Carenza di Interesse: Quando un Ricorso Contro l’Espulsione Diventa Inutile
Il principio della carenza di interesse rappresenta una pietra miliare del nostro sistema processuale, stabilendo che un’azione legale deve perseguire un’utilità concreta e attuale per la parte che la promuove. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina perfettamente questo concetto, dichiarando inammissibile un ricorso avverso una misura di sicurezza dell’espulsione, proprio perché l’evento contestato si era già verificato. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
Il Fatto: Il Reclamo Contro l’Ordine di Espulsione
Un soggetto, condannato, si vedeva applicare dal Magistrato di Sorveglianza la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato. Contro tale provvedimento, egli proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza competente, il quale, tuttavia, respingeva le sue istanze.
Non ritenendosi soddisfatto, il condannato decideva di impugnare la decisione del Tribunale di Sorveglianza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso si basava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione: a suo dire, il Tribunale non aveva valutato adeguatamente le sue condizioni di salute, omettendo di bilanciare correttamente le esigenze di rieducazione della pena con quelle di sicurezza pubblica.
L’Evoluzione del Caso e la Sopravvenuta Carenza di Interesse
Il punto di svolta della vicenda, tuttavia, non risiede nel merito delle argomentazioni difensive, ma in un fatto concreto accaduto durante l’iter processuale. Dagli atti del procedimento emergeva che, in una data successiva alla presentazione del ricorso, il condannato era stato scarcerato e, contestualmente, l’ordine di espulsione era stato eseguito.
Questo evento ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Il ricorso, originariamente presentato per impedire l’esecuzione dell’espulsione, si trovava a contestare un provvedimento che aveva già esaurito pienamente i suoi effetti. Di conseguenza, una qualsiasi decisione della Corte sul punto sarebbe stata priva di conseguenze pratiche per il ricorrente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione interamente sul principio processuale della sopravvenuta carenza di interesse ad agire. I giudici hanno osservato che l’interesse a ricorrere deve essere non solo originario, ma anche sussistere durante tutto il corso del giudizio, fino al momento della decisione.
Nel caso specifico, l’avvenuta esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione ha fatto venire meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia di annullamento. L’obiettivo del ricorso era bloccare l’allontanamento dal territorio nazionale; una volta che tale allontanamento si è verificato, una sentenza favorevole non potrebbe più produrre l’effetto pratico desiderato. Il processo non può trasformarsi in una mera discussione accademica su questioni di diritto, ma deve rispondere a esigenze concrete e attuali delle parti.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’azione giudiziaria non è un fine, ma un mezzo per tutelare un interesse giuridicamente rilevante. Se questo interesse viene meno per eventi sopravvenuti, come l’esecuzione del provvedimento impugnato, il processo si estingue per l’impossibilità di raggiungere il suo scopo pratico. La decisione sottolinea l’importanza della tempestività e della concretezza nell’esercizio del diritto di difesa, dimostrando come i fatti possano, talvolta, superare e rendere vana la stessa azione legale.
 
Cosa si intende per “sopravvenuta carenza di interesse” in un processo?
Significa che, durante lo svolgimento del processo, si verifica un evento che rende inutile una decisione nel merito da parte del giudice, poiché la parte che ha avviato l’azione legale non ha più alcun vantaggio pratico da ottenere dalla sentenza.
Perché il ricorso contro l’espulsione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la misura di sicurezza dell’espulsione era già stata eseguita. Poiché il ricorrente era già stato allontanato dal territorio dello Stato, una decisione sull’illegittimità dell’ordine originario non avrebbe più potuto produrre alcun effetto concreto per lui, facendo così venir meno il suo interesse a proseguire il giudizio.
La Corte di Cassazione ha valutato nel merito le condizioni di salute del ricorrente?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. La dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse è una decisione di carattere procedurale che impedisce al giudice di esaminare le ragioni sostanziali del ricorso, come la presunta mancata valutazione delle condizioni di salute.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5440 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5440  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha respinto il reclamo proposto da NOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Brescia ha disposto l’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ex art. 16, comma 5, D.Lvo 286/1998;
Rilevato che con il motivo di ricorso si deduce la violazione e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale nona avrebbe adeguatamente valutato e considerato le condizioni di salute del condannato e, pertanto, non avrebbe bilanciato le esigenze di rieducazione della pena con quelle di sicurezza pubblica;
Rilevato che dagli atti risulta che il 9/11/2023 il condannato è stato scarcerato e che l’espulsione è stata eseguita in pari data;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 25/1/2024