Capacità Processuale Imputato: La Cassazione sul Valore della Perizia
La valutazione della capacità processuale dell’imputato rappresenta un momento cruciale nel procedimento penale, garantendo che l’accusato possa partecipare in modo consapevole al proprio giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che guidano questa valutazione, specialmente in presenza di una diagnosi di disabilità intellettiva, e ha chiarito i limiti del sindacato di legittimità su tale accertamento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il difensore lamentava un vizio di motivazione in merito alla decisione dei giudici di secondo grado di considerare l’imputato capace di partecipare coscientemente al processo. La questione era particolarmente complessa, in quanto la Corte di Appello si era trovata a decidere dopo un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione.
Il Contesto delle Perizie Mediche
La Corte territoriale aveva basato la propria decisione sulla perizia disposta in quella sede, la quale concludeva che l’imputato, sebbene affetto da una disabilità intellettiva di livello medio-lieve, era comunque in grado di partecipare al processo. Secondo il perito, l’imputato non presentava alterazioni dello stato di coscienza, né turbe della memoria, e comprendeva il contenuto delle accuse a suo carico.
Questa conclusione si poneva in contrasto con le valutazioni di altri due consulenti, le cui conclusioni erano state però ritenute non condivisibili dalla Corte. Nello specifico, la valutazione di un consulente era stata giudicata come limitata al momento contingente (“allo stato attuale”), mentre quella di un’altra consulente, pur concludendo per un’incapacità irreversibile, appariva contraddittoria poiché sosteneva al contempo che l’imputato fosse affetto da una disabilità di gravità solo lieve o moderata.
La Decisione della Corte di Cassazione e la capacità processuale dell’imputato
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo la Suprema Corte, le censure mosse dalla difesa erano manifestamente infondate e si limitavano a riproporre profili già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito. In sostanza, il ricorso non evidenziava un reale vizio logico-giuridico, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle fonti probatorie, in particolare delle perizie mediche, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione delle prove è di competenza esclusiva del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la correttezza logica e giuridica del ragionamento che ha condotto il giudice a una determinata conclusione, non di sostituire la propria valutazione a quella del tribunale o della corte d’appello.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva adempiuto al suo dovere, spiegando in modo chiaro, coerente e privo di vizi logici le ragioni per cui aveva deciso di aderire alle conclusioni del proprio perito, scartando quelle degli altri consulenti. La motivazione fornita è stata ritenuta esaustiva e immune da censure. Pertanto, il tentativo della difesa di rimettere in discussione tale scelta è stato qualificato come un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della vicenda.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce che la diagnosi di una disabilità intellettiva, anche se certificata, non comporta automaticamente l’incapacità dell’imputato di partecipare al processo. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, accertando in concreto se la patologia incida sulla capacità della persona di comprendere le accuse e di esercitare una difesa consapevole. Il giudice di merito, avvalendosi di periti, ha il potere di scegliere la tesi scientifica che ritiene più convincente, a condizione di motivare la sua scelta in modo logico e coerente. La Corte di Cassazione interviene solo se tale motivazione risulta manifestamente illogica, contraddittoria o giuridicamente errata, ma non per riesaminare le prove.
Una disabilità intellettiva lieve o moderata esclude automaticamente la capacità di un imputato di partecipare al processo?
No. Secondo l’ordinanza, un imputato affetto da disabilità intellettiva di livello medio-lieve può essere comunque ritenuto capace di partecipare al processo se non presenta alterazioni dello stato di coscienza, non ha turbe della memoria e comprende il contenuto delle imputazioni a suo carico.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le conclusioni di una perizia medica?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le fonti probatorie come una perizia. Il suo compito è verificare che il giudice di merito abbia motivato la sua decisione in modo logico e senza vizi giuridici, spiegando perché ha preferito una perizia rispetto ad altre.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6676 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in ordine alla capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo – sono inammissibili, in quanto, oltre a essere manifestamente infondate e a riproporre profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie.
Invero, in ordine alla capacità processuale del ricorrente, la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Quinta sezione di questa Corte, ritiene di aderire alle conclusioni del perito, dott. COGNOME, secondo cui il COGNOME è affetto da disabilità intellettiva o ritardo mentale di live lo medio-lieve, ma, ciò nonostante, è capace di partecipare al processo in quanto non presenta alterazioni dello stato di coscienza, non ha turbe della memoria e comprende il contenuto delle imputazioni nei suoi confronti. Di contro, la Corte considera non condivisibili le conclusioni a cui sono pervenuti il dott. NOME e la dott.ssa COGNOME (il primo perché ha formulato una valutazione sulla base delle circostanze esistenti in quel momento, confermato dall’utilizzo dell’espressione “allo stato attuale”, non escludendo, quindi, la possibilità di giungere in futuro a diverse conclusioni; la seconda, perché, pur pervenendo alla conclusione dell’incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare al processo, ha poi sostenuto che fosse affetto da disabilità intellettiva di gravità lieve o moderata).
Rilevato, quindi, che la Corte ben spiega, con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, per quali ragioni ritiene di aderire alle conclusioni del proprio perito e che di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.