Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24580 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a BRA il 24/04/1955
avverso l’ordinanza del 17/01/2025 del TRIBUNALE di ROVIGO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ impugnata l’ordinanza del 17 gennaio 2025, con la quale il Tribunale di Rovigo, quale Giudice dell’esecuzione -in sede di rinvio conseguente all’annullamento pronunciato con sentenza della Corte di cassazione, sezione prima, n. 45556/2024 – ha accolto l’istanza della difesa di NOME COGNOME detenuto in espiazione della pena residua, indicata in anni 3 mesi 9 giorni 19 nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 21 dicembre 2023, per l’effetto,
rideterminando la pena residua complessiva ancora da espiare alla data del 17 gennaio 2025 in anni uno mesi tre e giorni undici di reclusione (oltre al pagamento della pena pecuniaria), con scadenza della pena individuata al 29/04/2026. L’accoglimento del ricorso è stato motivato rilevando che il provvedimento di esecuzione del P.M. non aveva tenuto conto della liberazione anticipata, pari a 285 giorni, concessa, su periodi di carcerazione fungibili, ex art. 657 comma 4, cod. proc. pen., in relazione al primo dei titoli di condanna cumulato.
Il ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica è affidato a un unico motivo, con il quale è denunciata violazione di legge in relazione agli artt. 623 – 627 co. 3 – 656 -657- 663 cod. proc. pen., art. 54 Ordinamento penitenziario, 73 – 78 cod. pen.
Posto che la Suprema Corte, con la sentenza n. 4556 del 2024, ha rimesso al giudice del rinvio la verifica della effettiva detrazione, dalla pena finale, della liberazione anticipata concessa sul primo dei titoli di condanna cumulati, sostiene il ricorrente che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha replicato il medesimo errore già censurato dalla sentenza rescindente, giacchè la liberazione anticipata (pari a 285 giorni) sarebbe stata già correttamente, nell’intero, conteggiata e detratta rispetto al primo dei titoli cumulati, sicchè, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, come formato dal Procuratore della Repubblica, sarebbe corretto, e non emendabile, errata risultando, piuttosto, l’ordinanza impugnata, nella parte in cui determina il fine pena al 28 aprile 2026 anziché al 13 febbraio 2027 (come indicato nel provvedimento del P.M.), per avere erroneamente conteggiato la liberazione anticipata, già scalata dal cumulo in relazione alla pena originaria stabilita per il primo titolo costituito dalla sentenza del GUP di Rovigo.
Ha depositato memoria difensiva il difensore del condannato, con la quale, ritenuto che ‘ la determinazione finale del fine pena al 28.4.2026, anziché al 13.2.2027 come sostenuto dalla Procura, deriva da un computo puntuale e corretto della pena effettivamente residua, scomputando i periodi presofferti in vinculis e il periodo di liberazione anticipata in modo unitario e non reiterato ‘, conclude per il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo, quale giudice dell’esecuzione.
2.Con ordinanza del 2/11/2023 il Tribunale di Rovigo riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze:
Sentenza n. 1180/2015 del G.U.P. del Tribunale di Rovigo.
Sentenza n. 10/2022 della Corte di appello di Venezia
3.Con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, il Pubblico Ministero rideterminava la pena residua da espiare in anni 3 mesi nove e giorni 11 di reclusione oltre a euro 4200,00 di multa, scomputando a titolo di pre-sofferto il tempo trascorso in vinculis dal condannato, ovvero:
-Dal 31/10/2014 al 19/5/2017 ( pari ad anni 2 mesi 6 giorni 19) in relazione alla condanna sub 2);
-Dal 3.5.2023 al 21.12.2023 ( pari e mesi 7 giorni 18) per i reati giudicati dalla Corte di appello di Venezia.
4.In seguito all’incidente di esecuzione promosso dall’imputato – che si doleva dell’erroneità del calcolo effettuato dal P.M., per avere mancato di scomputare i periodi di detenzione non trascorsi in vinculis, per i quali aveva beneficiato della liberazione anticipata (sia speciale che ordinaria), per complessivi giorni 285, riconosciutagli in relazione alla condanna emessa dal G.U.P. di Torino (sub. 1) il Tribunale di Rovigo accoglieva l’istanza avanzata dal COGNOME e detraeva dalla pena espianda anche i 285 giorni di liberazione anticipata già fruiti dal condannato, rideterminando il termine finale della pena al 3 maggio 2026.
5.Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica -censurando la violazione di legge nella quale era incorso il Tribunale, per avere computato i periodi di liberazione anticipata, non conteggiabile in favore del condannato in quanto già goduto – era accolto dalla prima sezione penale di questa Corte, la quale ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Rovigo precisando che:
-in materia di esecuzione di pene concorrenti, ciascun periodo di detenzione sofferto prima della formazione del cumulo, deve essere imputato unitariamente al cumulo stesso, se riferito, come nella specie, a reati commessi precedentemente alla carcerazione di che trattasi;
-i periodi di carcerazione già patiti devono essere sottratti considerandoli unitariamente, deducendo, una sola volta, da ultimo, l’intero periodo corrispondente ai giorni di liberazione anticipato nel completo ottenuti. La liberazione anticipata concessa sul pre-sofferto fungibile deve essere, cioè, scalata, come ultima operazione, dalla pena unica complessiva.
5.1. Ha, quindi, disposto il rinvio chiedendo al Tribunale di Rovigo la verifica dell’effettiva detrazione dalla pena finale della liberazione anticipata concessa sul primo dei titoli di condanna cumulati, potendo confermare la propria decisione solo in seguito all’accertamento che, dalla pena finale, non sia stata computata tale detrazione.
6.Ciò posto, si osserva che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Rovigo, richiamati i principi espressi dalla sentenza rescindente n. 4556 del 2024 della Corte di Cassazione, ha evidenziato come, nella determinazione della pena operata dalla Procura della Repubblica, erano stati detratti solo i periodi trascorsi in vinculis , e ha rilevato come l’espiato e il sofferto in custodia cautelare per taluni reati compresi nel cumulo, nonché quanto dedotto per liberazione anticipata (stante la parificazione operata dall’art. 54 ordinamento penitenziario), dovessero essere detratti dalla pena determinata dopo il cumulo giuridico ai sensi dell’art. 78 cod. pen., pervenendo alla determinazione della pena residua complessiva nei termini sopraindicati.
Ora, la affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata che, nel provvedimento del P.M., sarebbero stati scalati solo i periodi trascorsi in vinculis , induce il dubbio in merito all’operazione effettuata con riguardo al periodo di pena per il quale il condannato ha beneficiato della liberazione anticipata, se esso sia stato – o meno – effettivamente detratto – in quanto equivalente a pena espiata – in sede di determinazione della pena residua da espiare.
7.1. Tanto più che il condannato, nella memoria difensiva depositata, ha rappresentato che il P.M. avrebbe correttamente effettuato il calcolo, che ha riportato nei termini di seguito indicati:
«Questi, pacificamente, sono i fattori della operazione:
pena finale: anni 6, mesi 4.
presofferto custodiale Sentenza di Torino (31.10.2014 – 19.5.2017): anni 2, mesi 6, e giorni 19;
liberazione anticipata concessa per il titolo torinese: giorni 285 (pari a mesi 9, giorni 15)
presofferto custodiale Sentenza di Rovigo (3.5.2023 – 2.11.2023): mesi 6.
Il Tribunale di Rovigo ha correttamente operato dapprima questa sottrazione:
pena finale anni 6 mesi 4, detratto pre-sofferto custodiale torinese di anni 2 mesi 6 giorni 19: residuo prima della liberazione anticipata anni 3 mesi 9
giorni 11; da tale pena il Tribunale di Rovigo ha detratto, per la prima ed unica volta, la liberazione anticipata già concessa dalla AG di Torino di mesi 9 giorni 15: residuo pena dopo la applicazione della liberazione anticipata anni 2 mesi 11 giorni 26.
Su tale residuo ha, definitivamente, scalato quanto all’epoca presofferto relativamente al titolo rodigino (mesi 6 dal giorno in cui il signor NOME COGNOME si è costituito in carcere e sino al momento dell’avvio di questo subprocedimento esecutivo), pervenendo al residuo finale da scontare di anni 2 mesi 11 giorni 26 mesi 6 anni 2 mesi 5 giorni 26»
7.2. Dunque, stando a quanto riferisce il difensore del condannato, la detrazione dei 285 giorni per la liberazione anticipata sarebbe avvenuta una sola volta, con conseguente correttezza dell’ordinanza impugnata.
7.3. Nondimeno, nel provvedimento impugnato, non è riportato con chiarezza e precisione il calcolo di cui si è tenuto conto, il quale, anzi, come si è già osservato, sembra avere considerato solo i periodi trascorsi in vinculis. E, come premesso, il P.M. ricorrente ha evidenziato come, nel provvedimento di cumulo del 21.12.2023, la Procura avesse già tenuto conto della liberazione anticipata (giorni 150 e giorni 135), scalata dal cumulo in relazione alla pena originaria del primo titolo per cui era stata concessa, non potendosi, pertanto, applicare, una seconda volta, la detrazione per la liberazione anticipata dopo il cumulo giuridico.
In sintesi, non emergono, nel provvedimento impugnato, gli elementi posti a fondamento della verifica del se, e in che termini, il periodo di 285 giorni di liberazione anticipata – detratti dal Giudice dell’esecuzione dopo la formazione del cumulo -, relativo al primo titolo, fosse stato effettivamente detratto dalla pena finale.
L’aporia rinvenibile nel provvedimento impugnato riposa nell’avere mancato di fornire una chiara replica alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, non emergendo dal provvedimento di cumulo impugnato se non fosse stato già scalato dal cumulo il periodo di liberazione anticipata. Tale vizio argomentativo dovrà essere sanato dal Giudice del rinvio, che chiarirà se, nel provvedimento di cumulo impugnato, non fosse stato già detratto, dalla pena espianda, come calcolata dal Pubblico Ministero, il periodo di liberazione anticipata pre-sofferto dal ricorrente, pari a 285 giorni.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma, 06 maggio 2025