Carenza di Interesse: Quando un Ricorso Perde di Efficacia
Nel mondo del diritto, non basta avere ragione per vincere una causa: è necessario avere anche un interesse concreto e attuale ad agire. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la carenza di interesse sopraggiunta possa portare alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso. Questo principio, fondamentale nella procedura penale, stabilisce che un’impugnazione non può essere esaminata nel merito se, nel frattempo, i fatti hanno reso la decisione del giudice priva di qualsiasi utilità pratica per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero, condannato a una pena detentiva, si vedeva applicare dal Magistrato di Sorveglianza la misura alternativa dell’espulsione dal territorio dello Stato. In sostanza, anziché terminare di scontare la pena in carcere, sarebbe stato espulso.
Contro questa decisione, l’interessato presentava un reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che però lo respingeva. Non dandosi per vinto, proponeva ricorso per cassazione, lamentando che i giudici non avessero valutato correttamente la sua attuale pericolosità sociale, un presupposto necessario per l’applicazione della misura.
Tuttavia, un evento cruciale cambiava le carte in tavola: prima che la Cassazione potesse decidere sul ricorso, il ricorrente veniva scarcerato per aver terminato di scontare la sua pena.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Carenza di Interesse
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle doglianze del ricorrente (cioè non valuta se la pericolosità sociale fosse stata accertata correttamente o meno), ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale.
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di ‘interesse ad impugnare’, richiesto dall’art. 568 del codice di procedura penale. Questo interesse deve essere concreto, attuale e finalizzato a ottenere un vantaggio pratico dalla modifica della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla carenza di interesse
La Corte spiega che l’interesse a impugnare ha una duplice natura:
1. Negativa: rimuovere una situazione di svantaggio derivante da una decisione giudiziale.
2. Positiva: ottenere una decisione più vantaggiosa.
Nel caso specifico, l’espulsione era una misura alternativa alla detenzione. Una volta che la detenzione è terminata per ‘espiazione’, ovvero per aver scontato l’intera pena, l’oggetto stesso della controversia viene meno. Il ricorrente è già stato scarcerato, ottenendo di fatto la libertà, che è il bene massimo a cui poteva aspirare. Annullare l’ordinanza di espulsione non gli procurerebbe più alcun vantaggio pratico rispetto alla sua posizione attuale, dato che la pena detentiva che l’espulsione avrebbe dovuto sostituire non esiste più.
Si è quindi verificata una ‘sopravvenuta carenza di interesse’, poiché la situazione di fatto è mutata in modo tale da rendere l’eventuale accoglimento del ricorso del tutto irrilevante per la sorte del ricorrente. La finalità perseguita con l’impugnazione è stata assorbita e superata dal completamento della pena.
La Corte ha inoltre precisato che, in questi casi, non si procede né alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, proprio perché l’inammissibilità non deriva da una colpa del ricorrente, ma da un evento sopravvenuto.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la giustizia non si occupa di questioni puramente teoriche o accademiche. Un processo e, in particolare, un’impugnazione devono avere uno scopo pratico e tangibile. Se gli eventi, come in questo caso la fine della pena, rendono l’appello un esercizio sterile, i giudici devono dichiararne l’inammissibilità per carenza di interesse. Ciò garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando di impiegare risorse per decidere su questioni che hanno perso la loro rilevanza concreta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ‘sopravvenuta carenza di interesse’, poiché il ricorrente aveva già terminato di scontare la sua pena ed era stato scarcerato. Di conseguenza, un’eventuale decisione favorevole sul ricorso non gli avrebbe portato alcun vantaggio concreto.
Cosa significa ‘interesse ad impugnare’ secondo la Corte?
L’interesse ad impugnare è la condizione necessaria per presentare un ricorso e consiste nella possibilità di ottenere un’utilità pratica dalla modifica della decisione contestata. Deve servire a rimuovere uno svantaggio o a ottenere un risultato più favorevole.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali?
No. Quando l’inammissibilità è dovuta a una sopravvenuta carenza di interesse, e non a colpa del ricorrente, la legge prevede che non vi sia condanna al pagamento delle spese processuali né di somme alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 78 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 78 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione in data 18.4.2024 avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo presentato avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva ordinato la sua espulsione dal territorio dello Stato come misura alternativa alla pena residua della reclusione;
Rilevato che nello stesso provvedimento impugnato era precisato che il fine pena fosse fissato in una data antecedente alla odierna udienza e che dalla certificazione del D.A.P., estratta oggi dalla cancelleria, risulta che il ricorrente sia stato effettivamente scarcerato in data 30.5.2024 per “espiazione”;
Tenuto conto che l’interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione, deve essere individuato secondo una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693);
Considerato, pertanto, che nel caso di specie si sia determinata – per effetto della avvenuta espiazione della pena detentiva – una situazione di “carenza d’interesse sopraggiunta”, la quale va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, COGNOME, sopra citata, Rv. 251694);
Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, COGNOME, Rv. 208166).
Evidenziato, in ogni caso, che il ricorso era da considerarsi comunque manifestamente infondato, in quanto tutto basato sulla censura della omessa
valutazione della attualità della pericolosità sociale del ricorrente, che tuttavia è da giudicarsi incongrua in quanto l’espulsione prevista dall’art. 16 D.Lvo 286/98 è una sanzione alternativa alla detenzione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 26.9.2024