Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48308 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48308 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento a carico di
NOME nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa il 17 maggio 2023 dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 3 maggio 2023, con cui è stata dichiarata cessata l’efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, cui si trovava sottoposto NOME, per decorrenza del termine massimo di fase.
2.Avverso detta pronunzia propone ricorso il Pubblico Ministero deducendo:
2.1 violazione degli artt. 14 cod.pen., 297 comma 1, 333 e 172 cod. proc.pen..
Il ricorrente premette che NOME COGNOME aveva presentato istanza di scarcerazione per decorrenza del termine massimo di fase, facendo rilevare che la misura cautelare della custodia in carcere, pur essendo stata applicata il 16 Marzo 2023, doveva essere
retrodatata alla data di arresto in flagranza dell’imputato, avvenuto il 3 novembre 2022. Il Pubblico ministero appellante, pur convenendo sulla individuazione del dies a quo alla data del 3 novembre 2022, eccepiva che il termine di fase dovesse ritenersi scaduto alle 00:00 del 3 maggio 2023, e cioè nel giorno del mese corrispondente a quello in cui aveva avuto inizio lo stato di custodia cautelare; sosteneva che in quella data aveva già proposto domanda di giudizio immediato, il cui tempestivo accoglimento avrebbe determinato il passaggio ad altra fase processuale, con decorrenza di un nuovo termine. Il GIP con ordinanza respingeva tale tesi e dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare; il Tribunale di Caltanissetta sezione per il riesame dichiarava infondato l’appello proposto dal Pubblico ministero averso detto provvedimento, condividendo l’orientamento fatto proprio dal GIP secondo cui, ai fini del calcolo del termine di custodia cautelare il dies ad quem si individua nel giorno precedente a quello corrispondente del mese di inizio.
Osserva tuttavia il ricorrente che questo ragionamento finisce per applicare criteri tipici del calcolo a giorni a termini che invece soggiacciono a diversi criteri di computo poiché sono termini a mesi, sicché non deve calcolarsi il numero dei giorni che compone il mese e il termine va a scadere nel giorno del mese corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale. Tale principio è stato esplicitamente confermato dalla Cassazione civile, quando ha statuito che nel computo dei termini processuali mensili o annuali il sistema di calcolo si basa sul nome del mese e non sul numero effettivo di giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. I ricorrente osserva che questo concetto è presente anche nella giurisprudenza penale e chiede pertanto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
La censura si appunta sulle modalità di calcolo dei termini a mesi, ma è evidente che per la corretta soluzione della questione risulta imprescindibile la individuazione del dies a quo nei termini di decorrenza della misura cautelare custodiale.
Nella giurisprudenza di legittimità sussisteva in passato un orientamento secondo cui il giorno di inizio della custodia non andasse calcolato, in quanto ai termini di durata massima della custodia cautelare fissati dall’art. 303 cod. proc. pen. si applica la regola generale dell’art. 14 cod. pen., secondo cui nel computo non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza. In quanto stabiliti a mesi e ad anni, infatti, occorre riferimento al calendario comune, sicché essi scadono nel giorno del mese o dell’anno corrispondente a quello del suo inizio. (Sez. 6, Sentenza n. 2838 del 06/07/1995 Cc. (dep. 29/09/1995) Rv. 203082 – 01)
Tale modalità di calcolo è stata confermata anche in tempi più recenti laddove si è affermato che in tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen., il computo deve essere eseguito secondo i principi generali stabiliti dall’art.
14 cod. pen. e 172, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù dei quali nel computo non è compreso il dies a quo. Ne deriva che, nel caso di termine ad anno, il termine scade nel giorno corrispondente a quello dell’anno in cui è iniziato il decorso. (Sez. 5, Sentenza n. 38635 del 09/07/2003 Cc. (dep. 13/10/2003 ) Rv. 227298 – 01)
Il collegio ritiene, tuttavia, preferibile, anche nel rispetto del principio del favor rei e in ragione della afflittività della custodia cautelare, condividere l’orientamento ormai maggioritario secondo cui ai fini del computo dei termini di custodia cautelare si deve calcolare il giorno d’inizio della stessa, ai sensi del primo comma dell’art. 297 cod, proc. pen., che anche per il termine di durata massima della custodia cautelare deroga alla previsione generale del quarto comma dell’art. 172 stesso codice, sicché il termine a mesi deve ritenersi scaduto il giorno immediatamente precedente quello corrispondente al giorno d’inizio. (in questi termini, tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 22035 del 2012; Sez. 5, n. 14317 del 10/02/2010, COGNOME, Rv. 246710; Sez. 5, n. 47979 del 21/10/2008, COGNOME, Rv. 242943; Sez. 5, n. 30821 del 05/07/2002, COGNOME, Rv. 222078; Sez. 2, n. 49296 del 03/12/2004, COGNOME, Rv. 23056; n. 24693 del 04/05/2001, COGNOME, Rv. 219411; Sez. 5, n. 637 del 01/02/2000, COGNOME, Rv. 215979; Sez. 5, n. 4561 del 07/07/1998; Chourga, Rv. 211831; Sez. 4, n. 1125 del 08/04/1998, Salih, Rv. 210619).
E’ vero che il tribunale nel suo provvedimento si sofferma a individuare il dies a quo, che non era oggetto di doglianza, e non argomenta in modo specifico su quanto dedotto dal pubblico ministero appellante in ordine ai criteri di computo del termine a mesi, che comporterebbe il riferimento al nome del mese e non al numero di giorni in esso ricompreso, in forza dell’art. 14 cod.pen. secondo cui, quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ma occorre considerare che il mese, iniziando con il primo dei suoi giorni, termina con l’ultimo, non certamente con il primo giorno del mese successivo. Allora non si comprende perché, dovendosi calcolare il mese non dal suo primo giorno, ma da uno intermedio, e dovendosi nel calcolo tenere presente il primo giorno di decorrenza, il mese in questo caso debba essere più lungo di un giorno e ritenersi scadente il giorno corrispondente del mese successivo.
2.Alla stregua di queste considerazioni si impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
NOME COGNOME