Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/se r ntte le conclusioni del PG N · L-ci -i’ t lert n (.4) D0 1,tig yt C.0,c4o
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 27 novembre 2023 il GIP del Tribunale di Roma – quale giudice della esecuzione – ha respinto le domande introdotte da COGNOME NOME in tema di esecutività del titolo (sentenza del 15 dicembre 2019 Trib. Tivoli) e restituzione in termini.
1.1 Nel giudizio che ha dato luogo al titolo esecutivo il COGNOME era stato presente alla prima udienza (tenutasi in data 5 dicembre 2017); successivamente era mutata la persona fisica del giudice ed il COGNOME era stato indicato nei verbali come «non comparso» . Il giudice dell’esecuzione ritiene che tale sequenza non abbia determinato alcun vizio del titolo, non dovendosi rinnovare (in caso di mutata composizione del giudice) la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio dibattimentale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce nullità della ordinanza, erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione.
2.1 Secondo la prospettazione difensiva il mutamento della persona fisica del giudice avrebbe dovuto portare ad una ‘rivalutazione’ della condizione partecipativa dell’imputato, ben potendosi rinnovare la fase delle questioni preliminari e della regolare costituzione delle parti. Il vizio avrebbe determinato una formazione del giudicato invalida e solo apparente.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Le condizioni di regolare instaurazione del contraddittorio (ai sensi dell’art. 484 cod.proc.pen.) vanno verificate alla prima udienza dibattimentale, indicata nel decreto di citazione, e non vi è dubbio che l’attuale ricorrente fosse – in tale momento – comparso.
La disposizione di cui all’art. 477 comma 3 cod.proc.pen. – secondo cui in caso di prosecuzione del dibattimento gli avvisi sono dati oralmente e sostituiscono le citazioni per coloro che sono comparsi – va letta nel senso che la presenza iniziale dell’imputato (salva l’ipotesi di un posteriore impedimento a comparire debitamente comunicato) facoltizza, con le suddette modalità orali, la
prosecuzione del dibattimento anche in ipotesi di allontanamento dell’imputato dall’aula di udienza o mancata presentazione alle udienze successive. Ciò perché ad essere rilevanterin chiave di effettività del contraddittorio – è la conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato, dimostrata dalla sua presenza fisica iniziale.
3.2 Ciò posto, come è stato già affermato in precedenti decisioni di questa Corte, il rinvio da una udienza dibattimentale ad una udienza successiva resta valido ed efficace anche nella ipotesi in cui l’udienza posteriore venga tenuta – per qualsiasi ragione – da un magistrato diverso del medesimo ufficio giudiziario (come affermato in particolare da Sez.II n. 5996 del 22.1.2008, rv 239503 : invero il principio, sancito dall’art. 525 c.p.o. cit., esige unicamente, a pena di nullità assoluta, che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma questo non implica di per sè, ne’ alcuna norma lo prevede, che la mutazione della persona fisica del giudicante e la conseguente rinnovazione del dibattimento sia notificata all’imputato assente o contumace ovvero al suo difensore; ed è appena il caso di aggiungere che il mutamento della persona del giudice, in relazione alla esigenze di ripartizione interna a ciascun ufficio giudiziario degli affari e della relativa decisione, rileva esclusivamente sotto il profilo tabellare e non comporta alcun mutamento del giudice, inteso come organo giudiziario avanti al quale l’imputato è chiamato).
3.3 Nel caso del COGNOME, pertanto, l’attività processuale svolta in sede di cognizione – al di là di ogni altra considerazione circa le ricadute di un eventuale vizio in sede esecutiva – non presenta alcuna irregolarità, così come affermato nella decisione impugnata, posto che solo nella ipotesi di rinnovazione della citazione (che non risulta disposta) si sarebbe posta la necessità di una ‘nuova’ verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
NOME–
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Così deciso in data 11 aprile 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente