Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5727 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5727 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/3/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/3/2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 19/10/2021 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato – con rito abbreviato – alla pena di due anni, due mesi, venti giorni di reclusione e 5.738,00 euro di multa.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. citato e 1-2, I. 2 dicembre 2016, n. 242; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna per la detenzione di “cannabis light” (ossia con principio attivo compreso tra 0,2% e 0,6%) con argomento evidentemente viziato; in particolare, sarebbe stata richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 2019, offrendone però un’interpretazione che di fatto la renderebbe un mero doppione dell’articolo 26 del d.P.R. n. 309 del 1990. In altri termini, se le coltivazioni promosse dalla I. n. 242/2016 fossero quelle già estranee ai divieti di coltivazione della canapa (così come previsto dal citato articolo 26), non si comprenderebbe quale necessità avrebbe spinto il legislatore a ribadire che le medesime non rientrano nell’ambito di applicazione del divieto. Ne deriverebbe, dunque, un’alternativa non altrimenti sanabile: o il legislatore ha inteso delineare un perimetro di liceità delle condotte aventi ad oggetto la “cannabis light” (come si ricaverebbe dall’art. 1, I. n. 242, e come sostiene il ricorrente), oppure lo stesso legislatore avrebbe errato sia nel duplicare il contenuto del citato art. 26, d.P.R. n. 309 del 1990, sia nell’indicare all’art. 1 della novella una AVV_NOTAIO eccezione all’applicazione del decreto citato. La tesi della difesa, peraltro, sarebbe supportata dal recentissimo decreto MIPAAF del 23 luglio 2020, che inserirebbe la cannabis sativa light tra le piante officinali, quindi ontologicamente esclusa da quelle stupefacenti. Quand’anche poi si volesse aderire alla lettura delle Sezioni Unite, la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe comunque viziata, in quanto mancherebbe qualunque accertamento cerca il concreto effetto drogante della sostanza sequestrata;
le stesse censure sono poi mosse con riguardo al profilo psicologico della condotta; come già indicato nell’atto d’appello, il ricorrente non sarebbe passibile di alcun rimprovero, avendo agito nella convinzione di operare all’interno del perimetro di legalità (anche per aver acquistato la sostanza tramite canali apparentemente legali). L’azione del COGNOME, dunque, sarebbe al più da scrivere ad un errore sulla legge diversa da quella penale, o comunque ad un errore sulla legge penale non punibile, perché derivato da ignoranza inevitabile. D’altronde, la stessa sentenza delle Sezioni Unite, sopra richiamata, ammetterebbe espressamente che le “asimmetrie interpretative possono sortire una ricaduta sull’elemento conoscitivo del dolo del soggetto agente”. Tale errore inescusabile, peraltro, sarebbe confermato dalla grande incertezza interpretativa sorta sulla materia e ribadita dal necessario intervento del Supremo Collegio; un “marasma” che, dunque, il ricorrente avrebbe incolpevolmente ignorato, senza che, peraltro,
si possano valorizzare gli indicatori riportati in sentenza a riprova di un supposto elemento soggettivo, evidentemente privi di ogni rilievo;
l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, unitamente al vizio di motivazione, sono poi contestati con riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, istituti dei quali ricorrerebbero evidenti i presupposti. Sarebbe viziata, infine, anche la mancata disapplicazione della recidiva, che la sentenza avrebbe confermato soltanto in ragione dei precedenti penali e senza alcuna verifica su come il reato in esame avrebbe influito – aggravandola – sulla pericolosità sociale del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo alla prima censura, il Collegio osserva che i Giudici del merito hanno fatto corretta applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/5/2019, PM/Castignani (Rv. 275956), con la quale – ponendo fine ad un contrasto interno alla Corte – è stato affermato il principio di diritto secondo cui la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all’art. 7 d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, I. n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.
4.1. Il Supremo Collegio, all’esito di un’ampia ricognizione della materia, ha infatti sostenuto, in sintesi, che:
la legge n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L.), coltivazione che beneficia dei contributi dell’Unione europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse;
si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione, ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti tassativamente indicati dall’art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 (esemplificando: dalla coltivazione della canapa di cui si tratta possono ricavarsi fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana). In realtà, dette coltivazioni sono già previste dall’art. 26, comma 2, T.U. stup., il quale già contiene la richiamata eccezione al divieto di coltivazione della canapa nel territorio nazionale. Come si è visto, la norma seleziona le piante la cui coltivazione è vietata, rinviando all’art. 14, comma 1,
lett. b), T.U. stup., che, nel dettare i criteri per la formazione delle tabelle, prevede un’eccezione per la «canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali». La coltivazione industriale di cannabís sativa L., promossa dalla legge 242 del 2016, rientra, cioè, tra le coltivazioni di canapa per la produzione di fibre o di altri usi industriali, diversi da quelli farmaceutici, per l quali non opera il divieto di coltivazione di cui all’art. 26, d.P.R. n. 309/1990-
5.1. Queste considerazioni, dunque, inducono di riflesso ad attribuire natura tassativa alle sette categorie di prodotti di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016, che possono essere ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis sativa L.: ciò perché si tratta di prodotti che derivano da una coltivazione che risulta consentita solo in via di eccezione, rispetto al AVV_NOTAIO divieto di coltivazione della cannabis, penalmente sanzionato. Rafforza il convincimento considerare che la stessa disposizione derogatoria, di cui all’art. 26, comma 2, cit., nel delimitare l’ambito applicativo della ricordata eccezione in cui si colloca l’intervento normativo del 2016, fa espresso riferimento alla finalità della coltivazione, che deve essere funzionale «esclusivamente» alla produzione di fibre o alla realizzazione di usi industriali, «diversi» da quelli relativi alla produzione di sostanze stupefacenti.
5.2. La commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra dunque il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all’art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016. L’art. 73, cit., incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa la richiamata nozione legale di sostanza stupefacente, che informa gli artt. 13 e 14 T.U. stup. Pertanto, impiegando il lessico corrente, deve rilevarsi che la cessione, la messa in vendita ovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti – diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge n. 242 del 2016 – derivati dalla coltivazione della cosiddetta cannabis light, integra gli estremi del reato ex art. 73, T.U. stup.
5.3. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento, dunque, ha condotto ad affermare che la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., che pure si caratterizza per il basso contenuto di THC, vale ad integrare il tipo legale individuato dalle norme incriminatrici.
5.4. Quanto precede, ovviamente, presuppone comunque l’accertamento della concreta offensività della condotta, nella verifica della reale efficacia drogante delle sostanze stupefacenti, oggetto di cessione. Ciò che occorre riscontrare, dunque, non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l’idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante (Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Mele, Rv. 265976; si veda anche: Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, COGNOME, Rv. 261160, ove si è osservato che il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore; e Sez. 6, n. 8393 del 22/01/2013, COGNOME, Rv. 25485701, ove si è affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante).
Anche con riguardo a quest’ultimo profilo, peraltro, la sentenza impugnata non risulta meritevole di censura. La Corte di appello ha evidenziato che il principio attivo della sostanza era pari a 0,6%, ed il quantitativo pari 1.460 grammi, così da concludere – con accertamento in fatto non censurabile in questa sede – che la
sostanza rinvenuta nella disponibilità del COGNOME era munita di efficacia drogante, tale da integrare il delitto contestato.
La pronuncia in esame, di seguito, risulta adeguatamente motivata anche con riferimento al profilo soggettivo del reato, negato dal ricorso in ragione di un presunto errore su legge diversa da quella pena o, comunque, di un errore sulla legge penale non punibile, in quanto dipendente da ignoranza inevitabile. Le considerazioni svolte quanto al “marasma normativo ed interpretativo” che avrebbe coinvolto la materia, così come il richiamo alle Sezioni Unite n. 30475 del 2019 (che pur avevano evidenziato che “le asimmetrie interpretative” potevano avere una ricaduta sul dolo dell’agente) risultano, infatti, evidentemente superate dalla considerazione che ogni incertezza in materia era stata eliminata proprio da quest’ultima decisione, e che le condotte qui a giudizio sono state commesse il 25/3/2021, ossia quasi due anni dopo.
6.1. A ciò si aggiunga, peraltro, che i Giudici di merito hanno anche valorizzato – nell’ottica della destinazione a terzi, e quindi della consapevolezza dell’illecito la disponibilità di strumentazione idonea al frazionamento in dosi della sostanza (come due bilancini di precisione), così come le modalità di occultamento di questa (in parte in nell’ingresso dell’abitazione, in parte in sacchi posti in un armadio della camera da letto, peraltro cosparsi di polvere di caffè all’evidente fine di sottrarle ai cani “antidroga”); così da confermare il dolo del reato, dunque, con motivazione solida e congrua.
Con riguardo, poi, all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, le sentenze di merito l’hanno negata ancora con argomento adeguato e non censurabile, in ragione delle (già citate) 337 dosi medie singole ricavabili dalla sostanza in sequestro, tali da rendere plausibile l’inserimento del Franchi in circuiti criminali più ampi, e delle tecniche di occultamento della stessa cannabis, espressione – complessivamente – di una condotta di non particolare lievità. Ne risulta assorbita ratione penae, dunque, ogni considerazione sulla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
In ordine, di seguito, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha sottolineato – in senso contrario, con motivazione rigorosa e logica che il COGNOME aveva tenuto un comportamento apparentemente collaborativo solo per “calcolo”, e che, in ogni caso, risultavano decisivi i molteplici precedenti penali, per reati anche eterogenei, oltre ad una misura di prevenzione.
Infine, quanto alla recidiva, la sentenza risulta ancora sostenuta da un argomento immeritevole di censura. La Corte di appello, infatti, non ha richiamato in AVV_NOTAIO i precedenti a carico del COGNOME, come contestato, ma ha sottolineato soltanto quelli per reati contro il patrimonio, peraltro commessi lungo molti anni; da questa premessa, è stata allora tratta la conclusione che la condotta qui in
esame “non sia isolata e occasionale ma, al contrario, abituale e far ritenere l’appellante tragga costante sostentamento dai propri profitti illeciti”.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannat pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente