Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inutile?
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un ricorso non dipende solo dalla fondatezza delle sue ragioni, ma anche dalla persistenza delle condizioni che lo hanno generato. Un esempio emblematico è la carenza di interesse, un principio che può portare alla chiusura di un procedimento senza una decisione nel merito. Una recente sentenza della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo concetto, chiarendo anche le conseguenze sulle spese processuali.
Il Contesto: Un Appello contro gli Arresti Domiciliari
Il caso ha origine dal ricorso presentato da una persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati quali autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. L’imputata, tramite il suo difensore, si era appellata contro l’ordinanza del Tribunale che aveva confermato la misura restrittiva. L’obiettivo era ottenere la revoca degli arresti domiciliari e riacquistare la piena libertà in attesa del giudizio.
L’Evento Decisivo: La Revoca della Misura Cautelare
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, un evento ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Un altro organo giudiziario, il Tribunale di Enna, con un’ordinanza successiva, ha revocato la misura cautelare nei confronti dell’imputata. A seguito di questa decisione, il difensore ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, riconoscendo di fatto che l’obiettivo principale era stato raggiunto per altra via.
La Decisione della Cassazione sulla Carenza di Interesse
Preso atto della revoca della misura e della successiva rinuncia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si basa su un’analisi delle ragioni originarie dell’appello, ma su un presupposto puramente procedurale.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sulla cosiddetta “sopravvenuta carenza di interesse“, come previsto dall’art. 591 del codice di procedura penale. In parole semplici, dal momento che la misura degli arresti domiciliari era già stata annullata, la ricorrente non aveva più alcun interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia dalla Cassazione sullo stesso punto. Continuare il giudizio sarebbe stato un esercizio puramente formale e privo di qualsiasi utilità pratica per la parte interessata. La ragione stessa dell’appello era venuta meno.
Le Conclusioni: Nessuna Condanna alle Spese
L’aspetto più interessante della sentenza riguarda le conseguenze economiche di questa inammissibilità. Di norma, chi vede il proprio ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali. In questo caso, però, la Corte ha stabilito il contrario. Citando un precedente orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 19209 del 2013), i giudici hanno chiarito che quando la carenza di interesse si manifesta dopo la presentazione del ricorso, non si configura una vera e propria “soccombenza”. La ricorrente non ha “perso” la causa nel merito; semplicemente, la necessità di una decisione è svanita. Di conseguenza, non è stata disposta alcuna condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzioni a favore della Cassa delle Ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la sua presentazione, la misura cautelare degli arresti domiciliari era già stata revocata da un altro provvedimento. Di conseguenza, la ricorrente non aveva più alcun interesse giuridicamente rilevante a una decisione sul suo appello.
Cosa significa “sopravvenuta carenza di interesse” in questo contesto?
Significa che il motivo per cui era stato presentato il ricorso (ottenere la revoca degli arresti domiciliari) è venuto a mancare durante il procedimento, rendendo inutile una pronuncia della Corte di Cassazione sulla questione.
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali?
No. La Corte ha stabilito che, poiché la carenza di interesse è sorta dopo la proposizione del ricorso, non si tratta di un caso di soccombenza (sconfitta). Pertanto, non è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43288 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43288 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Biancavilla il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’appello della ricorrente avverso l’ordinanza con la quale, a sua volta, il GUP del medesimo Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti donniciliari applicata per il reato di autoriciclaiggio, trasferime fraudolento di valori ed altro.
Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore della ricorrente ha rinunciato al ricorso, essendo stata revocata la misura cautelare emessa nei confronti dell’inclagata, come risulta dall’allegata ordinanza del Tribunale di Enna del 12 settembre 2023. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi soccombenza
(Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente