Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3177 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3177 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto non luogo a provvedere, essendo venuta meno la misura applicata
RITENUTO IN FATTO
1. GLYPH Con ordinanza del 22 agosto 2023, il Tribunale del riesame di Torino rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOMENOME indagato il reato di tentata estorsione aggravata avverso l’ordinanza del medes Tribunale, che COGNOME rigettato la richiesta di revoca/restituzione della m della custodia cautelare in carcere.
1.1 Propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato avverso l’ordina nella parte in cui COGNOME ritenuto sussistenti le esigenze cautelar considerando come la richiesta era stata formulata all’esito dell’udien discussione finale del processo, ove era stata chiesta l’assoluzione di COGNOME adeguatamente le dichiarazioni dello stesso, alla luce del confro richiesto con COGNOMECOGNOME del contenuto letterale della missiva di cui al ca imputazione e delle dichiarazioni dibattimentali di NOME COGNOME e NOME COGNOME; non erano state adeguatamente valutate neppure le affermazioni d COGNOME rese nel novembre 2010 e ribadite all’udienza del 22 agosto 202 svilendo anche la decisione del cambio del cognome dei propri figli, così evitare ogni collegamento con il passato processuale del proprio padre, né stato valutato il decorso del tempo.
Il difensore precisa che in pendenza del giudizio di merito e stante la vici tra le udienze (quella cautelare e quella dibattimentale) si erano pro prevalentemente argomentazioni in punto esigenze cautelari, con ciò non avallando la sussistenza dei gravi indizi; in prima battuta si ricordava quin COGNOME COGNOME COGNOME ben tre interrogatori, nel corso dei quali COGNOME espresso i sincero rammarico per i timori espressi da NOME COGNOME, ribadendo non sol che non COGNOME alcuna intenzione di vessare, intimorire o minacciare il prede ma soprattutto che non COGNOME alcun interesse rispetto al locale Lettera 22 NOME COGNOME poi ribadito la propria estraneità rispetto a qualsiasi for criminalità organizzata.
Con riferimento poi alla posizione carceraria di COGNOME, si doveva rammentare c l’indagato COGNOME beneficiato dal 28 febbraio 2018 di tutti i semestri di liber anticipata in suo favore ed era stata anche accolta una richiesta di perm premio in considerazione del suo comportamento e del giudizio positivo rispet alla sua risocializzazione e compatibilità con l’ambiente esterno; pertanto, la valutazione della data di commissione del fatto (gennaio 2020) non pare tenere conto del benefici carcerari goduti successivamente al fatto, del perc carcerario perseguito con impegno e costanza e soprattutto del permess
speciale accordatogli nel giugno 2023; nulla si leggeva sul fatto che l’epi contestato non era collagato o riconducibile al territorio della Val di Susa, ove l’indagato era radicato e poteva soggiornare in virtù del domicilio d anziani genitori (ji reato associativo per cui COGNOME COGNOME scontato la pen relativo al clan “RAGIONE_SOCIALE“, che non era presente in Val di Susa, ma in San Ma Torinese)
Per quanto riguardava l’aggravante del metodo mafioso e dell’agevolazion mafiosa, la seconda era stato già esclusa dal giudice per le indagini prelimi la prima poteva essere adeguatamente bilanciata con le affermazioni di scuse di rammarico presentate a più riprese da COGNOMECOGNOME alla luce di tali elemen potevano ritenere venute meno ed in ogni caso ragionevolmente arginabili con differente misura le esigenze cautelari.
1.2 Il difensore depositava conclusioni scritte nelle quali chiedeva pronunci sentenza di non luogo a provvedere, essendo venuta meno la misura applicata per avvenuta assoluzione dell’imputato, come da dispositivo di sentenza c allegava.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il difensore del ricorrente ha infatti fatto pervenire memoria allegata sentenza, dalla quale risulta che l’imputato stato assolto dal contestato, con conseguente revoca della misura cautelare, per cui non sussi più interesse all’impugnazione.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; per qua riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di dover dare conti all’orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 d 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), COGNOME, secondo cui “in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenu carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente compo che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per ammende.”
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 06/12/2023 GLYPH
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