Ricorso in Cassazione: quando la carenza di interesse lo rende inutile
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, offre un importante chiarimento sul principio di carenza di interesse nel processo penale. Un ricorso, seppur validamente presentato, può diventare inammissibile se, durante il procedimento, viene a mancare l’interesse concreto e attuale a una decisione nel merito. Questo caso, nato da una procedura di estradizione, illustra perfettamente come un evento sopravvenuto possa vanificare le ragioni di un’impugnazione.
I fatti del caso: dalla richiesta di estradizione al ricorso
La vicenda ha origine con un’ordinanza della Corte di appello di Firenze che convalidava l’arresto di un cittadino straniero e applicava nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. La misura era stata disposta in via provvisoria in attesa della procedura di estradizione, richiesta dalle autorità giudiziarie del Pakistan per un reato di omicidio.
Il difensore dell’uomo proponeva ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, lamentando la violazione dell’art. 715, comma 2 lett. B, del codice di procedura penale. Nello specifico, si contestava che nell’atto non fossero stati descritti in modo sufficiente i fatti per i quali l’estradizione era stata richiesta, ledendo così il diritto di difesa.
L’evento decisivo: la revoca della misura e la carenza di interesse
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si verificava un evento determinante: il provvedimento di revoca della misura cautelare in carcere. L’indagato veniva immediatamente scarcerato.
Questo fatto nuovo ha modificato radicalmente il quadro processuale. L’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sull’illegittimità dell’ordinanza cautelare è venuto meno, poiché l’ordinanza stessa aveva cessato di produrre i suoi effetti. In altre parole, non c’era più alcun vantaggio pratico che l’indagato potesse ottenere da un’eventuale decisione di annullamento, essendo già stato rimesso in libertà. Si è così configurata una classica ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della revoca della misura e della successiva rinuncia al ricorso da parte della difesa, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. I giudici hanno spiegato che la scarcerazione dell’indagato ha fatto svanire l’interesse a proseguire il giudizio, rendendo inutile una pronuncia nel merito.
Un aspetto fondamentale della decisione riguarda le spese processuali. La Corte ha stabilito che, nonostante la declaratoria di inammissibilità, il ricorrente non dovesse essere condannato al pagamento delle spese né al versamento di una somma alla Cassa per le ammende. La ragione di ciò risiede nel fatto che la carenza di interesse è derivata da una causa non imputabile al ricorrente stesso (la revoca della misura da parte dell’autorità giudiziaria). Richiamando precedenti pronunce conformi (Cass. n. 45618/2021 e n. 29593/2021), la Corte ha ribadito che in tali circostanze non si configura un’ipotesi di soccombenza, ovvero una sconfitta processuale, che giustificherebbe l’addebito dei costi.
Le conclusioni
Questa sentenza conferma un principio di equità e logica processuale: un ricorso non può essere esaminato se il suo potenziale esito è privo di qualsiasi utilità pratica per chi lo ha proposto. Inoltre, sottolinea che le conseguenze di un’inammissibilità non sono sempre uguali. Quando questa dipende da eventi esterni non controllabili dal ricorrente, come in questo caso, non scattano le sanzioni economiche tipicamente associate a un ricorso respinto. La decisione, pertanto, tutela la parte che, pur avendo inizialmente un valido motivo per impugnare, vede la sua pretesa svuotata di significato da accadimenti successivi e indipendenti dalla sua volontà.
Quando un ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse?
Un ricorso diventa inammissibile quando, dopo la sua proposizione, si verifica un evento che elimina l’interesse pratico del ricorrente a ottenere una decisione nel merito. Nel caso specifico, la revoca della misura cautelare ha reso inutile la valutazione della sua legittimità.
Se un ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, si devono pagare le spese processuali?
No, se la carenza di interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente. In questa situazione, secondo la Corte, non si configura una vera e propria ‘soccombenza’ (sconfitta processuale) e, di conseguenza, non vi è condanna al pagamento delle spese processuali o di sanzioni pecuniarie.
Cosa ha causato la carenza di interesse nel caso analizzato dalla sentenza?
La carenza di interesse è stata causata dalla revoca della misura della custodia cautelare in carcere, disposta il 13 febbraio 2024. Poiché il ricorso mirava a contestare proprio quella misura, la sua revoca ha fatto venir meno ogni utilità di una decisione da parte della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9857 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9857 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Gujrat il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Firenze del 28/12/2023
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 dicembre 2023 la Corte di appello di Firenze ha convalidato l’arresto, operato di urgenza dalla Polizia giudiziaria, di NOME, nei cui confronti è stato emesso ordine di cattura il 28 gennaio 2023 dall’Autorità giudiziaria del Pakistan per il reato di omicidio, e gli ha applicato in via provvisoria la misura della custodia cautelare in carcere.
Contro l’anzidetta ordinanza ha rwoposto ricorso per cassazione il difensore di NOME, che ha dedotto la violazione dell’art. 715, comma 2 lett. B, cod. proc. pen., per non essere stati descritti i fatti per cui era stata richies l’estradizione.
Il 18 febbraio 2024 è pervenuto il provvedimento di revoca della misura cautelare in carcere, emesso il 13 febbraio 2024; il 26 febbraio 2024 è stata depositata la rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO 3I’N DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Risulta, infatti, che il 13 febbraio 2024 è stata revocata la misura cautelare della custodia in carcere, inflitta all’indagato, ed è stata ordinata la sua immediata scarcerazione, così che deve ritenersi venuto meno l’interesse al ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in conformità con quanto già precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 45618 dell’11/11/2021, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 282549 GLYPH 01; GLYPH Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785 – 01), secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto non si configura un’ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28/2/2024