Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RENDE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria con motivi nuovi;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, è manifestamente infondato alla luce dell’orientamento consolidato di questa corte secondo cui «in tema di accertamenti sulla capacità dell’imputato di partecipazione cosciente al processo, il giudice non è tenuto disporre perizia, perché può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti» (in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 13293 del 09/03/2023 Lauria 284560 – 01; Sez. 6, n. 31662 del 26/02/2008, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 241105-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 29906 dell’08/04/2008, Notaro, Rv. 240443-01, Sez. 5, n. 13088 del 07/12/2007, dep. 27/03/2008, P.G. in proc. RAGIONE_SOCIALE, Sez. 5, n. 46310 de 27/10/2004, COGNOME, Rv. 230420-01 e Sez. 2, n. 44624 dell’08/07/2004, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 230246-01);
che in definitiva, trattandosi di valutazione di fatto, non può esservi ingerenza da pa di questa Corte, se la motivazione, oltre che sussistente, è non contraddittoria e n manifestamente illogica;
che inoltre il motivo è inammissibile per genericità (non essendo minimamente spiegato come la asserita presenza di psicopatologia impedisca all’imputato la cosciente partecipazione al processo, pur in presenza di un difensore che lo assiste) e per carenza di deduzione della questione in appello, con conseguente cesura della catena devolutiva;
considerato che la produzione documentale effettuata con i motivi nuovi è inutiliter data, implicando una valutazione di fatto che appartiene alle esaurite fasi processuali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.