Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29226 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29226 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONZA il 01/06/1966
avverso la sentenza del 16/04/2024 del TRIBUNALE di LUCCA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza e dell’avv.to NOME COGNOME difensore dell’imputato, che ha concluso chiedendo l’assoluzione dell’imputato
RITENUTO IN FATTO
1, Con sentenza del 16/4/2024, il Tribunale di Lucca ha assolto NOME NOME dal reato di cui all’art. 30 comma 1, lett. g) legge 11 febbraio 1992, n. 157, per aver, senza essere autorizzato alla caccia di selezione al capriolo, abbattuto un esemplare di tale animale, ritenendo la particola tenuità del fatto. Il Tribunale ha ritenuto che l’imputato, il giorno 18/1/2023, si fosse reso responsabile del reato in quanto, benché titolare di un “attestato di idoneità per
‘cacciatore di selezione al capriolo” e del tesserino venatorio, aveva proceduto ad abbattere un esemplare maschio di capriolo senza la necessaria autorizzazione, essendo stato quel giorno autorizzato alla sola caccia al cinghiale.
Avverso la sentenza è stato proposto appello dal difensore con cui si deduce che COGNOME era autorizzato alla caccia al capriolo e che l’abbattimento era avvenuto in un periodo in cui si poteva effettuare il prelievo per tale specie, per cui la mancata “prenotazione” per la caccia al capriolo accertata costituiva un illecito amministrativo ai sensi dell’art. 58 comma 1 lett. o) della Legge Regione Toscana n. 3 del 12/1/1994 e non il reato ritenuto.
Con ordinanza in data 4/3/2005 la Corte di appello di Firenze, rilevato che il reato contestato è punito con la sola pena dell’ammenda, ha disposto la conversione dell’impugnazione in ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione è infondata.
Prevede l’art. 57 comma 1 della legge Regione Toscana n. 3 del 12/1/1994 : “Le infrazioni alla presente legge previste dall’ art. 30 della L. n. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo”.
Prevede poi l’art. 58: “Salvo quanto previsto dall’ articolo 57, comma 1, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:.., o) sanzione amministrativa da euro 1.030,00 a euro 6.180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nelle leggi e nei regolamenti regionali”.
L’inequivoco dato letterale, quindi, rivela che l’illecito amministrativo è configurabile ove il fatto non sia previsto dalla legge come reato.
1.2 La legge n. 157 del 1992, all’art. 30, lettera g) prevede la condanna all’ammenda per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l’abbattimento.
L’art. 18 I. 157/1992, ancora, nel testo vigente all’epoca dei fatti, al comma 1, prevedeva che “Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:… c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: … capriolo (Capreolus capreolus);…”.
Prevedeva poi il comma 2: “I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle
diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. L’autorizzàzione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 10 agosto nel rispetto dell’arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi”.
1.3 Va anche ricordato il comma 5 dell’art. 11 quaterdecies del d.l. 30/9/2005 che recita: ” Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istitu regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie Cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157″.
Cosi precisata la disciplina di riferimento, va osservato che COGNOME è imputato per aver abbattuto un esemplare di capriolo il 18 gennaio 2023, quindi in un periodo in cui non era permessa la caccia generalizzata a tale specie, regolata dal comma 1 dell’art. 18 I. 157/92, ma operava il piano di abbattimento selettivo predisposto dalla Regione Toscana.
Questa Corte, in una vicenda del tutto simile a quella in esame, ha precisato che : ” la caccia di selezione non postula né comporta un periodo di caccia generalizzata, rispondendo invece ad altri criteri e ad altre finalità, che prevedono piani di abbattimento ed in genere un’attività di programmazione per tenere inalterato un determinato ambiente naturale” (Sez. 3, n. 11250 del 19/12/2019, (dep. 2020),Cilotti).
Tale affermazione trova immediato riscontro nel DPGR 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della legge regionale n.3 del 12/1/1994” che disciplina l’attuazione dei piani “di ,prelievo” relativi agli ungulati e impone per l’abbattimento tutta una serie di adempimenti e requisiti volti ad assicurare che gli abbattimenti avvengano in conformità con la programmazione regionale.
Il mancato rispetto di tale disciplina, quindi, non rappresenta una mera irregolarità afferente ai tempi o ai modi di abbattimento sanzionati dall’art. 58
comma 1 lett. o) della legge Regione Toscana n. 3/1994 ma un’attività di caccia non consentita che rientra appieno nella norma incriminatrice contestata.
4. L’impugnazione è pertanto infondata, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2/7/2025