Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 997 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 997 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Romania;
avverso l’ordinanza del 21/11/2025 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’istanza di revoca della misura cautelare disposta nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ad un mandato di arresto europeo emanato dall’autorità
giudiziaria rumena, ritenendo sussistente la situazione di cui all’art. 23, comma 2, legge n. 69 del 2005
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 23 legge 22 aprile 2005, n. 69 e omessa motivazione.
Al consegnando, in data 20 gennaio 2024, è stata applicata la custodia cautelare in carcere; il giorno 1 febbraio 2024, è stata disposta la consegna all’autorità richiedente; la misura custodiale è stata sospesa il successivo 6 febbraio 2024; il termine ha ripreso a decorrere dal giorno della scarcerazione del detenuto per fine pena; non è stata effettuata la consegna del pervenuto da parte della Giustizia italiana.
La Corte d’appello ha rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare, ritenendo sussistente la situazione di cui all’art. 23, comma 2, legge n. 69 del 2005, senza spiegare quali fossero le ragioni di forza maggiore che hanno impedito la consegna.
Anche a ritenere configurabili tali ragioni, l’art. 23, comma 5, della legge n. 69 del 2005 cit. avrebbe peraltro imposto la liberazione del detenuto sottoposto a custodia cautelare, la consegna non essendo avvenuta entro 10 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento che l’ha disposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta agli atti una nota dell’Ufficio di polizia frontiera aerea di Fiumicino da cui si evince che il ricorrente è stato consegnato al personale RAGIONE_SOCIALE, che lo ha tradotto in aeroporto, da dove è partito, il 28 novembre scorso, per Bucarest, in esecuzione della richiesta.
L’avvenuta consegna del ricorrente fa venir meno l’interesse all’impugnazione che, pertanto, va dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 10/12/2025