Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33762 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33762 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME POSCIA EVA COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (rinunciante) nato a Salerno il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/05/2025 del Tribunale del riesame di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice d’appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell’impugnazione del Pubblico ministero, ha parzialmente riformato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 17 aprile 2025, nei confronti di NOME COGNOME. Segnatamente, ha ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari con le prescrizioni di cui all’art. 284, comma 2, cod. proc. pen. e revocato l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura per svolgere attività lavorativa.
A ragione della decisione, il Tribunale del riesame – dopo avere richiamato in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell’ordinanza genetica che indicavano il ricorrente quale soggetto gravemente indiziato del reato illecita detenzione di due armi clandestine, pronte all’impiego e di cui una dotata di puntatore laser – ha osservato che difettavano i presupposti di cui all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa.
In primo luogo, ha posto in rilievocome – sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che il presupposto della assoluta indigenza non Ł tuttavia assimilabile a una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita – nel caso di specie tale situazione non fosse ravvisabile nella vicenda in esame: dagli atti non emergevano, infatti, elementi sulla scorta dei quali ritenere che la gestione del bar di cui l’indagato Ł titolare non potesse essere affidata ad altro soggetto del nucleo familiare, ad esempio la madre, NOME COGNOME, che tale attività aveva svolto per tutto il periodo antecedente all’autorizzazione al lavoro.
In secondo luogo, ha osservato che la presenza dell’indagato in Salerno, confinante con il locus commissi delicti, per sei giorni settimanali e per un ampio arco temporale (dalle
6.00 alle 15,00), e l’autorizzazione ad avere contatti con collaboratori, fornitori e clienti, costituiva una vanificazione dell’esigenza cautelare special preventiva individuata in relazione al grave delitto di cui all’art. 23 l. n. 110 del 1975.
Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione degli art. 274, comma 1 let. c), 284, comma 3 e 310 cod. proc. pen., nonchØ correlato vizio di motivazione.
Lamenta in primo luogo l’estraneità della motivazione posta a fondamento del ripristino della misura rispetto alle censure del pubblico ministero e alle argomentazione da questi svolte a sostegno dell’appello: il Pubblico ministero aveva, infatti, posto in risalto la situazione economica dell’indagato come emergente dall’ISEE prodotta, mentre il Tribunale – una volta preso atto dell’erroneità per eccesso dell’importo del reddito complessivo del nucleo familiare così come documentato dalla difesa – ha ‘deviato’ la motivazione sulla diversa tematica della possibilità di gestione dell’esercizio commerciale da parte di altri familiari.
Avversa, poi, l’affermato rischio che l’autorizzazione al lavoro ponga COGNOME a contatto con soggetti legati all’ambito criminale nel cui contesto sono maturate le condotte oggetto d’incolpazione provvisoria. Così facendo il Tribunale giunge ad affermare una sorta di ostatività per tipologia di reato.
Da ultimo, evidenzia che non vi Ł alcuna vanificazione dell’esigenza cautelare, poichØ il lavoro autorizzato non Ł itinerante, bensì fisso e, come tale, agevolmente controllabile dalla Polizia giudiziaria.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 27 agosto2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore di COGNOME, con dichiarazione in data 25 settembre 2025, ha rinunciato al ricorso in ragione dell’intervenuta modifica della posizione cautelare del proprio assistito, sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore del 10 luglio 2025, allegato alla dichiarazione di rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione Ł inefficace, perchØ non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore che non risulta provvisto di procura speciale: la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale ( ex multis Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01).
Tuttavia, dall’allegato provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Nocera Inferiore, il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse poichØ il ricorrente, successivamente al ricorso (e, segnatamente il 10 luglio 2025), Ł stato rimesso in libertà e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Vi Ł, dunque, sopravvenuta carenza di interesse poichØ al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, richiamandosi in questa sede che «l’interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l’impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all’imputato» (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, COGNOME, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, COGNOME, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, COGNOME, Rv.
239976).
Il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile e, a detta declaratoria, non seguono statuizioni ulteriori, giacchØ il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva scarcerazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e, conseguentemente, non implica la condanna del ricorrente nØ alle spese del procedimento, nØ al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti Gilda, Rv. 286244 – 01; Sez. 4, n. 45618 dell’11/11/2021, Pujia, Rv.282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, RV. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così Ł deciso, 26/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME