Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7650 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7650 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso il decreto del 14/07/2025 della Corte d’appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 14 luglio 2025, la Corte di appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da XXXXXXXXXXXXXXXX avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro dell’8 luglio 2024 applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni due.
Osservava che la documentazione prodotta dall’appellante non consentiva di evincere un apprezzabile fumus di fondatezza della dedotta incapacità processuale, cui far conseguire la sospensione del procedimento, in quanto l’unica certificazione depositata, costituita dal provvedimento di T.S.O. dell’11.3.2024, attestava uno stato di «agitazione psicomotoria in psicosi cronica delirante e in etilismo cronico», la certificazione e la prescrizione di farmaci del DSM dell’ASP di Cosenzadel 3.10.2024 non contenevano diagnosi e il provvedimento di riconoscimento di invalidità civile del 10.10.2024 attestava uno stato di handicap non meglio precisato, elementi non sufficienti a dimostrare il fumus dello stato di totale e irreversibile incapacità che potrebbe giustificare la perizia richiesta e che parrebbe, comunque, contrastante con l’attuale stato detentivo del ricorrente.
Osservava altresì che doveva ritenersi infondato il motivo di appello relativo alla indeterminatezza del provvedimento nell’individuazione dei luoghi frequentati dalle persone offese, rispetto ai quali Ł stato imposto al ricorrente il divieto di avvicinamento, trattandosi di luoghi individuati con sufficiente precisione attraverso il riferimento a luoghi correlati alle stabili esigenze abitative e di lavoro delle persone offese.
2.Avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione la difesa dell’odierno ricorrente articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con il primo motivo si lamenta che la Corte territoriale abbia del tutto omesso di motivare sulla richiesta di acquisizione della cartella clinica del detenuto presso la casa circondariale ove Ł ristretto nonchØ della cartella clinica presente presso l’Ospedale civile
Annunziata di Cosenza ove il ricorrente Ł stato ricoverato per il TSO, per verificare le attuali condizioni di salute, eventualmente anche mediante CTU. Si assume, inoltre, che la Corte, nel valutare insussistente il fumus della dedotta incapacità, abbia effettuato una valutazione tecnica di natura medico scientifica che può essere solo demandata ad una valutazione peritale.
Con il secondo motivo formulato ai sensi dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., lamenta che sia il giudice di primo grado, sia la Corte di appello abbiano omesso di individuare con precisione i luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese dai quali il ricorrente deve tenersi distante almeno 500 mt., in tal modo non conformando la misura applicata alle regole di esigibilità della condotta e di conoscibilità delle prescrizioni e violando i principi di adeguatezza e proporzionalità delle prescrizioni.
Conclude chiedendo l’annullamento del ricorso.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato, quanto al primo motivo, che la Corte, nel valutare gli elementi probatori in atti come insufficienti a fondare la richiesta di perizia, ha esplicitato in modo adeguato la ratio della decisione. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto di condividere quanto osservato nel provvedimento impugnato in ordine al fatto che i luoghi correlati alle stabili esigenze lavorative e abitative sono conosciuti o agevolmente conoscibili sicchØ non era ravvisabile la denunciata indeterminatezza del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2.Preliminarmente, deve osservarsi che pacifica Ł l’applicazione al procedimento di prevenzione di cui al d.gs. n. 159 del 2011, della disciplina codicistica relativa alla capacità dell’imputato di seguire in modo cosciente il processo.
Come affermato dalla Corte costituzionale, benchØ il procedimento di prevenzione sia caratterizzato da «profonde differenze» rispetto al processo penale, che consentono al legislatore un ampio spazio di diversificazione della disciplina (Corte Cost. n. 321 del 2004; n. 106 del 2015), tuttavia, «quando viene in gioco il bene supremo della libertà della persona, suscettibile di essere pesantemente inciso da una misura di prevenzione personale, neppure le spiccate peculiarità del procedimento di prevenzione consentono che esso sia sottratto al patrimonio comune delle garanzie normative essenziali, correlate alle diverse caratteristiche procedimentali (sentenze n. 306 del 1997, n. 77 del 1995, n. 160 del 1982 e n. 76 del 1970; ordinanza n. 7 del 1998), se del caso anche attraverso l’applicazione delle regole relative al processo penale (sentenza n. 53 del 1968; in seguito, sentenza n. 306 del 1997). ¨ quanto deve accadere, per l’applicazione della misura di prevenzione personale, tenuto conto che il bene sul quale essa opera ha «una propria e particolare rilevanza costituzionale» (sentenza n. 53 del 1968; in seguito, sentenza n. 306 del 1997). ¨ perciò necessario che l’esercizio del diritto di difesa, e di “autodifesa”, da parte del proposto sia «consapevole e attivo» (sentenza n. 39 del 2004), cosa che non potrebbe accadere se fosse possibile procedere nonostante lo stato di incapacità. In questo caso, adeguata, per quanto qui rileva, appare la disciplina recata dagli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen.» (Corte Cost. n. 208 del 2017).
3.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla parte appellante, anche in ottemperanza all’ordinanza emessa in corso di procedimento, non fornisse elementi sufficienti a ritenere sussistente un fumus della dedotta incapacità, sì da rendere necessario un approfondimento peritale, non evincendosi dal compendio documentale uno ‘stato di totale e irreversibile incapacità’, ritenuto contrastante
anche con l’attuale stato detentivo.
La decisione si presta ad una prima censura in quanto subordina l’espletamento di una perizia al fumus di ‘stato di totale e irreversibile incapacità’, mentre ciò che rileva ai fini della sospensione del procedimento Ł quello ‘stato mentale’ che impedisce la cosciente partecipazione al processo. La Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 2004 ha chiarito che «la garanzia costituzionale del diritto di difesa comporta la necessità che l’imputato sia in grado non solo di essere fisicamente presente, se lo ritiene, al processo, ma anche di partecipare in modo consapevole e attivo alla vicenda processuale, ovviamente con le modalità consentite dalla sua complessiva personalità, interloquendo con gli altri soggetti del processo medesimo, allo scopo di esercitare l’autodifesa, e di comunicare con il proprio difensore, quindi anche con la possibilità di esprimersi essendo percepito e compreso (cfr. sentenza n. 341 del 1999).» Come sottolineato dalla Corte costituzionale con la menzionata sentenza, « il sistema normativo Ł chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta che lo “stato mentale” dell’imputato ne impedisca la cosciente partecipazione al processo. Partecipazione che non può intendersi limitata alla consapevolezza dell’imputato circa ciò che accade intorno a lui, ma necessariamente comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa. Ciò significa che quando non solo una malattia definibile in senso clinico come psichica, ma anche qualunque altro stato di infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione) dell’imputato, in modo tale da impedirne una effettiva partecipazione – nel senso ampio che si Ł detto – al processo, questo non può svolgersi. Alla verifica di tale situazione Ł diretto l’accertamento peritale, sulle cui risultanze si esercita il controllo del giudice, ispirato ai principi ora enunciati.»
Questa Corte, conformemente, ha affermato che « fondamentale e indefettibile presupposto per l’instaurazione del rapporto processuale Ł che esso faccia capo ad un soggetto capace di partecipazione cosciente al processo, in grado di esercitare quella possibilità di autodifesa che Ł garanzia del ‘giusto processo’ presidiato dall’art. 24 della Costituzione» (Sez. 5, n. 48832 del 15/11/2023; Sez. 1 n. 1381 del 06/03/1995, Rv. 201279).
PerchØ sussista incapacità rilevante ai fini della sospensione del procedimento non Ł, quindi, richiesto uno ‘stato di totale e irreversibile incapacità’, bensì uno stato che, sia pure parzialmente e temporaneamente, privi l’imputato di quelle capacità necessarie ad esercitare l’autodifesa, e, quindi, di comprendere la contestazione, le opzioni processuali, le conseguenze delle stesse, di partecipare in modo attivo alla propria difesa, fornendo argomenti a utili alla propria posizione.
Ebbene, alla luce dei principi enunciati, la decisione si rivela assunta in violazione di legge in quanto presuppone un concetto di incapacità diverso da quello rilevante ai fini della sospensione del procedimento in base alla giurisprudenza di questa Corte.
4.Il ricorso risulta fondato anche sotto un ulteriore profilo. Come già in precedenza evidenziato, l’art. 70 cod. proc. pen. delinea un sistema che Ł volto a contemperare l’esigenza di accertamento della capacità dell’imputato, con quella di evitare inutili stasi e tecniche dilatorie e, a tal fine, stabilisce che il giudice debba disporre perizia, ‘se occorre’. La discrezionalità attribuita al giudice Ł, quindi, ‘vincolata’: egli potrà non disporre perizia qualora ritenga dimostrata la capacità processuale dell’imputato (Sez. 4, n. 13293 del 09/03/2023, Rv. 284560) oppure quando ritenga dimostrata ‘aliunde’ la sua incapacità (Sez. 6, n. 31662 del 26/02/2008, Rv. 241105), mentre non potrà esimersi dall’accertamento ove egli non disponga di argomenti positivi per affermare la capacità o per negarla. A fronte di un dubbio, ovvero del ‘fumus’ di incapacità, egli, quindi non può negare l’indagine peritale o
altro accertamento idoneo, se non fornendo idonea e convincente motivazione (Sez. 2, n. 33098 del19/04/2019, Rv. 276983). «Dunque, e conclusivamente, l’espressione «se occorre», contenuta nel primo comma dell’art. 70 cod. proc. pen., segnala la necessità di perizia tutte le volte in cui l’incapacità processuale non sia già dimostrata da altri elementi e, però, di tale incapacità sussista il fumus» (Sez. 5, n. 48832 del 15/11/2023, Rv. 285648).
5.Nel caso in esame, la Corte di appello di Catanzaro non ha motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto il proposto capace di seguire in modo cosciente e consapevole il processo, nell’accezione prima indicata, nØ ha ritenuto di avere motivi per ritenerlo certamente ‘incapace’, e, ciononostante, ha respinto sia la richiesta di perizia sia di acquisizione di ulteriore documentazione, non chiarendo, inoltre, le ragioni per le quali la certificazione che prospetta una sofferenza psichica «agitazione psicomotoria in psicosi cronica delirante e in etilismo cronico», non integri il fumus di incapacità che avrebbe potuto indurre ad un approfondimento istruttorio.
6.Alla luce delle motivazioni esposte, deve disporsi l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, affinchŁ, rispettoso dei principi esposti, proceda a nuovo esame. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del secondo.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Catanzaro
Così Ł deciso, 21/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.