Calcolo Residuo Pena: La Cassazione Annulla un Decreto per Errore di Computo
Il calcolo residuo pena è un’operazione fondamentale nel diritto dell’esecuzione penale, poiché da esso dipende l’accesso a importanti benefici e misure alternative alla detenzione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza un principio cruciale: nel determinare la pena ancora da espiare, il giudice deve tenere conto di tutti i provvedimenti successivi alla condanna che ne hanno modificato la durata. Un errore in questo computo può portare a decisioni ingiuste, come quella analizzata nel caso di specie.
I Fatti di Causa: Istanza Rigettata per un Errato Calcolo Residuo Pena
Una detenuta presentava istanza di ammissione provvisoria all’affidamento in prova al servizio sociale. Il Magistrato di sorveglianza, tuttavia, la dichiarava inammissibile, ritenendo che la pena residua da scontare fosse superiore al limite di quattro anni previsto dalla legge per accedere a tale misura.
La difesa della condannata ha immediatamente proposto ricorso in Cassazione, evidenziando un palese errore nel calcolo effettuato dal giudice. Quest’ultimo aveva basato la sua decisione su una data di fine pena (28/02/2032) ormai superata. Infatti, non aveva considerato una serie di eventi successivi che avevano significativamente ridotto la pena effettiva da scontare:
1. La concessione della liberazione anticipata per il periodo di detenzione già sofferto.
2. L’applicazione dell’istituto della continuazione tra più reati, che aveva portato a una rideterminazione della pena complessiva da parte del giudice dell’esecuzione.
3. L’emissione di un nuovo ordine di esecuzione da parte della Procura competente, che fissava la nuova data di fine pena al 02/01/2028.
Considerando la nuova e corretta data di scadenza, il residuo di pena risultava inferiore a quattro anni, rendendo l’istanza pienamente ammissibile.
La Decisione della Cassazione: il calcolo residuo pena deve essere aggiornato
La Corte di Cassazione, accogliendo le tesi difensive e le conclusioni conformi del Procuratore Generale, ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il Magistrato di sorveglianza ha commesso un errore nel basare la propria valutazione di ammissibilità su un dato obsoleto e non corretto.
Di conseguenza, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti allo stesso Magistrato di sorveglianza per un nuovo esame dell’istanza. Questa volta, la valutazione dovrà essere condotta sulla base del corretto computo della pena residua, tenendo conto di tutti i provvedimenti modificativi intervenuti.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e ineccepibile. Il decreto impugnato è stato annullato perché fondato su un presupposto fattuale errato: il calcolo della pena residua. La difesa ha fornito la documentazione probatoria che attestava come la data di fine pena originaria (28/02/2032), derivante da una condanna complessiva a nove anni, sette mesi e tre giorni, fosse stata superata.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la ricorrente aveva dimostrato in modo inequivocabile di aver beneficiato della liberazione anticipata e, soprattutto, di un’ordinanza del Tribunale che, applicando la continuazione, aveva rideterminato la pena totale in sei anni e due mesi. Questo aveva portato la Procura a ricalcolare il tutto, fissando il nuovo termine di espiazione al 02/01/2028. L’erroneo computo della pena residua, essendo l’elemento fondante del decreto di inammissibilità, ne ha imposto inevitabilmente l’annullamento.
Le conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale: le decisioni che incidono sulla libertà personale devono basarsi su dati di fatto corretti e aggiornati. Il calcolo residuo pena non è un mero esercizio aritmetico, ma un’operazione che deve riflettere fedelmente il percorso esecutivo del condannato. Ignorare provvedimenti come la liberazione anticipata o la rideterminazione della pena per continuazione significa violare la legge e negare ingiustamente l’accesso a percorsi di reinserimento sociale previsti dall’ordinamento. La pronuncia serve da monito per gli uffici giudiziari, richiamandoli alla massima diligenza nella verifica della posizione giuridica di ogni detenuto prima di emettere provvedimenti decisori.
Perché l’istanza di affidamento in prova è stata inizialmente dichiarata inammissibile?
L’istanza è stata dichiarata inammissibile perché il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto, sulla base di un calcolo errato, che il residuo di pena da scontare fosse superiore al limite di quattro anni previsto dalla legge per accedere alla misura.
Quali elementi non sono stati considerati nel calcolo del residuo pena?
Il Magistrato non ha tenuto conto di provvedimenti successivi alla condanna, ovvero la concessione della liberazione anticipata, l’applicazione dell’istituto della continuazione che ha ridotto la pena complessiva, e il conseguente nuovo ordine di esecuzione con una data di fine pena anticipata.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di inammissibilità e ha rinviato il caso al Magistrato di sorveglianza, ordinando di riesaminare l’istanza sulla base del corretto calcolo del residuo pena, che risulta inferiore alla soglia di quattro anni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 320 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POPOLI il 21/07/1985 avverso l’ordinanza del 04/09/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 4 settembre 2024, il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di ammissione provvisoria ad affidamento alla prova al servizio sociale, avanzata da NOME COGNOME ritenendo che il fine pena risultasse superiore a quattro anni. Il provvedimento veniva ratificato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza in data 16/09/2024.
Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 47 ord. pen., in quanto il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto che il fine pena relativo alla posizione della detenuta fosse alla data del 28/02/2032, mentre non aveva tenuto conto delle vicende successive alla condanna, e in particolare la liberazione anticipata già concessa, l’applicazione dell’istituto della continuazione e il nuovo calcolo di residuo pena emesso dalla Procura di Pescara in data 28/02/2024, a seguito dell’ordinanza ex art. 81 cod. pen. adottata dal giudice dell’esecuzione. Il nuovo fine pena così rideterminato e del quale il Magistrato di sorveglianza non ha tenuto conto Ł stabilito alla data del 02/01/2028.
Pertanto il residuo di pena da espiare Ł inferiore a quattro anni e l’istanza non poteva essere dichiarata inammissibile.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
La difesa della condannata ha allegato al proprio ricorso tutta la documentazione che attesta come il fine pena preso a parametro nel decreto impugnato ai fini della valutazione di ammissibilità dell’istanza (28/02/2032) non sia corretto perchØ calcolato con esclusivo riferimento alla misura delle originarie condanne da espiare per complessivi anni nove, mesi sette e giorni tre di reclusione (ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in data 09/02/2023.
La ricorrente ha dimostrato che le era stata concessa, in relazione al periodo di presofferta detenzione, la liberazione anticipata, che le era stato applicato l’istituto della continuazione (con ordinanza del Tribunale di Pescara in data 07/12/2023, che rideterminava la pena complessiva in anni sei e mesi due di reclusione) e che in seguito a tali provvedimenti era stato riformulato il calcolo di residuo pena dalla Procura di Pescara in data 28/02/2024, determinando la scadenza di pena alla data del 02/01/2028.
L’erroneo computo della pena residua, posto alla base del decreto di inammissibilità, ne impone pertanto l’annullamento.
Va, pertanto, accolto il ricorso ed annullato il decreto impugnato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere perchØ rivaluti l’istanza alla luce del corretto computo della pena da espiare.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così Ł deciso, 29/11/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME