Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46611 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
DOMENICO FIORDALISI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTEODORISIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila ha ammesso NOME COGNOME alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter , comma 1 lett. c), ord. pen. per tutta la durata RAGIONE_SOCIALE pena da espiare in relazione al provvedimento di cumulo RAGIONE_SOCIALE Procura di RAGIONE_SOCIALE del 18/12/2023. Ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, per il tramite del suo difensore, AVV_NOTAIO, che con un unico motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 178, 179 e 181 cod. proc. pen.
Lamenta in particolare che il tribunale di sorveglianza non aveva provveduto a notificare il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio allo stesso AVV_NOTAIO, nonostante fosse stato trasmesso agli indirizzi istituzionali a mezzo pec l’atto di nomina in suo favore. Il difensore deduce in particolare che in data 22/04/2024 la RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla COGNOME il provvedimento di cumulo di pene rubricato al n. 110NUMERO_DOCUMENTO22 SIEP; in data 26/04/2024 AVV_NOTAIO aveva inoltrato istanza di misura alternativa alla detenzione a mezzo pec regolarmente ricevuta; infine, in data 27/07/2024 la COGNOME aveva ricevuto la notifica dell’ordinanza qui impugnata.
La ricorrente chiede pertanto dichiararsi la nullità di tale ordinanza, disponendo il rinvio ad altra sezione del Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso. Deduce che al
momento RAGIONE_SOCIALE nomina dell’AVV_NOTAIO quale difensore di fiducia nel procedimento di sorveglianza, la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza, datato 05/02/2024, era già stata effettuata al precedente difensore oltrechØ all’interessata in data 06/02/2024.
La nomina dell’avvocato COGNOME Ł intervenuta il 26/04/2024, dunque in data successiva alla notifica, sicchØ il Tribunale di Sorveglianza non era tenuto a rinnovare un adempimento già perfezionatosi.
Il procedimento relativo alla pena determinata con cumulo iscritto al n. 110NUMERO_DOCUMENTO SIEP, numero identificativo che viene riportato in tutti gli atti pertinenti all’istanza si Ł concluso con l’ordinanza impugnata a seguito RAGIONE_SOCIALE riunione di due istanze di misura alternativa, la prima presentata dal difensore di fiducia AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO in data 17/01/2024 e la seconda presentata dal nuovo difensore fiduciario AVV_NOTAIO; entrambe le istanze hanno ad oggetto la medesima pena individuata.
In seno al medesimo procedimento, Ł intervenuta l’istanza a firma dell’AVV_NOTAIO con allegata nomina, quando il procedimento innanzi al Tribunale di Sorveglianza era già incardinato con la notifica dell’avviso di fissazione udienza occorsa il 6.2.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
2. L’esame degli atti, necessitato per la qualità dell’eccezione formulata (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione Ł anche giudice del fatto e che, quindi, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo , opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l’osservanza RAGIONE_SOCIALE legge processuale, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092), ha consentito di acclarare che il procedimento aveva avuto inizio con l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio dinanzi al Tribunale di sorveglianza de L’Aquila in data 05/02/2024, quando la ricorrente COGNOME era difesa dall’AVV_NOTAIO; a questo difensore era stato notificato il decreto e l’udienza era stata fissata il 14/05/2024.
Frattanto il 26/04/2024 era intervenuta la nomina con revoca di ogni altro difensore dell’AVV_NOTAIO, che aveva depositato altra istanza relativa allo stesso provvedimento di cumulo.
L’avvenuta esecuzione RAGIONE_SOCIALE notifica del decreto di fissazione dell’udienza aveva esaurito gli adempimenti ai quali doveva assolvere l’autorità giudiziaria e la successiva sostituzione del difensore di fiducia non comportava l’obbligo di eseguire un ulteriore avviso.
NØ rilevava il fatto che era stata avanzata un’ulteriore istanza, che comunque era stata depositato nello stesso fascicolo nell’ambito del medesimo procedimento per il quale era stata fissata l’udienza e in quel contraddittorio sarebbe stata discussa unitamente a quella avanzata precedentemente.
All’udienza del 14/05/2024 la ricorrente non era presente. Il verbale indicava ancora come difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO, che era assente e sostituito da un difensore d’ufficio, e su richiesta del Procuratore Generale era stato disposto il rinvio al 09/07/2024 per la trasmissione delle relazioni.
Di questo rinvio non doveva essere dato avviso alle parti, che dovevano intendersi presenti.
Sul tema in giurisprudenza (seppur per altra tipologia di procedimento) si Ł affermato che «la parte che nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l’onere di informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo, sicchØ il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decreto di fissazione dell’udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullità, in quanto
determinato da negligenza del nominante» (Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280340 – 01).
L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 12/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME