Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8241 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8241 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Molfetta il 16/11/1948;
avverso i decreti del Tribunale di Trani, in funzione di giudice del casellario ex art. 40 d.P.R. n. 313/2002, del 12/08/2024 e del 07/10/2024;
visti gli atti, i provvedimenti impugnati ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dei decreti impugnati.
RITENUTO IN FATTO
Con i decreti in epigrafe il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del casellario ex art. 40 d.P.R. n. 313/2002, ha dichiarato inammissibili le richieste avanzate – nell’interesse di NOME COGNOME per la cancellazione della sentenza di condanna n.1368/2020 emessa a suo carico dal Tribunale di Trani in data 19 ottobre 2020, sul presupposto che il relativo reato era stato dichiarato estinto per prescrizione con sentenza n.27256/2024 pronunciata dalla VITA Sezione della Corte di cassazione il giorno 7 giugno 2024.
1.1. In particolare, con il primo decreto l’istanza del condannato è stata dichiarata inammissibile, poiché la sopra indicata sentenza del Tribunale di Trani era divenuta irrevocabile il giorno 4 dicembre 2020 a seguito della pronuncia di inammissibilità dell’appello (per tardività) emessa dalla Corte di appello di Bari con ordinanza del 17 agosto 2023.
1.2. Con il secondo decreto il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., una nuova richiesta di NOME COGNOME ritenendola mera riproposizione di quella già dichiarata inammissibile in precedenza.
Avverso i predetti decreti NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per il loro annullamento.
2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione dell’art. 40 d.P.R. n.313/2002 e 666 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione con riferimento al decreto emesso in data 12 agosto 2024 ritenuto dal ricorrente abnorme in quanto esso ha dichiarato irrevocabile la sentenza del Tribunale di Trani del 19 ottobre 2020 nonostante la Corte di cassazione, con la sentenza sopra indicata, avesse dichiarato estinto per prescrizione il reato, con la conseguenza che la richiesta cancellazione della relativa annotazione dal Casellario Giudiziario doveva essere senz’altro accolta.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 40 d.P.R. 313/2002 e 666, comma 2, del codice di rito ed il vizio di motivazione, con riferimento al decreto emesso il 7 ottobre 2024, per avere il giudice del casellario erroneamente ritenuto la nuova richiesta come mera riproposizione della prima, mentre in realtà con essa erano state proposte questioni diverse e più approfondite, di talché tale domanda avrebbe dovuto essere decisa, in ogni caso, nel contraddittorio tra le parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Trani il 12 agosto 2024, in quanto proposto oltre il termine di quindici giorni di cui all’art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. decorrente dalla sua comunicazione; con riferimento all’impugnazione avverso il decreto pronunciato il giorno 7 ottobre 2024 il ricorso, invece, è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, il decreto del 7 ottobre 2024 deve essere annullato poiché la richiesta dell’odierno ricorrente conteneva elementi di novità rispetto a quella precedente (oggetto del decreto emesso il 12 agosto 2024) e non poteva, quindi, essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, del codice di rito. Con la nuova istanza, infatti, l’odierno ricorrente aveva dedotto specificamente che il reato per il quale era intervenuta la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani con sentenza n.1368/2020 del 19 ottobre 2020 (oggetto della domanda di cancellazione) era stato dichiarato estinto per prescrizione con la sopra indicata decisione della VITA Sezione di questa Corte; conseguentemente, la condanna sopra indicata non è divenuta irrevocabile come, invece, erroneamente indicato nel provvedimento impugnato.
In sostanza, l’annullamento senza rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione 011 -i DI GLYPH ° GLYPH 0,1 0111 , 1`4 4 “{ ha annullato l’ordinanza di inamMissibilità del gravame pronunciata dalla Corte di appello di Baru e con essa, naturalmente, anche la sentenza di condanna di primo grado.
Il decreto di inammissibilità pronunciato il 7 ottobre 2024 deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani, in funzione di giudice del casellario ex art. 40 d.P.R. n. 313/2,002, affinché – nel contraddittorio AL(. , riA r0 G GLYPH Ar5 tra le parti – tenga con er i GLYPH in ervenu a ec ra ona di estinzione del reato di cui alla sentenza oggetto della richiesta di cancellazione. Il ricorso avverso il decreto del 12 agosto 2024 va, invece, dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso avverso il decreto del 12.08.2024. Annulla il decreto del 7.10.2024 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025.