Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17333 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRII3. RIESAME di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che, replicando anche alle argomentazioni sottese alla requisitoria, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Catania, Sezione Riesame, rigettava il ricorso del COGNOME contro l’ordinanza del GIP del Tribunale di Ragusa, con la quale era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato di diversi fatti di furto aggravato e di indebito utilizzo di carte di cred altrui.
Propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza AVV_NOTAIO, con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la mancata indicazione delle specifiche ragioni sottese alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari rafforzati in luogo della detenzione cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è fondato.
E’ vero che Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 266651 – 01, ha affermato il principio per il quale, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Senonché, come è stato successivamente puntualizzato, il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (v., tra le altre, Sez. 2, 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterini, Rv. 270463 – 01).
Nella fattispecie in esame, la pronuncia impugnata, pur non facendo espresso riferimento alla valutazione sull’inidoneità del c.d. braccialetto elettronico ad assolvere alle esigenze di tutela cautelare, ha argomentato puntualmente, così fornendo una motivazione implicita conforme ai paradigmi indicati, circa l’inadeguatezza di misure cautelari personali differenti da quella di extrema ratio della custodia cautelare in carc:ere.
In particolare, la decisione ha fatto riferimento ai precedenti delitti di evasione dagli arresti domiciliari del COGNOME, peraltro sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale quando ha commesso il fatto di reato per cui si procede, gravato da oltre 30 condanne per delitti contro il patrimonio. La decisione impugnata ha dunque posto in peculiare rilievo l’elevata capacità e proclività a delinquere e l’assoluta spregiudicatezza nel porre in essere fatti reati che renderebbero inadeguata ogni altra misura meno afflittiva – e di qui, implicitamente, anche la detenzione domiciliare rafforzata dall’utilizzo del c.d. braccialetto elettronico – a contenerne le spinte criminose.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.11’1.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024 Il Consigliere COGNOME
GLYPH Il Presidente