Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41483 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2024 del Tribunale del riesame di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore generale NOME
Piccirillo, che ha richiesto l’annullamento dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, sottoposto a misura cautelare in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, impugna l’ordinanza del Tribunale di h Genova adito ex art. 310 cod. proc. pen. c e ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Savona che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Il Tribunale del riesame ha condiviso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari valutando insussistenti novità tali da far ritenere sopravvenuta un’attenuazione delle esigenze cautelari, visto l’esito della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di cinque anni di reclusione oltre alla pena pecuniaria, sia in ordine al delitto di cui all’art. comma 1, d.P.R. cit. sia in ordine ad altri reati (per cui vi è stata riunione), qual
(k)
rapina, illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, lesioni consistite h/fregio permanente al viso e porto di armi.
Avverso l’ordinanza il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex artt. 274, 275 cod. proc. pen..
Rivolge censure alla parte della decisione che non ha apprezzato, al fine di sostituire la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con dispositivi di controllo, la novità costituita dalla disponibilità di un amico d ricorrente ad accoglierlo presso la propria abitazione, rilevando come il Tribunale avesse errato nel ritenere che dovesse essere NOME COGNOME a dimostrare la attenuazione delle esigenze cautelari , f5riseguente adeguatezza della misura autocustodiale.
Nonostante gli sforzi per reperire un alloggio, non sussisteva motivo per escludere la sostituzione della misura sulla base dell’assenza di una] vincolo familiare tra il ricorrente e colui che aveva la disponibilità dell’abitazione, persona legittimamente dimorante sul territorio nazionale e titolare di un regolare contratto di locazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, dalla stessa ordinanza impugnata emerge che il ricorrente ha impugnato presso questa Corte la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
Effettivamente, sulla base di controlli di Cancelleria, questa Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, con procedura de plano, il ricorso proposto da NOME COGNOME con ordinanza del 11/07/2024, n. 32899.
L’irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta, in tema di misure cautelari personali, il venir meno del vincolo custodiale e determina l’inammissibilità dell’impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, è ontologicamente incompatibile con la verifica demandata alla Suprema Corte (quanto ad impugnazione dinanzi al tribunale ordinario a fini cautelari, situazione sovrapponibile a quella occorsa nel presente giudizio di legittimità, cfr., Sez. 3, n. 8361 del 26/1/2024, Rv. 285968 – 01).
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, giacché, per effetto della sentenza di condanna definitiva, al
titolo cautelare si è sovrapposto il diverso titolo rappresentato dall’ordine esecuzione (Sez. 3, n. 46795 del 20/11/2008, Rv. 242267 – 01).
Alla dedaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse non deriva da cause imputabili al medesimo e, pertanto, non sussiste un’ipotesi di soccombenza (da ultimo, cfr. Sez. 1, n. 15908 del 16/04/2024, Lombardi, Rv. 286244 – 01).
Si impone l’invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/10/2024.