Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18014 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 del TRIB. RIESAME di CATANIA;
dato atto in via preliminare che è pervenuta a mezzo p.e.c. rinuncia alla trattazione orale a firma degli AVV_NOTAIO NOME e COGNOME NOME, difensori dell’imputato COGNOME NOME, con allegato provvedimento di scarcerazione del Tribunale di Catania del 13/02/2024;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Catania riformava il provvedimento con il quale il Tribunale di Catania, in data 11 luglio 151 2023, che,, accoglimento l’istanza dell’indagato, aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari.
Avverso la richiamata ordinanza, il! COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con i difensori di fiducia AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, affidandosi ad un unico, articolato motivo’ con il quale deduce illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274, 275, 299 e 310 cod. proc. pen., anche rispetto alla contraddittorietà della stessa con riguardo agli elementi indicati a sostegno della decisione.
Rappresenta in particolare l’indagato che, a prescindere da ogni valutazione circa la gravità indiziaria, il Tribunale di Catania aveva accolto la sua istanza di modifica della misura cautelare valorizzando, quanto al periculum in mora, che i fatti contestati, in virtù delle stesse propalazioni dei collaboratori di giustizia s quali si fondava il teorema accusatorio, erano molto risalenti nel tempo e non risultava comunque alcun suo legame con la criminalità organizzata dopo il trasferimento in Veneto, avvenuto nell’anno 2018.
A fronte di ciò, peraltro, investito dell’appello del Pubblico Ministero, il Tribunale del Riesame si sarebbe affidato a valutazioni di carattere meramente “autoreferenziale”, non assolvendo all’onere di motivazione c.d. rafforzata posto a proprio carico, stante la rivisitazione in peius per l’indagato del provvedimento impugnato.
Osserva altresì la difesa del COGNOME che detto onere motivazionale non potrebbe ritenersi assolto con riferimento ad indagini successive, iniziate per differenti reati, per i quali era stata comunque esclusa dai giudici nella fase cautelare la gravità indiziaria rispetto alla prospettazione accusatoria di cui all’art. 416-bis cod. pen., così confermando il venir meno dei suoi rapporti con la criminalità organizzata dopo il trasferimento in Veneto.
Prima dell’udienza i difensori del ricorrente hanno fatto pervenire memoria con allegato provvedimento di scarcerazione dell’imputato per decorrenza dei termini e hanno rinunciato alla discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre evidenziare che il COGNOME non ha formalmente rinunciato al ricorso per cassazione bensì alla sola discussione orale, documentando la propria scarcerazione per avvenuta decorrenza dei termini.
In detta situazione, non si ravvisa, tuttavia, alcun concreto interesse del ricorrente alla decisione poiché l’intervenuta decorrenza dei termini di fase impedisce comunque l’esecuzione della misura per cui è processo.
Né, peraltro, il COGNOME ha dedotto alcun altro residuo interesse all’esame delle proprie doglienze che possa ostare alla conclusione, fatta propria anche dal Sostituto Procuratore Generale nella requisitoria orale, dell’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa decisione.
Invero, l’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato ed esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione (cfr. Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 – 01, la quale ha di conseguenza ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che, all’esito del riesame, abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora l’imputato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia).
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo stata disposta dal giudice procedente la scarcerazione del ricorrente per intervenuta scadenza del termine di fase della misura cautelare.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione derivante – come nella fattispecie in esame nella quale è sopravvenuta la ragione determinativa della carenza di interesse all’impugnazione per un provvedimento dell’autorità giudiziaria – da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo stata disposta dal giudice procedente la scarcerazione del ricorrente per intervenuta scadenza del termine di fase della misura cautelare.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il esidente