Cambio Avvocato e Interrogatorio: Quando la Difesa è Garantita?
La nomina di un nuovo legale a ridosso di un atto cruciale come l’interrogatorio di garanzia può generare incertezze sulla validità della procedura. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 10943/2024) affronta proprio il tema del cambio avvocato, chiarendo un principio fondamentale sulla continuità dell’assistenza legale e sulla tutela del diritto di difesa.
La vicenda analizzata riguarda un indagato, destinatario di una misura cautelare di divieto di avvicinamento, che si trovava a dover affrontare l’interrogatorio di garanzia il giorno dopo aver nominato un nuovo difensore di fiducia, a seguito della rinuncia del precedente. La richiesta di rinvio per concedere al nuovo legale un termine a difesa veniva rigettata. È legittima questa decisione? L’interrogatorio è valido?
La Vicenda Processuale: Una Nomina a Ridosso dell’Atto
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Bari che applicava a un indagato una misura cautelare per i reati di tentata estorsione e lesioni personali. A seguito della rinuncia al mandato da parte del suo primo difensore, l’indagato nominava un nuovo legale di fiducia nel primo pomeriggio del 30 marzo, meno di 24 ore prima dell’interrogatorio di garanzia, fissato per le 9:30 del 31 marzo.
Il nuovo difensore chiedeva al Giudice per le Indagini Preliminari un rinvio per poter studiare gli atti e preparare un’adeguata difesa. L’istanza, tuttavia, veniva respinta. L’interrogatorio si svolgeva regolarmente con la presenza di un sostituto del nuovo difensore. L’indagato, ritenendo leso il suo diritto di difesa, impugnava il provvedimento, sostenendo che il mancato rinvio avesse reso inefficace la misura cautelare.
Il Ricorso in Cassazione e la questione del cambio avvocato
Il ricorrente ha portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge, in particolare dell’art. 108 del codice di procedura penale. La tesi difensiva sosteneva che il rigetto dell’istanza di rinvio fosse illegittimo, poiché il nuovo difensore non aveva avuto il tempo materiale per prepararsi (il cosiddetto ‘termine a difesa’), compromettendo così l’effettività dell’assistenza legale in un momento cruciale del procedimento.
Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto concedere il differimento, invalidando di fatto l’interrogatorio e, di conseguenza, rendendo inefficace la misura cautelare applicata.
La Decisione della Suprema Corte: La Continuità della Difesa
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato e cogliendo l’occasione per ribadire un principio di diritto consolidato. La Corte ha chiarito che la rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l’imputato è assistito da un nuovo difensore e, soprattutto, solo dopo che sia decorso l’eventuale termine a difesa concesso a quest’ultimo.
Questo significa che l’avvocato rinunciante ha il dovere di continuare a garantire l’assistenza difensiva fino a quando il passaggio di consegne non sia pienamente effettivo. Questo meccanismo serve a evitare vuoti di tutela che potrebbero pregiudicare i diritti dell’indagato.
Le Motivazioni
Applicando questo principio al caso specifico, la Suprema Corte ha spiegato che non si è verificata alcuna violazione di legge o nullità. Anche se il giudice avesse concesso il termine a difesa al nuovo legale, l’indagato non sarebbe rimasto privo di assistenza. Al contrario, avrebbe dovuto essere assistito durante l’interrogatorio proprio dal difensore rinunciante, il quale, essendo già a conoscenza della vicenda processuale, era obbligato per legge ad assicurare la tutela delle prerogative del suo ex cliente fino al subentro effettivo del collega.
La decisione di non concedere il rinvio rientra nel potere discrezionale del giudice e, in questo contesto, non ha causato alcun ‘vulnus’ (lesione) al diritto di difesa. L’assistenza legale era comunque garantita dalla presenza, obbligatoria per legge, del difensore precedente. Pertanto, il cambio avvocato, pur avvenendo in un momento delicato, non ha inficiato la validità dell’interrogatorio di garanzia.
Le Conclusioni
La sentenza n. 10943/2024 rafforza un importante baluardo a tutela della continuità difensiva. Stabilisce che il sistema processuale prevede un meccanismo di salvaguardia per cui la rinuncia di un difensore non lascia mai l’indagato scoperto. L’obbligo del legale rinunciante di proseguire nell’assistenza neutralizza i rischi derivanti da un cambio avvocato improvviso. Per gli indagati e i loro difensori, ciò significa che la richiesta di un termine a difesa a seguito di una nuova nomina non è un diritto automatico e il suo diniego non comporta, di per sé, la nullità degli atti successivi, a condizione che la continuità dell’assistenza legale sia assicurata.
Se nomino un nuovo avvocato il giorno prima dell’interrogatorio di garanzia, ho diritto a un rinvio?
No, non automaticamente. La sentenza chiarisce che il giudice ha un potere discrezionale nel concedere il rinvio. Il rigetto della richiesta non costituisce una violazione di legge, poiché la continuità della difesa è garantita dal precedente avvocato.
L’avvocato che rinuncia al mandato può smettere subito di assistermi?
No. Secondo la Corte, l’avvocato che rinuncia al mandato è tenuto a garantire l’assistenza difensiva fino a quando non sia decorso l’eventuale termine a difesa concesso al nuovo difensore. La sua rinuncia ha effetto solo da quel momento in poi.
Un interrogatorio svolto senza concedere il termine a difesa al nuovo avvocato è nullo?
No. La sentenza stabilisce che non si configura alcuna nullità dell’interrogatorio, in quanto l’indagato, anche se fosse stato concesso il termine a difesa al nuovo legale, avrebbe dovuto comunque essere assistito dal difensore rinunciante, che ha il dovere di assicurare la tutela delle sue prerogative.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10943 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA‘ avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO generale depositata dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari ha rigettato l’appello del ricorrente avverso l’ordinanza con la quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in relazione alla contestazione di tentata estorsione e lesioni personali nei confronti di NOME COGNOME, inefficacia causata dal mancato tempestivo espletamento dell’interrogatorio di garanzia.
Il Tribunale ha ritenuto che la misura cautelare non avesse perso efficacia in quanto l’interrogatorio di garanzia del ricorrente era stato regolarmente effettuato alla presenza di un sostituto del difensore di fiducia del ricorrente, ritenendo legittimo il rigetto dal parte del Giudice per le indagini preliminari dell’istanza di differimento dell’incombente anche tenuto conto che le ragioni di essa non risultavano adeguatamente supportate.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto illeclittimo il rigetto da parte del Giudice per le indagini preliminari dell’istanza di differimento dell’interrogatorio di garanzia del ricorrente, che aveva nominato il proprio difensore di fiducia, a seguito di rinuncia al mandato di altro difensore, solo il pomeriggio precedente (alle ore 14.52 del 30 marzo 2023) rispetto al giorno dell’interrogatorio, fissato per il 31 marzo 2023 alle ore 9.30, peraltro a fronte della possibilità che il suo espletamento potesse postergarsi fino all’8 aprile successivo, stante che l’ordinanza era stata eseguita il 29 marzo, valendo quanto previsto dall’art. 294, comma 1-bis cod. proc. pen. in relazione alla misura coercitiva non detentiva applicata.
Il ricorrente ritiene sia stato violato l’art. 108 cod. proc. pen. applicabile anche alla disciplina dell’interrogatorio di garanzia.
CONSIDERATO INI DIRITTO
Il ricorso, proposto per un motivo infondato, va rigettato.
Il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo il quale, la rinuncia o l revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l’imputato sia assistito da un nuovo difensore (di fiducia o d’ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l’assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato. (In motivazione, la Corte ha precisato
che il termine a difesa è finalizzato ad assicurare una difesa piena ed effettiva, sicché nessun “vulnus” può discendere dal fatto che la parte – nelle more della decorrenza del termine – sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale) (Sez. 6, Sentenza n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093.
Applicando tale regola al caso in esame e al di là della discrezionale decisione del giudice di non concedere alla difesa, pur potendolo, il differimento dell’interrogatorio, non si rinviene alcuna violazione di legge o nullità dell’interrogatorio, in quanto l’indagato, nel caso in cui fosse stato concesso il termine a difesa al nuovo difensore di fiducia, avrebbe dovuto essere assistito dal difensore rinunciante, obbligato ad assicurare la tutela delle prerogative dell’indagato.
Nel che, il rigetto del ricorso con superamento di ogni diversa considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata.
Segue la condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.12.2023.
Il
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