Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6557 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6557 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Treviso; nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato in Svizzera il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 10 luglio 2025 del Tribunale di Treviso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’ inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Treviso impugna l’ordinanza con la quale, ai sensi dell’art. 5 54bis cod. proc. pen., il Tribunale ha restituito gli atti al Pubblico Ministero , non avendo quest’ultimo provveduto alla modifica del capo d’imputazione nei termini nei quali, all’udienza precedente, era stato sollecitato.
Il AVV_NOTAIO ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento impugnato , in quanto, secondo la prospettazione offerta, essendo privo di una motivazione tale da consentire l’individuazione del la diversa cornice qualificatoria ritenuta corretta, avrebbe determinato una stasi processuale non altrimenti emendabile, non essendo possibile riscontrare, dal detto provvedimento, quali difformità siano state individuate dal giudice nella descrizione del fatto o nella sua definizione giuridica, con conseguente impossibilità di emenda e inevitabile stasi processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’art. 554bis cod. proc. pen., al sesto comma, prevede che ‘ al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero ‘.
La norma, per come lucidamente osservato da questa Corte (Sez. 5, n. 27298 del 01/07/2025, P., Rv. 288404), trova la sua ratio nella volontà del legislatore di evitare il rischio di istruttorie inutili, conseguenti a modifiche o regressioni in corso di dibattimento e copre sia le ipotesi di carenze attinenti alla descrizione del fatto (incluse le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza), sia le eventuali incongruenze attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, in tal modo facilitando l’accesso ai riti alternativi.
In questi termini, quindi, per l’effettivo svolgimento della sua funzione, è essenziale non solo la previa interlocuzione tra l’organo giudicante e la pubblica accusa (Sez. 5 n. 27298, cit.), in concreto pacificamente avvenuta, ma anche (e soprattutto) l ‘effettiva indicazione delle ragioni che hanno determinato la restituzione degli atti all’ufficio di Procura e, quindi, la specificazione delle
riscontrate incoerenze nella descrizione del fatto o nella sua qualificazione. Indicazione logicamente necessaria affinché il Pubblico Ministero possa correttamente orientare le sue future determinazioni processuali in coerenza con quanto ritenuto dal giudice, ma in concreto non offerta, nulla emergendo dal provvedimento impugnato, non potendosi ritenere, come prospettato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella sua requisitoria, che una concreta specificazione ci sia stata, seppur non riportata nel verbale riassuntivo, rappresentando tale evenienza una mera ipotesi priva di concreto riscontro processuale.
Ebbene l’impossibilità di comprendere quali siano i termini di una riformulazione del capo d’imputazione (logicamente derivante alla mancanza di una loro specificazione) ha determinato la conseguente impossibilità per il Pubblico Ministero di orientare le sue determinazioni secondo una linea di intervento precisa. E da ciò l’ inevitabile stasi processuale, non altrimenti evitabile, perché, a monte, impedisce di comprendere quale sia l’opzione che possa rispettare le prescrizioni imposte e caratterizzante la categoria dell’ abnormità invocata dal Pubblico Ministero (Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Treviso per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Treviso per l’ulteriore corso.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME