Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40844 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40844 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Generale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di: NOME, nato a Cilyabinskaya (Russia) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato .
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME, eseguito ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen. in attuazione del mandato di cattura internazionale emesso il 10/03/2023 dal Tribunale di Korkinsky (Russia), per l’esecuzione della pena di anni quattro e mesi
due di reclusione per i reati di fabbricazione illegale, trasferimento, vendita illegale, trasporto e detenzione illegale di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi.
Al momento dell’arresto l’estradando era detenuto per altra causa (con fine pena previsto per il 14 ottobre 2025) e la Corte di appello ha ritenuto che la detenzione escludesse il pericolo di fuga, condizione necessaria ai sensi dell’art. 715, comma 2, cod. proc. pen., sia per la convalida dell’arresto che per l’applicazione di una misura cautelare.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro / denunciando la violazione degli artt. 714, 715, 716, 273, 274 e 275 cod. proc. pen. in quanto lo stato di detenzione per altra causa non è, di per sé, in contrasto con la sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga, non potendosi escludere che, per una qualsiasi ragione, l’imputato recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà.
Prima della celebrazione della presente udienza, Corte di appello di Catanzaro ha trasmesso a questa Corte documentazione attestante l’avvenuta applicazione al ricorrente, nell’ambito della procedura passiva di consegna, della misura della custodia cautelare in carcere (provvedimento del 10 ottobre 2025).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
L’art. 716 cod. proc. pen. prevede che la convalida dell’arresto a fini estradizionali sia subordinata alla condizione dell’urgenza dell’adempimento, la quale, stante il richiamo operato all’art. 715, comma 2, cod. proc. pen., può ritenersi integrata solo allorché sussista il rischio di fuga dell’estradando (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251655; Sez. 6, n. 25164 del 26/02/2008, Pacaj, Rv. 239936). Nell’estradizione passiva, dunque, l’arresto è funzionale unicamente all’esecuzione di una misura restrittiva, a sua volta finalizzata alla consegna dell’estradando allo Stato richiedente.
Il Procuratore generale ha impugnato l’ordinanza, emessa il 7 giugno 2025, di non convalida dell’arresto a fini estradizionali del ricorrente, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sussisteva un concreto pericolo di fuga, che imponeva sia la convalida dell’arresto che l’applicazione di misura cautelare.
La sopravvenuta applicazione di misura cautelare fa venire meno l’interesse al ricorso del Procuratore generale, in quanto l’eventuale provvedimento di annullamento non avrebbe effetti sullo status libertatis. Né sussiste, come a rilevato dalla difesa nella memoria depositata, un possibile interesse del ricorrente alla pronuncia, interesse che potrebbe essere correlato solo alla riparazione per ingiusta detenzione, non configurabile nel caso di specie, in cui egli era detenuto per altra causa al momento dell’emissione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 14/11/2025