Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24941 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANZIO il 31/10/1977
avverso la sentenza del 25/10/2024 della Corte d’appello di Roma udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 25 ottobre 2024 la Corte di appello di Roma, in rito ordinario, ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Velletri il 21 dicembre 2022, di NOME COGNOME alla pena di 9 mesi di arresto ed euro 2.000 di multa per il reato dell’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 6 febbraio 2020.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione dell’art. 179 cod. proc. pen. perchØ la citazione dell’imputato per il giudizio di appello Ł avvenuta mediante notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo aver cercato invano l’imputato al domicilio dichiarato, dove non Ł stato trovato per un cambio del numero civico deciso dall’amministrazione comunale di Nettuno (dal n. 23 la casa dell’imputato Ł divenuta il n. 36 della stessa INDIRIZZO Spoleto); la Corte di appello ha respinto l’eccezione in quanto ha ritenuto non provato il cambiamento di numero civico prima della data della notifica e perchØ ha ritenuto fosse onere dell’interessato comunicare la variazione, in contrasto con le risultanze di fatto e con quanto stabilito sul punto dalla corte di legittimità.
La difesa dell’imputato ha chiesto la trattazione del giudizio mediante discussione orale; la richiesta Ł stata accolta ex art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Successivamente, il 19 maggio 2025, il difensore ha fatto pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, che Ł stata respinta con separata
ordinanza dettata a verbale di udienza.
Nell’udienza di discussione del ricorso, con requisitoria orale il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nessuno Ł stato presente per la difesa dell’imputato.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Il giudice di appello ha respinto l’eccezione, sia in fatto perchØ ha ritenuto non provato il cambiamento di numero civico prima della data della notifica, sia in diritto perchŁ ha sostenuto fosse onere dell’interessato comunicare la variazione.
1.1. Sulla motivazione in fatto, il ricorso deduce che era stata data la prova dell’avvenuto cambiamento di numero civico, ma l’argomento Ł infondato, perchØ, dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che il difensore aveva prodotto nel giudizio di appello una propria comunicazione inviata al Comune di Nettuno in cui affermava di aver saputo dal suo assistito del cambiamento di numero civico e chiedeva di sapere da quando esso fosse stato effettuato, comunicazione, però, non seguita da alcuna risposta da parte dell’ente pubblico, talchŁ la rilevanza del cambiamento di numero civico con la decisione sulla notifica oggetto dell’eccezione della difesa dell’imputato Ł rimasta nel giudizio una mera ipotesi sfornita di documenti che la possano riscontrare.
NØ induce a diversa conclusione la comunicazione del Comune di Nettuno, che pure si rinviene in atti, in cui l’ente locale mette a conoscenza dei cittadini lo stato della procedura di appalto pubblico per la modifica della numerazione dei civici delle strade comunali, della sua esecuzione e dei pagamenti effettuati per esso, perchØ essa nulla dice sulle date in cui sarebbero avvenuti i cambiamenti di numero civico, che anzi alla lettura della comunicazione sembrerebbero essere in ampio ritardo rispetto ai tempi originari programmati.
La certificazione anagrafica della residenza del ricorrente in INDIRIZZO, pure esistente agli atti, Ł, sua volta, non decisiva, dà atto della residenza attuale del ricorrente, ma non dice da quando lo stesso sarebbe residente lì nØ da quando sarebbe avvenuto il cambio di numerazione.
Il ricorso sul punto Ł, pertanto, infondato.
1.2. Sulla motivazione in diritto, il ricorso deduce, invece, che, al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato, non era onere dell’interessato comunicare all’autorità giudiziaria la intervenuta variazione del numero civico del domicilio dichiarato ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen.
Anche questo argomento Ł infondato.
Nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono due diversi orientamenti sull’interpretazione del sistema dell’art. 161 cod. proc. pen., ed, in particolare, sull’esistenza o meno di un obbligo di comunicazione della variazione della strada, o del numero civico, del domicilio dichiarato o eletto.
1.2.1. Secondo un primo indirizzo interpretativo, l’obbligo di comunicazione di qualunque modificazione del domicilio dichiarato o eletto ricorre anche quando la variazione dipenda da un cambiamento della numerazione civica ad opera dell’amministrazione comunale, dato che l’ufficiale giudiziario non ha il potere nŁ il dovere di procedere ad un ulteriore accertamento (Sez. 2, n. 27547
del 25/03/2009, COGNOME Rv. 244663; conformi Sez. 3, n. 43435 del 17/09/2014, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 24014 del 11/04/2012, COGNOME, n.m.).
1.2.2. Secondo un secondo indirizzo interpretativo, invece, il soggetto che abbia eletto domicilio ex art. 161, comma primo, cod. proc. pen. non Ł tenuto a comunicare la variazione che derivi non dal suo volontario trasferimento, ma dal mutamento della toponomastica stradale deciso dalla P.A. (Sez. 3, Sentenza n. 11150 del 07/12/2011, COGNOME, Rv. 252439; Sez. 3, Sentenza n. 12687 del 11/12/2018, COGNOME Rv. 275477),
1.2.3. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento del primo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di comunicazione di qualunque modificazione del domicilio dichiarato o eletto di cui all’art. 161, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., ricorre anche quando la variazione dipenda da un cambiamento della toponomastica o della numerazione civica ad opera dell’amministrazione comunale.
In questo senso depone la circostanza che, se muta la numerazione, la dichiarazione di domicilio, che implica la possibilità di reperire il soggetto ad un dato indirizzo, diventa, per sua natura, inidonea a garantire lo scopo di far pervenire l’atto al destinatario.
Si consideri, infatti, che, per ricevere una notifica in un luogo, Ł necessario che vi sia una evidenza della presenza della persona destinataria, atteso che la procedura per la notificazione di un atto processuale, sia che venga effettuata nelle forme della l. 20 novembre 1982, n. 890, sia che segua le regole dell’art. 157 cod. proc. pen., abbisogna di un luogo in cui lasciare, o affiggere, un avviso di deposito dell’atto; nel caso in cui tale evidenza della presenza del destinatario non vi sia, il domicilio sarà, per i suoi limiti intrinseci, inidoneo a garantire il ricevimento della notifica. Il cambiamento di numero civico Ł, pertanto, un caso che comporta la inidoneità della dichiarazione o elezione per fatti sopravvenuti.
D’altronde, nella norma dell’art. 161, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., non Ł scritto che l’obbligo di comunicazione dei cambiamenti del domicilio dichiarato ricorre soltanto quando essi dipendano da una causa imputabile al dichiarante.
Ed, infatti, la efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio, agli effetti di cui all’art. 161, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., cessa soltanto ‘quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non Ł stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto’, perchØ in tal caso ‘si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159’, e nella omessa comunicazione del cambiamento di numerazione non può rinvenirsi certo un caso di forza maggiore, dato che si tratta di condotta che si può pretendere da una persona e che non comporta un particolare sforzo nel porla in essere.
L’imposizione all’indagato/imputato dell’obbligo di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato quando ricorre un cambio di toponomastica Ł anche, poi, una applicazione del dovere di lealtà processuale (su cui v., da ultimo, Sez. 2, n. 4407 del 18/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275069 – 01; Sez. 2, n. 52215 del 28/10/2016, COGNOME, Rv. 268513 – 01), che grava su tutti gli attori del processo, atteso che il cambiamento della numerazione civica Ł, di regola, noto, anzitutto, al diretto interessato, e solo eventualmente all’ufficiale giudiziario.
1.3. Ne consegue che la sentenza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 28/05/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME