Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25105 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25105 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ROMA il 28/08/1947 avverso l’ordinanza del 22/11/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letteistrn’ttte le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la conversione del ricorso in opposizione.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ha accolto la richiesta dell’Agenzia del Demanio Direzione Roma avente ad oggetto la cancellazione dell’ipoteca giudiziale a favore di NOME COGNOME contro NOME COGNOME COGNOME sull’immobile sito in INDIRIZZO Roma e di tutte le conseguenti formalità, con autorizzazione a procedere in tal senso al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, COGNOME deducendo abnormità dell’atto, per avere il G.i.p. disposto detta cancellazione al di fuori delle proprie attribuzioni, nonché violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per avere detto Giudice accolto una richiesta manifestamente infondata, e vizio di motivazione.
Rileva la difesa che, sebbene il suo assistito sia estraneo al rapporto tra l’Agenzia del Demanio, che agisce per conto dello Stato, titolare dell’immobile confiscato, e NOME COGNOME titolare del diritto di ipoteca giudiziale trascritta sul cespite, in ogni caso conserva un duplice interesse, in quanto, da un lato, la cancellazione dell’ipoteca è prodromica all’alienazione della porzione del cespite confiscato ai restanti comproprietari, evenienza che precluderebbe qualsiasi sua azione futura finalizzata alla revoca della confisca, e, dall’altro, la caducazione del titolo ipotecario espone COGNOME a rispondere nei confronti della creditrice ipotecaria col suo restante patrimonio.
Lamenta che tra le attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale non vi è la possibilità di disporre la cancellazione di un’ipoteca e che le uniche norme richiamate dall’ordinanza (artt. 45 d. Igs. n. 159 del 2011 e 104-bis disp. att. cod. proc. pen.) si limitano a disporre che i beni immobili confiscati sono acquisiti al patrimonio dello Stato a titolo originario, liberi da pesi e oneri, esulando eventuali controversie relative alla titolarità di diritti di garanzia sui be confiscati dalla competenza del suddetto giudice, che decide solo sulle domande di ammissione dei crediti dei terzi, privati e, non parte pubblica come l’Agenzia del Demanio, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Il difensore insiste, alla luce di tali censure, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
L’Avvocatura generale dello Stato presenta memoria, nell’interesse della sua assistita Agenzia del Demanio, concludendo per l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire e comunque per la sua infondatezza nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione dell’impugnante.
L’incidente di esecuzione in esame riguarda un bene confiscato, quindi appartenente allo Stato, mentre il ricorrente, NOME COGNOME è il precedente proprietario che ormai non ha più alcun diritto sul bene.
L’ordinanza in esame dà atto che: – lo Stato italiano è diventato proprietario nella misura del 50 % di vari immobili, tra cui l’immobile sopra indicato; – la relativa confisca era trascritta in data 10 marzo 2012; – con ordinanza del 17 gennaio 2023 il G.i.p. del Tribunale di Roma, nel confermare l’avvenuta devoluzione allo Stato dei beni, conferiva mandato alla Cancelleria per gli incombenti, investendo all’uopo l’Agenzia del Demanio per quanto riguarda i beni immobili; – con ricorso ai sensi dell’art. 281 decies cod. proc. pen. i comproprietari dei cespiti immobiliari evocavano in giudizio l’Agenzia del Demanio al fine di far accertare e dichiarare l’inesistenza e in ogni caso la prescrizione del credito vantato dall’amministrazione erariale a titolo di indennità di occupazione, relativamente ai beni confiscati sopra descritti; – nell’ambito del giudizio civile incardinato presso il Tribunale di Roma le parti addivenivano ad un accordo bonario, mediante alienazione diretta delle quote di proprietà dello Stato alla comproprietaria e compensazione delle reciproche pretese economiche; pertanto, la richiesta di cancellazione proveniente dall’Agenzia del Demanio risulta essere meritevole di accoglimento, non essendo la garanzia ipotecaria opponibile all’Erario in quanto trascritta successivamente al decreto di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen.; – ai sensi dell’art. 45 d. Igs. n. 159 del 2011 e 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., invero, i beni immobili sono acquisiti al patrimonio dello Stato a titolo originario, liberi da oneri e pesi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ipoteca è stata iscritta da un soggetto terzo successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro preventivo penale e, quindi, è inopponibile alle ragioni erariali, tanto da giustificare la richiesta di cancellazione delle formalità ipotecarie.
Del resto, lo stesso ricorrente, che non ha alcun titolo per avanzare pretese, nel ricorso giustifica il proprio interesse ad impugnare in prospettiva futura ed incerta e comunque tale da non poterlo giustificare.
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2. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene
equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186
del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025.