Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28027 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28027 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per quanto di sua competenza;
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RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 10 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato non luogo a provvedere sull’atto di opposizione proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento reso il 7 novembre 2023 con cui lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza rivolta da COGNOME al Tribunale di Roma, ex art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 303, avente ad oggetto l’eliminazione, ai sensi dell’art. 5-bis d.P.R. cit., dell’iscrizione dell’ordinanza di sospensione emessa, ex art. 420-quater cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 5 giugno 2018.
COGNOME, con l’istanza, aveva dedotto che, in ragione dell’avvenuto deposito, all’udienza del 12 settembre 2023, dell’elezione di domicilio da parte sua, il processo, già sospeso, aveva avuto prosecuzione, con conseguente differimento dello stesso all’udienza del 6 febbraio 2024.
Il Giudice per le indagini preliminari, esaminata l’istanza, aveva, con il suddetto rigetto, reso inaudita altera parte, osservato che il procedimento era ancora sospeso, giacché all’udienza del 12 settembre 2023 era stata disposta la rinnovazione della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del verbale di udienza, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché soltanto all’esito della conseguente verifica, ove positiva, sarebbe stato possibile revocare la sospensione.
Era seguita la proposizione di un atto di impugnazione definito opposizione da parte di COGNOME che aveva segnalato la competenza a provvedere sulla sua istanza del Tribunale ordinario di Roma ed evidenziato l’esigenza che fossero seguite le forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen. cori le corrispondenti garanzie giurisdizionali.
Il Giudice per le indagini preliminari, con il provvedimento indicato in principio, ha pronuncia un’ulteriore declaratoria di non luogo a provvedere osservando che, ove l’istante avesse inteso proporre richieste ad altro giudice, avrebbe dovuto direttamente orientarsi in tal senso, non richiedere la trasmissione degli atti.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento e adducendo un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 40 d.P.R. n. 313 del 2002, 666, 667 e 420-quater cod. proc. pen.
La difesa osserva che: l’istanza originaria era stata presentata ai sensi dell’art. 40 cit. e, secondo norma, era stata espressamente indirizzata al
Tribunale di Roma in composizione monocratica; pertanto, era a tale organo che essa andava trasmessa, non smistata erroneamente all’ufficio del Giudice per le indagini preliminari dell’adito Tribunale, Giudice che, a suo tempo, ossia il 5 giugno 2018, aveva emesso l’ordinanza di sospensione del processo, ex art. 420quater cod. proc. pen.; poi, il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente emesso il provvedimento senza il previo contraddittorio, come invece avrebbe dovuto fare, secondo il rito previsto dall’art. 666 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 40 cit.; quanto al merito, sussistevano le condizioni per la revoca dell’ordinanza di sospensione suindicata, essendo stata perfezionata, nelle more, la notifica nei suoi confronti ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; però, a seguito dell’opposizione proposta dal deducente ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il medesimo Giudice ha nuovamente omesso di instaurare il contraddittorio emettendo, sempre inaudita altera parte, il non luogo a provvedere che ha lasciato senza tutela l’istante.
Il Procuratore generale, premesso l’inquadramento delle funzioni del giudice del casellario ai sensi dell’art. 40 d.P.R. n. 313 del 2002, ha rilevato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma non era competente a provvedere sull’istanza, né avverso la medesima avrebbe dovuto proporsi opposizione, ma ricorso per cassazione, per cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La complessiva doglianza svolta dal ricorrente, all’esito della ricostruzione della vicenda processuale nei sensi che seguono, deve essere accolta, con le conseguenti statuizioni.
Come emerge dagli elementi già enucleati nella parte narrativa e come conferma la consultazione degli atti, consentita dalla natura processuale della questione sottoposta all’esame del Collegio, il difensore di NOME COGNOME aveva presentato al Tribunale di Roma l’istanza di cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale dell’ordinanza di sospensione del processo emessa il 5 giugno 2018, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., nei confronti del suo assistito.
A supporto dell’istanza si deduceva che il procedimento in relazione al quale l’ordinanza di sospensione era stata emessa era, poi, ripreso, essendo cessata l’irreperibilità di COGNOME e, di conseguenza, ne era stato disposto, per la prosecuzione, il rinvio all’udienza 6 febbraio 2024.
L’istanza, per la sua delibazione, era stata evidentemente considerata come prospettazione da vagliarsi in ambito endoprocedimentale e, pertanto, era stata trasmessa al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma titolare del procedimento di cognizione pendente a carico di COGNOME nell’ambito del quale era stata emessa l’ordinanza di sospensione.
Il Giudice per le indagini preliminari, senza compiere valutazioni sulla sua competenza a provvedere, aveva reso, inaudita altera parte, provvedimento di rigetto osservando che all’udienza del 12 settembre 2023 era stata disposta, nel procedimento, la rinnovazione della notificazione dell’avviso della fissazione dell’udienza preliminare e del verbale di udienza a COGNOME, ma non era ancora intervenuta la revoca della sospensione del procedimento stesso, la valutazione relativa alla quale sarebbe stata compiuta dopo l’acquisizione della prova dell’avvenuta nuova notificazione, come ora disposta.
Avverso questo provvedimento del 7.11.2023 COGNOME ha reagito depositando un atto impugNOMErio, definito di opposizione, in cui ha lamentato sia la carenza procedinnentale consistita nell’avere il giudice adito provveduto senza la previa istituzione del contraddittorio, sia l’erronea individuazione del giudice competente, che avrebbe dovuto essere il Tribunale di Roma in composizione monocratica.
È seguito, in data 10 novembre 2023, l’ulteriore provvedimento dello stesso Giudice per le indagini preliminari, che ha decretato non luogo a provvedere segnalando all’istante che, se. intendeva investire altro giudic:e, avrebbe dovuto farlo in via diretta, non con la richiesta di trasmissione degli atti.
3. Preso atto di questa consecutio, non può dubitarsi che l’originaria istanza prodotta nell’interesse di NOME COGNOME avesse introdotto il procedimento discipliNOME dall’art. 40 d.P.R. n. 303 del 2002, comma 1, al lume del quale, per quanto qui rileva, sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati Casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall’art. 666 cod. proc. pen., il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferi l’iscrizione o il certificato (v. anche Sez. 1, n. 6449 del 05/11/2015, dep. 2016, Conf. comp. in proc. Villa, Rv. 266363 – 01).
Dunque, essendo NOME a Roma COGNOME, la sua istanza avrebbe dovuto essere vagliata dal Tribunale monocratico di Roma e, prima di rendere un provvedimento di rigetto, il procedimento, nel rispetto delle scansioni stabilite dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe dovuto contemplare l’istituzione del contraddittorio.
Deve prendersi atto che, da un lato, quanto alla competenza in questione,
essa ha natura funzionale e inderogabile, con la conseguenza che l’eventuale incompetenza può essere rilevata, anche di ufficio, nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016, Ferri, Rv. 269550 – 01), e che, dall’altro, quanto al rito, il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e di carattere assolut rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939 – 01, in fattispecie relativa a omessa fissazione di udienza camerale a seguito della richiesta di eliminazione di una iscrizione nel casellario giudiziale avvenuta in violazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002).
Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 7 novembre 2023 era, pertanto, viziato sia per il primo che per il secondo profilo.
Sennonché, sempre nell’alveo del procedimento regolato dall’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., quel provvedimento andava impugNOME con ricorso per cassazione, laddove COGNOME, pur depositando un atto avente natura impugNOMEria in cui aveva individuato i vizi del provvedimento, aveva definito il suo atto come opposizione, chiedendo comunque allo stesso giudice del provvedimento di caducarlo.
Il Giudice adito – in luogo della rilevazione della non deducibilità delle questioni svolte dalla difesa con atto di opposizione, per essere il suo primo provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione, di guisa che occorreva qualificare in tal senso l’atto impugNOMErio, con trasmissione degli atti al giudice competenze, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – ha emesso un provvedimento di non luogo a provvedere, poi impugNOME in questa sede.
L’acclarata assoggettabilità del provvedimento in data 7 novembre 2023 al solo ricorso per cassazione fa emergere il rilievo che il nuovo provvedimento reso dal Giudice per le indagini preliminari il 10 novembre 2023 nel medesimo procedimento è stato reso senza che sussistesse il potere giudiziale di riesaminare l’atto precedente: pertanto, questo secondo provvedimento, essendo stato impugNOME in questa sede, deve essere ineludibilmente annullato senza rinvio.
Indi, una volta qualificato correttamente l’atto impugNOMErio definito di opposizione quale ricorso per cassazione, esso va accolto per le ragioni già emerse.
Come si è visto, una volta acquisita l’istanza di eliminazione di una iscrizione dal casellario giudiziale proposta dall’interessato, erroneamente essa – fondata o
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meno che fosse – è stata decisa dal Giudice per le indagini preliminari titolare del procedimento a cui l’iscrizione accedeva, invece che dal Tribunale monocratico individuato dall’art. 40 cit.; inoltre, il procedimento seguito, senza la previ istituzione del contraddittorio senza che sussistessero i presupposti per l’emissione del provvedimento de plano, ha concretato un’ulteriore invalidità fondatamente denunciata dal ricorrente.
Sussiste, quindi, la necessità di annullare anche il provvedimento del 7 novembre 2023.
Essendo stata rilevata anche la carenza di competenza del giudice che lo ha emesso, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, con contestuale trasmissione degli atti al giudice competente, ossia al Tribunale di Roma in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 40 cit.
Questo giudice esiterà l’istanza proposta da COGNOME nell’osservanza delle regole procedimentali di cui all’art. 666 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Ve.N
Annulla senzalil provvedimento impugNOME e, qualificato l’atto di opposizione avverso il provvedimento del 07/11/2023 come ricorso per cessazione, annulla senza rinvio il predetto provvedimento del 07/11/2023, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in composizione monocratica per l’esame dell’istanza proposta da COGNOME NOMENOME
Così deciso il 10 aprile 2024
Il ConKglierq estensore
Il Presidente