Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20136 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a Cuneo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste del difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per
l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Torino ha parzialmente riformato, ex art. 310 cod. proc. peri, in accoglimento dell’impugnazione del Pubblico ministero, l’ordinanza del 27 settembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti che aveva sostituito con la misura degli arresti domiciliari la più grave misura della custodia cautelare in carcere applicata, con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del
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Tribunale di Asti del 20 e del 25 luglio 2023, tra gli altri, a NOME COGNOME e NOME COGNOME, perché gravemente indiziati di avere costituito un’associazione per la commissione di delitti di furto in abitazione, ricettazione e falsificazione d targhe automobilistiche da apporre sui veicoli destinati dall’associazione alla commissione dei furti, nonché di avere partecipato a numerosi furti in abitazione commessi dal sodalizio; in particolare, il Tribunale del riesame ha ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME e ha aggiunto alla misura degli arresti domiciliari applicata a NOME COGNOME l’impiego di mezzi elettronici di controllo del rispetto delle prescrizioni ad essa inerenti (c.d. braccialetto elettronico).
Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico atto a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando ciascuno di essi un solo motivo.
2.1. NOME COGNOME lamenta la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275 e 276 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L’illogicità discenderebbe dall’ammissione del rispetto da parte dell’COGNOME delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti dorniciliari e dal contemporanea apodittica affermazione, basata su mere congetture, che egli potrebbe violare dette prescrizioni. Inoltre, il provvedimento sarebbe affetto da violazione di legge perché applicherebbe la custodia cautelare in carcere in assenza dei necessari presupposti, avendo l’NOME sempre rispettato le prescrizioni a lui imposte.
2.2. NOME COGNOME lamenta violazione degli artt. 276 e 275-bis cod. proc. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale ha escluso che fosse stata provata la sua evasione in data 15 ottobre 2023, quando, in occasione del controllo della polizia giudiziaria, egli non aveva risposto al citofono, e tuttavia ha applicato il braccialetto elettronico, sostenendo che la sua negligenza nel non comunicare tempestivamente alle autorità di polizia il malfunzionamento del citofono lo rendeva meritevole di siffatto aggravamento. Evidenzia che egli non aveva potuto rendersi conto del malfunzionamento e che in ogni caso l’aggravamento poteva essere giustificato solo da una violazione dolosa delle prescrizioni e non poteva essere disposto perché fungesse da monito nei suoi confronti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Deve osservarsi che nel presente procedimento si discute esclusivamente
della adeguatezza della misura applicata ai due indagati a soddisfare le esigenze cautelari e non della sussistenza di queste, già definitivamente accertata con i provvedimenti che hanno sottoposto i due odierni ricorrenti alla misura della custodia cautelare in carcere. Neppure il ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’NOME o l’adozione del braccialetto elettronico quanto al COGNOME trovano causa in alcuna violazione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, cosicché l’invocazione dell’art. 276 cod. proc. pen. è d tutto incongrua nel caso di specie.
Nel subprocedimento attivato con l’istanza di sostituzione della misura avanzata dai due indagati doveva valutarsr solo se i nuovi elementi indicati in detta istanza fossero idonei a far ritenere scemate le esigenze di cautela indicate nell’ordinanza genetica al punto da poter essere soddisfatte attraverso una misura meno grave della custodia in carcere.
A tale proposito, il Tribunale del riesame ha evidenziato che le esigenze cautelari erano ancora molto spiccate, avendo i due indagati costituito un sodalizio criminale che nel periodo dal dicembre 2022 al luglio 2023 si era reso responsabile di ben settanta episodi di librto in abitazione commessi nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti. Il periodo di carcerazione sofferta, per la sua breve durata, è stato ritenuto inidoneo a far ritenere sussistente alcuna attenuazione.
1.1. Il Tribunale del riesame ha anche sottolineato che NOME COGNOME ha commesso gran parte dei reati che gli vengono addebitati mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in tal modo manifestando una sua spiccata capacità di eludere i controlli e le prescrizioni dell’autorità.
Laddove, quindi, afferma che l’NOME in futuro potrebbe violare le prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, il Tribunale non poggia sua decisione su mere congetture, ma sul pregresso comportamento del ricorrente, cosicché la denunciata illogicità o contraddittorietà è insussistente.
1.2. Quanto al COGNOME, deve rilevarsi che in passato questa Corte di cassazione ha implicitamente ammesso che l’applicazione del braccialetto elettronico integrasse un aggravamento della misura degli arresti domiciliari e che in relazione ad essa fosse possibile proporre impugnazione innanzi al tribunale del riesame (in tal senso Sez. 1, n. 3285 del 21/12/2015, dep. 2016, Dzhangveladze, Rv. 265726).
In seguito, tuttavia, le Sezioni Unite hanno affermato, in materia di misure cautelari personali, che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico no costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall’art. 275-bis cod. proc. pen. un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti (Sez.
n. 20769 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 266652).
L’art. 275-bis cod. proc. pen. non introduce una misura c:oercitiva ulteriore rispetto a quelle elencate negli artt. 281-286 del codice di rito, ma disciplina unicamente una «modalità esecutiva degli arresti domiciliari».
L’applicazione del braccialetto elettronico non aggiunge ulteriori prescrizioni da rispettare a carico di chi è già sottoposto ad una misura cautelare, ma rappresenta un mero strumento di controllo del rispetto di tali prescrizioni e quindi non comporta di per se stesso alcuna riduzione della libertà della persona.
Ne discende che la applicazione del braccialetto elettronico non è suscettibile di impugnazione autonoma, potendo essere invece proposta impugnazione avverso la misura cautelare personale cui essa accede.
Quanto, poi, alla dedotta illogicità motivazionale, deve osservarsi che con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, recante «Misure urgenti in tema di diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è stato modificato l’art 275-bis cod. proc. pen., sostituendo nel primo periodo del comma 1 la locuzione «se lo ritiene necessario» con quella «salvo che le ritenga non necessarie», ribaltando, in tal modo, i termini della valutazione del giudice in ordine all’applicazione della speciale forma di controllo. Mentre in precedenza l’operatività dei meccanismi di cui all’art. 275-bis cod. proc. peri, era subordinata alla circostanza che il giudice li ritenesse necessari, nella nuova formulazione della norma essi devono essere sempre ordinati, a meno che si ritengano non necessari in relazione al grado ed alla natura delle esigenze da soddisfare nell’ipotesi specifica.
Ne consegue che sono del tutto irrilevanti le motivazioni addotte dal Tribunale del riesame per disporre l’adozione di detto strumento di controllo, imposta dall’art. 275-bis cod. proc. pen., occorrendo invece una specifica motivazione per escluderne l’applicazione.
Né il ricorrente ha indicato nel suo ricorso quali sarebbero gli elementi che non renderebbero necessaria detta modalità di controllo.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.
att. cod. proc. pen. Così deciso il 13/02/2024.