Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30261 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30261 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1866/2025
CC – 28/05/2025
R.G.N. 12182/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANZARO
sentite le conclusioni del PG, COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata.
Con ordinanza in data 19/11/2024, depositata in data 18/03/2025, il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere a carico di NOME COGNOME e gli aveva concesso la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il difensore ritiene che la revoca della misura rendesse «il provvedimento adottato dal Tribunale del riesame oggi impugnato inammissibile per carenza di interesse».
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse o comunque perchØ aspecifico ed eccentrico rispetto agli argomenti contenuti in motivazione.
Il ricorso Ł inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Avverso il provvedimento del 26/06/2024, che aveva modificato quello dell’11/05/2024 sostituendo la misura cautelare originariamente inflitta per quel titolo di reato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari ha proposto appello, censurandone la motivazione e deducendo che la restrizione piø fievole della libertà personale non era adeguata rispetto alle intense e attuali esigenze cautelari.
Va, pertanto, in via del tutto preliminare verificato se effettivamente NOME mantenga un interesse processuale, rilevante ai sensi dell’art. 586, comma 4, cod. proc. pen., dopo la revoca del titolo sul quale si era innestato l’incidente cautelare sfociato nel ricorso all’esame di questo Collegio.
Orbene la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di sottolineare che, quando l’ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata, viene meno l’interesse al ricorso per cassazione già proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare, in quanto l’impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell’ordinanza originaria; così, ad esempio, si Ł pronunciata Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282397 – 01, in un’ipotesi in cui il provvedimento applicativo – impugnato con ricorso per cassazione – era stato revocato, sottolineando che non aveva rilievo il fatto anche il provvedimento di revoca fosse stato impugnato, perchØ, comunque, frattanto l’immediata efficacia esecutiva aveva fatto venire il titolo di restrizione.
4. Alla luce di queste conclusioni, confortate da un univoco orientamento interpretativo di legittimità, può escludersi che il provvedimento oggi impugnato, anche se passasse in giudicato, verrebbe validamente applicato in danno di NOME COGNOME dopo che la misura cautelare a suo carico Ł stata revocata.
La questione dedotta impone di risolvere il nodo dell’epilogo decisorio del ricorso per cassazione nel procedimento cautelare, in relazione al quale sia sopravvenuta carenza di interesse.
Ritiene tuttavia questo Collegio che un provvedimento cautelare insuscettibile di qualsivoglia esecuzione, come Ł quello al quale sia seguita la revoca in radice del titolo cautelare per il venir meno medio tempore dei presupposti di cui all’art. 273 cod. proc. pen., ha già esaurito ogni sua possibilità di produrre effetti giuridici nel vigente assetto ordinamentale e non rende necessaria la sua cancellazione con la statuizione di annullamento senza rinvio.
D’altronde, anche quando, a fronte della revoca della misura cautelare, residua un interesse ad un pronunciamento sull’originaria legittimità delle restrizioni della libertà già revocate, non vi Ł dubbio che in questo caso un dispositivo di conferma della misura cautelare non ne potrebbe comportare il ripristino.
P.Q.M
Così Ł deciso, 28/05/2025
Il Presidente NOME COGNOME
Corte di Cassazione – copia non ufficiale