricorso è già stato presentato? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46499/2023, ci offre un chiaro esempio pratico, dichiarando inammissibile un ricorso per carenza di interesse sopravvenuta a seguito della revoca del provvedimento impugnato.
I Fatti del Caso: un’Ordinanza e il Successivo Ripensamento del Giudice
La vicenda processuale ha origine da una richiesta di rito abbreviato avanzata da un imputato. Il Giudice per l’udienza preliminare (G.u.p.) del Tribunale di Padova, invece di decidere immediatamente sulla richiesta, emetteva un’ordinanza con cui disponeva un’integrazione probatoria ai sensi dell’art. 421-bis del codice di procedura penale, ordinando al Pubblico Ministero di procedere all’esame del curatore fallimentare.
Ritenendo tale provvedimento “abnorme”, ovvero un atto anomalo e al di fuori degli schemi legali, il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse pronunciarsi, si verificava un colpo di scena: lo stesso G.u.p. revocava la sua precedente ordinanza. Con un nuovo provvedimento, ammetteva l’imputato al giudizio abbreviato, disponendo che l’esame del curatore si svolgesse all’interno di tale rito. Il G.u.p. comunicava prontamente questa revoca alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte sulla Carenza di Interesse Sopravvenuta
Di fronte a questa nuova situazione, la Corte di Cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero. La ragione è semplice e si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’interesse ad agire.
Il Principio della Carenza d’Interesse
Un’impugnazione è ammissibile solo se chi la propone ha un interesse concreto ad ottenere la rimozione o la modifica del provvedimento che ritiene ingiusto o illegittimo. Nel caso di specie, il ricorso del P.M. era finalizzato esclusivamente ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza che disponeva l’integrazione probatoria.
Dal momento che quella stessa ordinanza è stata revocata dal giudice che l’aveva emessa, l’obiettivo del ricorso è stato di fatto raggiunto per altra via. Il provvedimento lesivo è venuto meno medio tempore (nel frattempo), e con esso è svanito anche l’interesse del Pubblico Ministero a una pronuncia della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Suprema Corte è lineare e si basa su una logica di economia processuale. I giudici hanno rilevato che “l’intervenuta revoca della ordinanza impugnata determina la carenza di interesse sopravvenuta“. Il ricorso era funzionale a un annullamento che, nei fatti, non era più necessario. Proseguire con il giudizio di cassazione sarebbe stato un esercizio superfluo, in quanto non avrebbe potuto produrre alcun effetto utile per il ricorrente, dato che il provvedimento contestato non esisteva più nell’ordinamento giuridico.
Conclusioni: L’Importanza dell’Interesse ad Agire nel Processo
Questa sentenza ribadisce un concetto fondamentale: il processo non è un’arena per dibattiti accademici, ma uno strumento per risolvere controversie concrete. L’interesse a impugnare deve esistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma deve persistere fino alla decisione. Se, per qualsiasi motivo, il provvedimento impugnato cessa di produrre i suoi effetti – come in questo caso, a seguito di revoca – l’impugnazione perde la sua ragion d’essere e deve essere dichiarata inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza del principio di economia processuale, evitando che la macchina della giustizia si occupi di questioni ormai superate dai fatti.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il provvedimento che era stato impugnato (l’ordinanza del G.u.p.) è stato revocato dallo stesso giudice che lo aveva emesso. Di conseguenza, è venuto a mancare l’interesse del Pubblico Ministero a ottenere una decisione dalla Corte di Cassazione, dato che il suo obiettivo era già stato raggiunto.
Cosa significa ‘carenza di interesse sopravvenuta’ in questo contesto?
Significa che, sebbene al momento della presentazione del ricorso ci fosse un interesse valido a impugnare l’ordinanza, questo interesse è scomparso successivamente a causa della revoca dell’atto. L’utilità pratica del ricorso si è quindi azzerata prima della decisione della Corte.
Un giudice può revocare un proprio provvedimento dopo che è stato impugnato?
Sì, la sentenza dimostra che un giudice può riconsiderare e revocare una propria ordinanza anche dopo che questa è stata oggetto di impugnazione. Tale revoca, come in questo caso, può avere l’effetto di rendere inammissibile l’impugnazione per carenza di interesse.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46499 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46499 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA nei confronti di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.u.p. del Tribunale di Padova in data 23 maggio 2023 con ordinanza disponeva, dopo la richiesta di rito abbreviato formulata dall’imputato, che il Pubblico ministero provvedesse ad integrazione probatoria ex art. 421-bis cod. proc. pen. procedendo alla escussione del curatore fallimentare.
Il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’abnormità del provvedimento.
In data 20 giugno 2023 il G.u.p. ammetteva il giudizio abbreviato, disponendo procedersi in tale sede alla escussione del curatore in data 14 novembre 2023,
riconsiderando e revocando la precedente ordinanza. Tale provvedimento veniva comunicato a questa Corte proprio dal G.u.p..
Tanto premesso, deve rilevarsi come l’intervenuta revoca della ordinanza impugnata determina la carenza di interesse sopravvenuta, in quanto il ricorso era funzionale ad ottenere l’annullamento per abnormità del provvedimento che medio tempore è venuto meno, a seguito di revoca da parte del G.u.p.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, 22/09/2023
Il Consigl ere estensore
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Il Presidente