Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11334 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11334 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto del 15/07/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Catania – Sezione misure di prevenzione, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte – Sez. 1, n. 18152 del 2025 – del decreto del medesimo Tribunale del 25 settembre 2024, ha nuovamente rigettato l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto emesso dal Giudice delegato che, nel procedimento di verifica dei crediti di cui all’art. 52 d.lgs. n. 159 de 2011, attivato a seguito della confisca disposta nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di NOME COGNOME, aveva rigettato la domanda di ammissione del credito della ricorrente – conseguente alla concessione da
parte del RAGIONE_SOCIALE, nel 2007, a NOME COGNOME di un mutuo fondiario per euro 135.000,00 finalizzato all’acquisto di un bene immobile formalmente intestato alla stessa e poi assoggettato a confisca in quanto ritenuto nella reale disponibilità del proposto – al passivo della procedura.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore, la RAGIONE_SOCIALE – quale cessionaria a titolo oneroso e pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs 385 del 1993, tra i quali anche quello sorto in virtù di detto mutuo fondiario chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 per avere il Tribunale ritenuto sussistente la strumentalità del finanziamento concesso rispetto alle attività illecite del proposto o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego.
La ricorrente segnala che il Tribunale ha motivato evidenziando che dal decreto di confisca e dal decreto di conferma parziale emesso dalla Corte di appello risultava che la pericolosità sociale del COGNOME, quale appartenente all’associazione mafiosa, doveva farsi risalire non al 2012, ma al 2004-2005, in quanto la RAGIONE_SOCIALE, ossia la società, poi confluita nella RAGIONE_SOCIALE, della quale si serviva il COGNOME per svolgere attività di raccolta rifiuti, era stata costituita nel 2004 e le prime dichiarazioni con le quali diver collaboratori avevano affermato l’utilizzo del metodo mafioso nella gestione delle aziende da parte del COGNOME risalivano al 2009 e i collaboranti collocavano in anni precedenti le circostanze da loro dichiarate; inoltre, dalle indagini era emerso che nelle imprese del NOME COGNOME erano stati assunti nell’anno 2008 diversi soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Secondo il Tribunale, da tali elementi emergeva che l’intero percorso imprenditoriale del COGNOME era stato caratterizzato dalla matrice mafiosa e il mutuo concesso alla moglie nel 2007 era stato certamente strumentale all’attività criminale del COGNOME o a quelle che ne costituivano il frutto o il reimpiego, in quanto l’ottenimento del mutuo aveva consentito al COGNOME di riciclare i proventi dell’attività di impresa, da considerarsi illeciti in quanto inquinati dal metodo mafioso impiegato nelle sue aziende.
La ricorrente denuncia, quindi, il contrasto di tale motivazione con la sentenza di condanna pronunciata a carico del COGNOME in sede penale e con il decreto precedentemente annullato da questa Corte di cassazione, provvedimenti con i quali si era affermato che la sua appartenenza al sodalizio mafioso e quindi la sua pericolosità erano insorte nel 2012, in un momento successivo all’erogazione del mutuo.
Inoltre, al momento della erogazione del finanziamento NOME COGNOME non era sposata né aveva alcun rapporto con il NOME, tanto che la stessa aveva dichiarato, nell’atto notarile, di essere nubile.
Né vi è la prova che attraverso il contratto di finanziamente il NOME abbia potuto riciclare alcunché, poiché egli non è stato condannato per alcun reato commesso in precedenza.
Peraltro, l’affermazione che la RAGIONE_SOCIALE, prima della erogazione del mutuo, utilizzasse il metodo mafioso, si pone in contrasto con il decreto di confisca, in cui si afferma che la società era finanche risultata aggiudicataria di appalti pubblici. La pericolosità era insorta solo nel 2012.
Peraltro, il credito era stato concesso non al proposto, ma a NOME COGNOME, non legata al NOME da vincoli familiari o di altra natura, cosicché risulta errata ed illogica l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato in questa sede, che l’erogazione del mutuo aveva consentito al NOME di riciclare i proventi dell’attività di impresa.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 per avere il Tribunale ritenuto non sussistente, in capo alla RAGIONE_SOCIALE, che aveva erogato il finanziamento, ed alla RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito, la buona fede in ordine strumentalità del finanziamento concesso a NOME COGNOME per l’acquisto dell’immobile rispetto alle attività illecite del proposto o a quelle che ne costituiscono il frutto reimpiego.
La ricorrente segnala che il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata provata la buona fede in capo al RAGIONE_SOCIALE in quanto NOME COGNOME era priva di risorse economiche proprie e diverse da quelle derivanti dalle aziende del compagno e la creditrice avrebbe invece dovuto produrre documentazione idonea a dimostrare come l’istruttoria circa il merito creditizio della COGNOME fosse stata completa ed esaustiva, il che non era avvenuto.
Sostiene, quindi, la RAGIONE_SOCIALE con il suo ricorso che la richiesta di mutuo era stata avanzata da NOME COGNOME, che era nubile, ed il mutuo era stato concesso per fini estranei alla sua attività imprenditoriale; i funzionari della banca non erano a conoscenza del fatto che l’operazione finanziata fosse riconducibile al proposto o che la RAGIONE_SOCIALE fosse una società collusa con la mafia e del resto le condotte criminali del COGNOME accertate con sentenza erano successive al 2007. Nel caso di specie, si tratta dell’acquisto di un immobile da parte di un soggetto incensurato che, peraltro, si è reso inadempiente, cosicché per la banca non è derivato alcun profitto.
NOME COGNOME non era nullatenente in quanto era titolare delle quote della RAGIONE_SOCIALE e comunque l’immobile aveva un valore, euro 210.000,00,
superiore all’ammontare del finanziamento erogato, euro 135.000,00. La RAGIONE_SOCIALE appariva una società del tutto lecita, in quanto era anche aggiudicataria di appalti pubblici.
Nella sentenza di condanna pronunciata a carico del COGNOME per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa egli veniva definito come «una faccia pulita» in quanto incensurato ed imprenditore di successo. Né egli era sposato con la COGNOME.
Tali circostanze, segnala la ricorrente, emergono dalla documentazione depositata, alla quale, così come alle allegazioni difensive, non viene fatto alcun cenno nella motivazione del provvedimento qui impugnato.
Peraltro, il Tribunale aveva anche affermato la insussistenza della buona fede in capo alla cessionaria, mentre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che per il cessionario del credito la buona fede va intesa quale mancanza di accordi fraudolenti con il proposto (Sez. 1, n. 3798 del 30/01/2024, Dovalue, non massimata).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve innanzitutto rilevarsi che in sede di ricorso per cassazione relativo alla decisione del Tribunale della prevenzione sulle opposizioni allo stato passivo, è deducibile il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) non prevedendo la norma regolatrice (art. 59 comma 9 del d.lgs. n.159 del 2011) alcuna restrizione (Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271190; Sez. 6, n. 44784 del 23/09/2015, RAGIONE_SOCIALE Popolare Di Bari S.c.p.a., Rv. 265360). Il procedimento introdotto dal d.lgs. n.159 – diversamente dalla particolare disciplina transitoria di cui alla legge n. 228 del 2012 -, involgendo diritti di terzi estranei alla procedura di prevenzione, prevede una prima fase, affidata al giudice delegato, che deve esporre brevemente i motivi della eventuale esclusione; avverso il provvedimento del giudice delegato può essere proposta opposizione innanzi al Tribunale da parte del creditore escluso; il tribunale fissa udienza camerale nel cui ambito è data ampia facoltà di acquisizione e raccolta delle prove e poi decide con decreto ricorribile per cassazione senza limitazione di motivi.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con il decreto impugnato il Tribunale ha fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di strumentalità evidenziando che la Corte di appello ha affermato, nel provvedimento di secondo grado emesso nel procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, che già a partire dal
2004 il proposto NOME COGNOME si avvaleva del metodo mafioso proprio del clan RAGIONE_SOCIALE per affermarsi con la sua impresa sul mercato.
Il mutuo ipotecario è stato stipulato il 25 luglio 2007 e quindi vi è corrispondenza temporale tra l’insorgenza del credito e l’accertata pericolosità sociale e quindi il Tribunale ha ritenuto che l’incremento delle disponibilità del proposto abbia agevolato, sia pure solo indirettamente, la realizzazione delle sue attività illecite.
Sulla base del principio di diritto affermato nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, era, quindi, onere del creditore dimostrare che non vi fosse nesso di strumentalità, ma la ricorrente si è limitata ad invocare a sostegno della sua insussistenza solo la pronuncia penale emessa nei confronti del proposto – mentre il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione può fondarsi anche su elementi diversi dalle sentenze di condanna – e il precedente decreto oggetto della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione che, proprio perché annullato, non può essere invocato in questa sede.
3. È, invece, fondato il secondo motivo.
Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che ai fini dell’esclusione dallo stato passivo di un credito sorto, anteriormente al sequestro, nei confronti di persona diversa dal proposto e garantito da ipoteca iscritta su un bene confiscato, è necessaria la prova positiva non solo del nesso di strumentalità tra il credito e l’attività illecita del prevenut ma anche della sussistenza di elementi idonei a consentire al terzo creditore la consapevole percezione della pericolosità del debitore (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, Unicredit, Rv. 286456 – 01, che ha annullato con rinvio la decisione di rigetto dell’opposizione allo stato passivo formulata da un istituto di credito relativamente a un mutuo concesso alla madre e al fratello del proposto per l’acquisto di un bene immobile formalmente intestato ai medesimi e sottoposto a misura ablatoria).
Il Tribunale, per escludere la buona fede in capo all’azienda di credito che ha erogato il mutuo, ha affermato che NOME COGNOME era la moglie di NOME COGNOME, mentre all’epoca del finanziamento i due non erano sposati e neppure è dato sapere se convivessero.
Nella documentazione allegata alla richiesta della odierna ricorrente finalizzata all’ammissione del credito la beneficiaria del mutuo si definisce, infatti, nubile. Il Tribunale aveva il dovere di motivare in proposito, anche prendendo posizione sulle allegazioni e sulle prove sul punto offerte dalla banca.
Il Tribunale non chiarisce da quali elementi la banca che ha erogato il mutuo
avrebbe potuto rendersi conto che le somme erogate a NOME COGNOME avrebbero potuto essere utilizzate dal proposto per finanziare le sue attività illecite.
Il Tribunale ha pure affermato, in modo apodittico, che la insussistenza della buona fede dovrebbe ricavarsi dall’omessa produzione di documentazione idonea a dimostrare come l’istruttoria circa il merito creditizio della COGNOME fosse stata completa ed esaustiva.
In contrario, deve osservarsi che nel caso di erogazione del credito da parte di istituto bancario, qualora il creditore abbia allegato elementi idonei a comprovare la propria buona fede, non sia sufficiente, al fine di escludere la stessa, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l’incompletezza dell’istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all’attività illecita del prevenuto (ex multis Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279024; vedi anche in motivazione Sez. 5, n. 17968 del 01/03/2019, Ca.ri.ge ., Rv. 276849 – 01 ).
È ben vero che, nell’accertamento della buona fede, il tribunale deve tenere conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fa precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, e che pertanto, in caso di mutui ipotecari erogati da aziende di credito, assume particolare rilievo il rispetto della prassi e delle norme in materia d antiriciclaggio.
Tuttavia, l’insufficiente valutazione del merito creditizio del beneficiario dell’erogazione del mutuo può condurre ad escludere la buona fede solo se il giudice fornisca adeguata motivazione fondata non su un generico canone di buona gestione bancaria, ma su quello specifico della buona fede richiesta per il finanziamento del destinatario. In sostanza, non basta per l’esclusione del credito che la erogazione del mutuo non sia conforme ad una corretta gestione bancaria, ma occorre che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza cui fa riferimento il comma 3 del citato art. 52 sia sintomatico della mancanza di buona fede.
La buona fede deve escludersi non solo quando la banca fosse a conoscenza del nesso di strumentalità all’atto della erogazione del credito, ma anche quando l’ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza
di tale nesso con l’ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel citato comma 3.
L’inosservanza degli obblighi, però, non rileva in quanto tale, ma deve sussistere un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell’erogazione del credito.
Se non ricorre la buona fede anche allorché la consapevolezza del nesso di strumentalità sia mancata in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia, è comunque necessario che il fatto, pur non essendo stato conosciuto, fosse conoscibile con l’uso della ordinaria diligenza e prudenza, ossia rispettando gli obblighi suddetti.
L’accertamento della esistenza di un nesso eziologico tra la violazione degli obblighi e la mancata conoscenza della strumentalità del credito si impone soprattutto quando il creditore abbia evidenziato, a sostegno della propria buona fede, che intercorre un notevole lasso di tempo tra la erogazione del credito e la adozione delle misure di prevenzione, come appunto nel caso di specie.
Il Tribunale decidendo sull’opposizione ha, invece, escluso la buona fede all’atto della concessione del credito sol perché la cessionaria del credito non ha prodotto la documentazione relativa alla valutazione, operata dalla cedente, del merito creditizio della beneficiaria, ma non ha spiegato perché una corretta valutazione del merito creditizio avrebbe invece consentito di verificare che il soggetto realmente interessato alla erogazione del mutuo era NOME COGNOME e non NOME COGNOME e, soprattutto, che il credito era strumentale alle sue attività illecite o a quelle che ne costituiscono il frutto o reimpiego; tale accertamento imponeva innanzitutto di verificare quando si era manifestata pubblicamente la pericolosità sociale del proposto e della sua impresa.
Il Tribunale non chiarisce tali aspetti, cosicché l’accertamento sulla buona fede del creditore viene a risolversi in un accertamento sulla corretta valutazione del merito creditizio, del tutto sganciato dalla pericolosità sociale del proposto e quindi dal nesso di strumentalità.
Inoltre, il Tribunale afferma che la buona fede deve sussistere sia in capo alla banca al momento della erogazione del credito, sia in capo alla cessionaria nel momento in cui quest’ultima ha acquistato il credito.
In contrario deve evidenziarsi che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di cessione del credito, oltre al presupposto dell’anteriorità al sequestro, anche la condizione della buona fede del creditore sull’assenza di strumentalità all’attività illecita deve sussistere all’epoca della costituzione del credito e in capo al creditore originario senza che eventuali successive cessioni del credito possano avere rilevanza (Sez. U, n.
29847 del 31/05/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il decreto impugnato deve, quindi, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
Così deciso il 24/11/2025.
DEPOSUATO J CANCEILERIA
MAR 2026
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ESPERTO
NOMENOMEina Be morge