Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45242 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45242 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME nato a Nicosia il 14/07/1981, avverso la sentenza in data 23/01/2024 della Corte di appello di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, udito per l’imputato l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza in data 24 gennaio 2023 del Tribunale di Enna, ha ridotto la pena irrogata a NOME COGNOME per il reato dell’art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401 del 1989.
L’imputato lamenta, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge per nullità assoluta della sentenza di primo grado decisa dal giudice onorario di pace e subordinatamente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale
per contrasto dell’art. 11, comma 6, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 116 del 2017 con gl art. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non prevede, in caso di sua violazione, la nullità assoluta della sentenza; con il secondo, la violazione di legge per omessa rilevazione della prescrizione; con il terzo, la violazione di legge e il vizio motivazione per mancanza dei requisiti del reato; con il quarto, il vizio di motivazione perché il delitto avrebbe dovuto essere riqualificato in contravvenzione ai sensi dell’art. 4, comma 3, legge n. 401 del 1989.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il delitto dell’art. 4, commi 1 e 4-bis, fegge n. 401 del 1989 è stato commesso, secondo la contestazione, I’ll dicembre 2019, quando già l’art. 27, comma 6, legge 28 marzo 2019 n. 4, che aveva convertito il d.l. 28 gennaio 2019, aveva innalzato la pena della reclusione da tre a sei anni e della multa da 20.000 a 50.000 euro. Per effetto di tale modifica normativa, tale reato non rientrava più nell’elenco di quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen., per cui il processo no era a citazione diretta, perché avrebbe dovuto essere celebrata l’udienza preliminare.
Tale vizio procedurale, ai sensi dell’art. 550, comma 3, cod. proc. pen., si poteva rimuovere solo su eccezione di parte nel termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., eccezione che nel caso in esame non è stata proposta.
Il ricorrente ha fondatamente eccepito, invece, la nullità assoluta della sentenza di primo grado per difetto di capacità del giudice, perché il processo è stato deciso in primo grado da un giudice onorario di pace. Ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. b), punto 1, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, ai giudici onorari di pace non possono essere assegnati i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen. Né risultano soddisfatte nel caso in esame le condizioni previste dal successivo art. 13 che ammette l’utilizzo dei giudici onorari di pace, quando non ricorrano le condizioni previste dal precedente art. 11, nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale e in presenza di specifiche esigenze di servizio. E’ in atti il decreto in data 1° ottobre 2020 del Presidente di sezione del Tribunale di Enna che ha assegnato il fascicolo al giudice onorario di pace, senza alcun riferimento alla ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 13 dl.gs . n. 116 del 2017.
Questa Sezione ha già precisato, con le sentenze Sez. 6, n. 35857 del 10/09/2024, R., Rv. 286975 – 01, Sez. 4, n. 26805 del 29/05/2024, Cambio, Rv. 286678 – 01; Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112 – 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01 (che ha ritenuto tale nullità non rilevabile quando dedotta con i motivi aggiunti di un ricorso inammissibile); Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, G.G.T., Rv. 279942 – 01, che il divieto, non derogabile,
di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall’ 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, comma 1, lett. a cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado de procedimento, nullità che, per giunta, travolge tutti i reati giudicati, anche quell connessi estranei all’elenco dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35857 del 2024, cit.).
La Corte di appello di Caltanissetta ha citato il precedente di questa Sezione del 2023 per sottolineare che il divieto dell’art. 12 d.lgs. n. 117 del 2016 non è estensibile in via analogica ad altre ipotesi, quale quella in esame, della trattazione da parte del giudice onorario di pace di un procedimento in cui avrebbe dovuto essere celebrata l’udienza preliminare. La Corte di appello ha qualificato il vizio come attinente alla composizione del giudice e non alla capacità del giudice e così ha ritenuto la decadenza dell’eccezione. Per questa ragione, temendo l’adesione della Corte di cassazione a tale impostazione, il difensore ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale, ravvisando un’inammissibile disparità di trattamento tra la nullità della sentenza connessa alla partecipazione del giudice onorario di pace al collegio giudicante rispetto a quella della deliberazione della sentenza da parte del giudice onorario di pace in funzione monocratica.
La lettura delle norme proposta dalla Corte di appello di Caltanissetta non è condivisibile, perché sono stati indebitamente sovrapposti due piani, quello attinente alla capacità del giudice e quello attinente al rito, per cui si è riten prevalente il secondo allorché si è accertata la preclusione dell’eccezione di rito a proposito della celebrazione del processo con udienza preliminare o a citazione diretta ai sensi dell’art. 550, comma 3, cod. proc. pen. In realtà, al di là del rit vi è l’ulteriore e prioritario profilo dell’incapacità del giudice, cioè dell’impossib per un giudice onorario di pace di trattare determinati procedimenti.
Nel decreto legislativo citato, di riorganizzazione della magistratura onoraria, l’art. 11 riguarda l’assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali, l’art. 12 la destinazione dei giudici onorari di pac nei collegi civili e penali, l’art. 13 la destinazione in supplenza dei giudici onora di pace. La mancata osservanza dell’art. 11, che si riferisce ai procedimenti monocratici, e dell’art. 12, che si riferisce ai procedimenti collegiali, in assenza della ricorrenza dei presupposti in deroga dell’art. 13, è contenuta nell’art. 33 cod. proc. pen. Attiene, infatti, alla capacità del giudice la possibilità decidere o meno un determinato processo secondo le regole dell’ordinamento giudiziario. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello non vi è differenza tra il processo monocratico e quello collegiale, perché per il primo il divieto è contenuto
nell’art. 11, per il secondo nell’art. 12; per entrambi, può valere la deroga dell’utilizzazione del professionista in supplenza ai sensi dell’art. 13. In ogni caso, la sanzione, in caso di inosservanza dell’art. 33 cod. proc. pen., in conseguenza dell’attribuzione al giudice onorario di pace di un procedimento che non può trattare secondo il decreto legislativo 117 del 2016, in assenza dei presupposti che giustifichino il provvedimento di supplenza previsto dall’art. 13, è sempre quella della nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dall’art. 179, in relazione all’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Tale epilogo decisorio rende irrilevante la paventata questione di legittimità costituzionale e consente di ritenere assorbiti gli altri motivi di ricorso con alcun precisazioni in merito all’eccezione di prescrizione che non è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in assenza dei relativi presupposti. Secondo la prospettazione difensiva, siccome il reato contestato ha natura istantanea con effetti permanenti, allora la relativa consumazione risale al 2010, data di costituzione dell’Associazione ove venivano effettuate le scommesse. Il Collegio ritiene invece che, indipendentemente dalla natura del reato contestato, la consumazione del reato sia stata accertata nella data indicata nel capo d’imputazione, 11 dicembre 2019, allorché gli operanti hanno effettuato l’accesso alla struttura. Pertanto, al momento della presente decisione la prescrizione non si è maturata.
In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza del Tribunale di Enna è nulla con conseguente nullità della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta. E’ manifestamente infondato il secondo motivo, mentre devono ritenersi assorbiti i restanti. S’impone la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna, per l’ulteriore corso Così deciso, il 7 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente